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Bur n. 67 del 17 agosto 2010


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 110 del 02 agosto 2010

L.R. 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. DGR n. 3034 del 20.10.2009. Comune di Chiampo (Prov. Di Vicenza). Lavori di Sistemazione movimento franoso in località Faggiana. Importo finanziato: Euro 117.000,00=. Approvazione del Progetto Definitivo - Esecutivo.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1.      Di approvare, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 27 del 7 novembre 2003, il  progetto definitivo – esecutivo predisposto dal Comune di Chiampo (VI) relativo ai  lavori di “Sistemazione movimento franoso in località Faggiana”, dell’importo di € 117.000,00= distinto per come riportato in narrativa.

2.      Il Comune di Chiampo (VI) è confermato soggetto attuatore dell’intervento e dovrà, prima dell’appalto dei lavori, ottenere le ulteriori eventuali autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni interessate e dovrà verificare gli elaborati progettuali in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute nei cantieri.

3.      L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di trasmissione del presente provvedimento. Tutti i lavori e gli adempimenti amministrativi inerenti l’intervento in oggetto, dovranno essere ultimanti entro quarantotto mesi dalla data di cui in precedenza. Qualora non fosse possibile rispettare tale termine per cause di forza maggiore, il soggetto attuatore provvederà a richiedere, allegando le opportune giustificazioni, una proroga dei termini sopra indicati.

4.      Qualora il Comune di Chiampo (VI) risultasse inadempiente alle disposizioni contenute nel presente atto o negligente nella conduzione dei lavori, si provvederà alla revoca del finanziamento.

5.       Il soggetto attuatore è responsabile dell’esecuzione dell’intervento sulla base del progetto approvato e provvede all’appalto, alla direzione, alla contabilità dei lavori, all’assistenza, al collaudo nonché a quant’altro attiene alla corretta realizzazione dell’intervento.

6.      Per l’appalto, l’aggiudicazione, la direzione, l’esecuzione, la misura e contabilità dei lavori si applica quanto stabilito dalla L.R. n. 27/2003 e, per quanto da questa non disciplinato, dalla normativa statale di riferimento.

7.      Le eventuali perizie di variante e/o suppletive in corso d’opera sono disciplinate dalla normativa vigente e  dovranno, preventivamente, essere autorizzate dal dirigente della Direzione Regionale Difesa del suolo e saranno approvate nei modi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

8.      Le procedure relative al collaudo dei lavori sono disciplinate dagli artt. 48 e 49 della L.R. n. 27/2003.

9.      Le spese ammissibili a contributo sono quelle descritte all’art. 51 della L.R. n. 27/2003 con l’ulteriore specificazione che tutte le spese tecniche e generali dovranno essere debitamente documentate.

10.   l’erogazione del contributo nonché la verifica ed il monitoraggio degli interventi, avverranno secondo quanto disposto dall’art. 54 della L.R. n. 27/2003.

11.   Una volta eseguite e collaudate, le opere passeranno in gestione al soggetto attuatore.

12.   Tutte le controversie tra la Regione del Veneto ed il soggetto attuatore, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il foro di Venezia. Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze che dovessero insorgere tra il soggetto attuatore e le imprese sono a carico del soggetto stesso.

13.   Il soggetto attuatore è tenuto a prendere atto dei contenuti del presente provvedimento inviando, per accettazione, copia della formale presa d’atto alla Direzione Regionale Difesa del Suolo.

 

Marco Puiatti



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