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Bur n. 42 del 21 maggio 2010


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 178 del 11 maggio 2010

Chiarimenti in merito all'avvio delle attività formative e/o di orientamento in caso di sospensione dell'accreditamento dell'Organismo di Formazione iscritto nell'elenco regionale - Lr 19/2002.

Il Dirigente

- Accertato che risultano pubblicati provvedimenti di sospensione dell’accreditamento ai sensi della Dgr n.113/2005 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti di alcuni istituti scolastici pubblici iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;

- Atteso che secondo quanto disposto dalla Dgr n.1265/2008, “… i provvedimenti in questione non pregiudicheranno la conclusione dell’attività formativa e/o di orientamento utilmente iniziata, nè l’istruttoria relativa alla valutazione dei progetti presentati prima della notifica dei provvedimenti medesimi…”;

- Rilevato che le norme vigenti non chiariscono quando un’attività debba intendersi “utilmente iniziata”;

- Stabilito che per attività “utilmente iniziata”, in linea con l’interpretazione data da altre Regioni sulla medesima questione, si intende quella per la quale, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione dell’accreditamento, sia già stato spedito, con Raccomandata A.R., il testo sottoscritto dell’Atto di Adesione, salvo verifica della correttezza e completezza dell’Atto da parte dell’Amministrazione;

- Chiarito che durante il periodo di sospensione dell’accreditamento le strutture formative potranno avviare e concludere le attività finanziate che risultino “utilmente iniziate”;

- Vista la Legge regionale 19/2002: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";

- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della Lr 19/2002 con Decreto del Dirigente regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visti i dispositivi della Dgr n. 113/2005 e successive modifiche e integrazioni;

- Vista la Dgr 1265/2008.

Decreta

  1. di stabilire che per attività “utilmente iniziata” si intende quella per la quale, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione dell’accreditamento, sia già stato spedito, con Raccomandata A.R., il testo sottoscritto dell’Atto di Adesione, salvo verifica della correttezza e completezza dell’Atto da parte dell’Amministrazione;
  2. di stabilire che durante il periodo di sospensione dell’accreditamento le strutture formative potranno avviare e concludere le attività finanziate che risultino “utilmente iniziate”.

Marco Caccin


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