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Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 4154 del 28 luglio 2010
Recepimento dell'accordo Regione Veneto - Inps regionale, Drl del Ministero del Lavoro e parti sociali del 20 luglio 2010 riguardo alla mobilità in deroga.
Il Dirigente
Visto l’art. 2 comma 36 della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) che prevede lo stanziamento di risorse per l’anno 2009 destinate agli ammortizzatori sociali in deroga;
Visto l’accordo quadro Regione del Veneto parti sociali sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009;
Visti gli accordi Governo Regione Veneto del 16 aprile, 23 settembre e 18 novembre 2009
Richiamati gli accordi regionali in tema di ammortizzatori sociali in deroga del 30 marzo 2009, 22 giugno 2009 e, in particolare del 4 dicembre 2009 e del 28 dicembre 2009 che ha approvato le linee guida ammortizzatori sociali anno 2010;
Considerato che i beneficiari dell’intervento della mobilità in deroga sono individuati nell’accordo del 20 luglio 2010 e sono stati definiti i requisiti, la durata, le procedure e i termini per poter accedere a tale misura;
Considerato che i lavoratori disoccupati per ricevere l’indennità di mobilità in deroga devono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di cessazione o del licenziamento, ovvero dalla data di pubblicazione sul Bur del presente accoro o provvedimento, se il licenziamento o la cessazione del rapporto è antecedente a tale data.
Decreta
1. di recepire l’accordo per l’erogazione della mobilità in deroga sottoscritto il 20 luglio 2010, allegato A;
2. di disporre per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale (BUR) del presente provvedimento e dell’allegato A “accordo per l’erogazione della mobilità in deroga anno 2010”;
Pier Angelo Turri
Allegato A
Accordo per l’erogazione della mobilità in deroga anno 2010
In data 20 luglio 2010 a Venezia, in una sala della Direzione Lavoro,
si sono incontrati
Sono presenti il dott. Massimo Toppan della Direzione regionale Lavoro del Ministero del Lavoro e il il dott. Franco Chiaramonte di Italia Lavoro.
Rilevato, in via preliminare, che il presente accordo è finalizzato a dare attuazione all’accordo regionale del 5 febbraio 2009 e agli accordi Governo Regione del Veneto del 16 aprile 2009, del 23 settembre 2009 e del 18 novembre 2009, rispettivamente attuati con Dm n 46449 del 7 luglio 2009, Dm n. 48127 del 11 novembre 2009 e Dm n. 49959 del 9 febbraio 2010, in tema di mobilità in deroga;
le parti presenti
Premesso che
convengono quanto segue
1. Premesse
le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2. Oggetto
il presente accordo disciplina la mobilità in deroga anno 2010 e le relative procedure;
3. Risorse
Con riferimento alle risorse di 80 milioni messe a disposizione dall’accordo Governo Regione Veneto del 18 novembre 2009, le parti confermano la ripartizione di cui all’accordo del 22 giugno 2009, fermo restando che le parti convengono altresì sulla necessità di rivedere il riparto stesso in relazione all’evoluzione della crisi e ai reali fabbisogni che saranno espressi a livello regionale:
Per una prima applicazione anno 2010 della mobilità in deroga le parti convengono di destinare una somma di 12 milioni di euro, così composta:
Le parti danno atto che si tratta di un primo stanziamento da assestare entro il 15 settembre 2010, anche alla luce dell’andamento della crisi e dell’allargamento della platea dei beneficiari prevista dal punto 4 e ss.
4. Mobilità in deroga (definizione)
È una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 5 domiciliati in Veneto ed erogata sulla base di un’indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d’integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l’anno 2010)
5. Beneficiari
a) Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati nel corso del 2010, che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria, ad eccezione di quella a requisiti ridotti.
b) Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati, che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel corso del 2010 o, se apprendisti licenziati, nel caso di esaurimento del trattamento di cui all’art. 19 comma 1 lett.c della legge 2/2009
c) Lavoratori subordinati ammessi per 12 (dodici) mesi al trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2010
d) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2010 e che maturino il diritto alla pensione nei 6 (sei) mesi successivi
e) Quanto alla competenza territoriale e alla sospensione dell’erogazione del trattamento trova applicazione il regime vigente in tema di mobilità fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi
6. Requisiti
Per tutti i lavoratori di cui ai punti successivi, valgono i seguenti requisiti.
