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Bur n. 72 del 03 settembre 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 7 del 17 agosto 2010

D.Lvo 214/2005 All. IV parte B punto 21. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora). Istituzione zona tampone.e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2010/2011.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il Colpo di fuoco batterico delle rosacee;

Vista la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 8 maggio 2000 “concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”, modificata, relativamente al riconoscimento di “zone protette”, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con l’approvazione del Regolamento UE 17 del 8 gennaio 2010 l’intera Provincia di Venezia non è più riconosciuta zona protetta per Erwinia Amylovora;

Considerato che la Regione del Veneto ha mantenuto lo status di zona protetta per Erwinia amylovora, ad esclusione delle aree di seguito elencate:

- per la province di Rovigo e di Venezia tutto il territorio coincidente con i confini amministrativi della province;

- per la Provincia di Verona l’area situata a sud dell’autostrada A4 (Milano- Venezia);

- per la Provincia di Padova all’interno dei confini amministrativi dei comuni di: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi;

Considerato che in accordo a quanto prescritto dall’Allegato IV parte B - punto 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si intendono istituire zone tampone, alle condizioni sancite dalla normativa Comunitaria, per svolgere l’attività vivaistica di produzione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico delle rosacee con l’utilizzo di passaporto ZP;

Considerato che le condizioni previste dalla normativa sono:

- che i vivai presenti nella zona tampone siano risultati indenni da Erwinia amylovora all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte l’anno, nei periodi da giugno ad agosto e da agosto a novembre;

- che tutte le piante ospiti, spontanee, coltivate e ornamentali, nel raggio di 500 mt dal vivaio siano risultate indenni da Erwinia amylovora all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta l’anno, da agosto a novembre;

- che le piante asintomatiche dei vivai siano risultate indenni da Erwinia amylovora a seguito di un campionamento e analisi svolte secondo metodi ufficiali;

Acquisite le domande da parte dei vivaisti che hanno fatto richiesta di riconoscimento dei campi di produzione;

Ritenuto importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo per la campagna vivaistica 2010/2011:

- l’individuazione e la perimetrazione delle “zone tampone”, così come descritta nell’allegato A;

- la determinazione del regime di lotta nei confronti dell’Erwinia amylovora di cui all'allegato B, da applicarsi nelle zone tampone istituite;

- l’approvazione dei campi di produzione, che ricadono all’interno delle zone tampone, elencati nell’allegato C ed individuati negli allegati numerati da C1 a C149, che riportano le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;

Decreta

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire le zone tampone individuate e perimetrate dalla cartografia di cui all’allegato A;

3. di approvare il regime di lotta all'Erwinia amylovora da applicarsi nelle zone tampone (allegato B);

4. di approvare i campi di produzione, che ricadono all’interno delle zone tampone, elencati nell’allegato C ed individuati negli allegati numerati da C1 a C149, che riportano le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;

5. di stabilire che le norme previste dal presente provvedimento hanno validità per la campagna vivaistica 2010/2011.

dott. Giovanni Zanini


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