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Bur n. 62 del 30 luglio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 99 del 13 luglio 2010

Acn per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. n. 93/SCR del 29/07/2009. Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale. 1° semestre 2010.

Il Dirigente

Visto l’art. 63, comma 1° dell’Acn per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 93/SCR del 29.07.2009 (per brevità: vigente A.C.N),. in base al quale: “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende…”;

Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo del vigente Acn, reso esecutivo con la Dgr n. 4395 del 30.12.2005;

Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente Acn, il citato Accordo regionale integrativo ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo collettivo nazionale in esame;

Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale relativa all’anno 2010 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 26.03. 2010;

Preso atto delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il primo semestre 2010, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Visto il vigente Acn, il quale nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;

Visto l’Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto adottato con Dgr n. 4395 del 31 dicembre 2005 con il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 63, comma 2 lett. a) del sopraccitato Acn, che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste negli articoli successivi;

Ricordato che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall’Azienda Ulss 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente Acn;

Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente Acn, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale integrativo, il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999);

Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente Acn ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Acn in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;

Dato atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente Acn i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento, all’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) al presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;

Decreta

  1. di pubblicare, come previsto dall’art. 63 del vigente Acn per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 93/SCR del 29.07.2009 (per brevità: vigente Acn), ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 1° semestre 2010, individuati dalle singole Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, elencati nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente Acn i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento, all’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
  3. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente Acn ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Acn in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

Francesco Dotta


(seguono allegati)

Allegato A al Decreto 99_226115.pdf
Allegato B al Decreto 99_226115.pdf
Allegato C al Decreto 99_226115.pdf

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