- un’ anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo, fatto salvo quanto previsto per i lavoratori in regime di somministrazione, così come modificato dall’art. 7 ter comma 6 della legge 33/2009. Tale requisito è previsto all’art. 16 comma 1 legge 223/1991 (esteso agli ammortizzatori in deroga ex art. 7, ter, comma 6 D.L. 5/2009)
- Iscrizione nella lista di mobilità in deroga con le stesse modalità previste per la lista ex art. 4, legge 236/1993.
Inoltre, a seconda della fattispecie individuata, saranno previsti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) Per i lavoratori di cui al punto 5 lettera a), licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, ad esclusione delle dimissioni volontarie, non antecedente al 1 gennaio 2010 nonché mancanza dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex lege 223/1991 o al trattamento di disoccupazione ordinaria, ad esclusione di quella a requisiti ridotti,.
b)Per i lavoratori di cui al punto 5 lett.b), il licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro con esaurimento del trattamento di disoccupazione ordinaria in data non antecedente al 1 gennaio 2010 ovvero, nel caso di apprendisti licenziati, l’esaurimento del trattamento di cui all’art. 19 comma 1 lett. c) della legge 2/2009, nonché mancanza dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex lege 223/1991;
c) Per i lavoratori di cui al punto 5 lett.c), l’esaurimento del trattamento di mobilità ordinaria della durata di 12 mesi in data non antecedente al 1 gennaio 2010.
d)Per i lavoratori di cui al punto 5 lett d) l’esaurimento del trattamento di mobilità ordinaria in data non antecedente al 1 gennaio 2010 che maturino il diritto alla pensione nei 6 (sei) mesi successivi
7. Durata del trattamento
a) La durata massima del trattamento è stabilita in mesi 6 (sei) per i lavoratori di cui al punto 5 lett. a), in mesi 4 (quattro) per i lavoratori di cui al punto 5 lett. b) e c) e in mesi 6 (sei) per i lavoratori di cui al punto 5 lett. d).
b) Èconcesso un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) di mobilità in deroga ai lavoratori ultracinquantenni, qualora entro tale periodo maturino il diritto effettivo alla pensione.
8. Procedure e termini
a) Il lavoratore presenta domanda di iscrizione alle liste di mobilità in deroga al Centro per l’impiego (CPI) del proprio domicilio e contestualmente rilascia o conferma la DID (dichiarazione di immediata disponibilità). La presentazione della domanda va effettuata entro 60 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro ovvero, per i lavoratori il cui rapporto si è risolto antecedentemente alla pubblicazione del presente accordo sul Bur, entro 60 giorni da quest’ultima data. La mancata partecipazione del lavoratore, cui venga corrisposto il trattamento della mobilità in deroga, ai programmi di politiche attive determina la perdita del trattamento in deroga.
b) Il Centro per l’Impiego, accertati i requisiti soggettivi d’accesso al trattamento, provvede direttamente all’iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità di deroga, con le modalità previste dall’art. 4, della L. 236/1993, provvedendo al suo avviamento alle politiche attive nell’ambito delle direttive regionali.
c) La sede INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, eroga l’indennità di mobilità in deroga per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3, lettera b) del presente accordo, fermo restando quanto stabilito in tema di assestamento delle risorse al punto 3 ultima parte.
d) Fermi restando i termini di presentazione della domanda, di cui al punto c), l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
9. Incentivi all’assunzione
Ai lavoratori licenziati beneficiari del trattamento di mobilità in deroga si applica quanto previsto dall’art. 7-ter, comma 7 della legge 9 aprile 1009, n. 33, così come integrato dall’art. 1, comma 7 del DL n. 78/2009.
Le parti
L’INPS regionale
Veneto Lavoro
La Direzione regionale del Ministero del Lavoro
Italia Lavoro Spa
La Regione del Veneto
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