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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 6 del 17 maggio 2010
Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2010.
Il Dirigente
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;
Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;
Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus, nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2009, che hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;
Considerato che la malattia tende ad aumentare la propria incidenza in areali caratterizzati dalla presenza di aziende piccole e non professionali, dalla presenza di viti in stato di abbandono, dalla mancata eliminazione delle piante infette, dalla mancata effettuazione di interventi specifici di controllo del vettore, e può di conseguenza tornare ad arrecare gravi danni anche dove sembrava in regressione.
Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di Flavescenza dorata e del suo vettore, nel corso del 2009, indicano una significativa presenza negli areali viticoli della Provincia di Treviso e in quello della Doc Lison -Pramaggiore in Provincia di Venezia, ove è opportuno che il controllo del vettore venga fatto a livello territoriale;
Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della malattia, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus;
Vista la Lr n. 1 del 10 gennaio 1997;
Decreta
Per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano l’indicazione delle/a cicaline/a in etichetta. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dall’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari nei mesi di giugno e luglio.
Per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e comunque ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest’ultima venga preventivamente sfalciata (Lr n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4).
Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per un efficace controllo del vettore, è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di procedere all’estirpo o alla devitalizzazione delle viti.
L'inosservanza delle prescrizioni di lotta obbligatoria sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Giovanni Zanini
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