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Bur n. 68 del 20 agosto 2010


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 45 del 29 luglio 2010

Reg. Ce n. 1234/2007. D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4.Docg "Amarone della Valpolicella", Docg "Recioto della Valpolicella", Doc "Valpolicella" e Doc "Valpolicella ripasso". Sospensione iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che è sospesa fino a tutta la campagna 2012/2013 l’idoneità a produrre i vini “Amarone della Valpolicella”Docg, “Recioto della Valpolicella”Docg, “Valpolicella” Doc e “Valpolicella ripasso” Doc, giusto quanto previsto all’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4, comma 9 del disciplinare di produzione di ciascuna denominazione, per tutte le superfici eccedenti l’attuale potenziale di riferimento.

2. di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1, che il potenziale di riferimento di ciascun conduttore registrato allo Schedario viticolo veneto è determinato come segue:

a) le superfici a vigneto già registrate allo Schedario viticolo veneto (Svv) e idonee alla produzione dei predetti vini [ex albi];

b) le superfici vitate già realizzate idonee alla produzioni dei predetti vini e non ancora registrate allo Svv (le cui comunicazioni di fine lavori pervengano alla Struttura periferica di Avepa di Verona non oltre il 30 settembre 2010),

c) i diritti di reimpianto aziendali generati dall’estirpazione di vigneti ubicati all’interno della zona di produzione dei vini Valpolicella (comprese le superfici oggetto di comunicazione di estirpazione, con riferimento ai vigneti estirpati entro l’inverno 2010 e le cui comunicazioni fine lavori pervengano alla Struttura periferica di Avepa di Verona non oltre il 30 settembre 2010),

d) le superfici realizzate o in corso di realizzazione avvalendosi di diritti reimpianto acquistati già autorizzati e le superfici che saranno realizzate con riferimento alle richieste di acquisto di diritti di reimpianto per le quali il conduttore ha inviato alla Struttura periferica di Avepa di Verona entro il 31 luglio 2010 la scrittura privata,

e) le superfici sovrainnestate già realizzate e le cui comunicazioni pervengano alla Struttura periferica di Avepa di Verona non oltre il 30 settembre 2010.

3. di stabilire che sono escluse dalle limitazioni di cui al punto 1 le operazioni atte a mantenere il potenziale di riferimento di ciascun conduttore e cioè:

  • i reimpianti di vigneti realizzati a seguito dell’estirpazione di superfici idonee alla produzione delle succitate denominazioni (così come risultano dal calcolo del potenziale di riferimento) in data successiva al 1° agosto 2010,
  • le superfici che saranno realizzate a seguito della procedura di reimpianto anticipato, per le istanze presentate sino al 2 luglio 2010.

4. di stabilire che sono altresì escluse dalle limitazioni di cui al punto 1 gli impianti realizzati a seguito dell’acquisto di diritti di reimpianto che hanno avuto origine dall’estirpazione di superfici idonee alla produzione-rivendicazione dei vini Valpolicella.

5. di stabilire che a parziale deroga delle disposizioni di cui al punto 1 è ammesso l’incremento del potenziale produttivo di ciascun conduttore, nell’intero periodo cioè fino al 31 luglio 2013, per una superficie pari al 10% del proprio potenziale di riferimento, calcolato secondo le disposizioni recate al punto 2, e comunque nei limiti di una superficie massima complessiva di 1 ha per conduttore. L’incremento di cui sopra si realizza in conseguenza delle seguenti procedure o titoli:

  • reimpianto anticipato di superficie non idonea a produrre i vini Valpolicella (riferite a richiesta presentata ad Avepa dopo il 2 luglio 2010),
  • diritto di reimpianto originato da estirpo in ambito aziendale relativo a superficie non idonea a produrre i vini Valpolicella (a partire dalle comunicazioni di fine lavori presentate ad Avepa dopo il 30 settembre 2010),
  • acquisto diritto di impianto non idoneo alla produzione di vini Valpolicella (comprese le istanze le cui scritture private sono presentate alla Struttura periferica di Avepa di Verona dopo il 31 luglio 2010),
  • sovrainnesto realizzato a partire dalla campagna 2010/2011 e comunque per le comunicazioni che sono presentate ad Avepa dopo il 30 settembre 2010.

6. di stabilire che Avepa è tenuta nella gestione dei procedimenti afferenti l’aggiornamento dello Schedario viticolo veneto, di cui alla deliberazione n. 2257/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a dare applicazione alla disposizioni di cui al presente provvedimento.

7. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2011 e il 30 settembre 2012 dettagliata relazione sullo stato di evoluzione delle denominazioni citate all’oggetto con riferimento alle campagne vitivinicole rispettivamente 2010/2011 e 2011/2012.

8. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella è tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2013 su eventuali ulteriori limitazioni circa l’evoluzione del potenziale produttivo delle denominazioni “Amarone della Valpolicella”, “Recioto della Valpolicella”, “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”.

Il Segretario regionale al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio



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