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Bur n. 34 del 23 aprile 2010


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 82 del 12 aprile 2010

Influenza aviaria a bassa patogenicità. Abrogazione decreto regionale n. 537 del 4 dicembre 2007 e nuove disposizioni in materia di monitoraggio.

Il Dirigente

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Dgr 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

Vista la L. R. 14 settembre 1994, n. 56;

Visto il Decreto regionale n. 311 del 15 giugno 2005, “Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/Cee;

Visto il Decreto regionale n. 152 del 9 maggio 2006, “Misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria”;

Visto il Decreto regionale n. 313 del 24 ottobre 2006, “Misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria”;

Vista la nota del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare prot. 653832 del 14 novembre 2006, che definisce le aree territoriali del Veneto maggiormente a rischio per influenza aviaria;

Vista la Dgr n. 508 del 6 marzo 2007, “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;

Visto il Decreto regionale n. 32 del 23 febbraio 2009, “Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli - modifica del Decreto n. 451 del 22 luglio 2008”;

Viste le note del Dirigente del Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti della Regione del Veneto prot. n. 467001 del 25 agosto 2009 e prot. 631261 del 11 novembre 2009;

Visto il Piano Nazionale di Monitoraggio per Influenza Aviaria 2010, trasmesso con nota del Ministero della Salute prot. 944 del 22 gennaio 2010;

Considerata l’attuale situazione epidemiologicamente favorevole relativa all’influenza aviaria nella Regione del Veneto;

Considerato comunque che la Regione del Veneto è considerato territorio “a rischio” di introduzione e diffusione dei virus dell'influenza aviaria;

Ritenuto pertanto necessario attuare un monitoraggio più intensivo su tutto il territorio regionale degli allevamenti avicoli rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per Influenza Aviaria, integrando quindi i controlli ivi previsti;

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per Influenza Aviaria.

Decreta

Art. 1

È abrogato il decreto regionale n. 537 del 4 dicembre 2007.

Art. 2

È approvato l’Allegato A al presente provvedimento, “Piano di monitoraggio dell’influenza aviaria nel territorio della Regione del Veneto”, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Sono fatti salvi i controlli pre-carico previsti dal decreto regionale n. 32 del 23 febbraio 2009 negli allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti e i controlli sugli svezzatori di cui al decreto regionale n. 152 del 9 maggio 2006.

Art. 4

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende Ulss ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

Piero Vio

Allegato A

Piano di monitoraggio dell’influenza aviaria nel territorio della Regione del Veneto

A) Piano di monitoraggio nella ex zona di vaccinazione e nella ex zona di monitoraggio intensivo

Nella ex zona di Vaccinazione d’Emergenza e nella ex zona di monitoraggio intensivo della Regione del Veneto si applica il seguente piano:

Controlli in allevamento:

  • Tacchini da carne: nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, effettuazione di controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni per allevamento nel caso ci sia un solo capannone);

  • Riproduttori, selvaggina, galline ovaiole: 10 campioni di sangue a cadenza quadrimestrale;

  • Quaglie (solo riproduttori): 10 tamponi cloacali per controlli virologici a adenza quadrimestrale.

B) Piano di monitoraggio negli allevamenti della restante parte del territorio regionale

Nella restante parte del territorio della Regione del Veneto si attua il seguente piano di monitoraggio:

Controlli in allevamento:

  • Tacchini da carne: 10 campioni di sangue a cadenza trimestrale.

  • Riproduttori, selvaggina, galline ovaiole: 10 campioni di sangue a cadenza quadrimestrale;

  • Quaglie (solo riproduttori): 10 tamponi cloacali per controlli virologici a cadenza quadrimestrale.

C) Piano di monitoraggio nei macelli della regione del veneto

Controlli a cadenza quadrimestrale per le seguenti specie avicole:

  • Capponi: 5 campioni di sangue;

  • Galletti: 10 campioni di sangue;

  • Struzzi: 5 campioni di sangue o campionamento di tutti gli animali se inferiori a 5;

  • Oche e anatre: 10 campioni di sangue.

D) Svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione di avicoli

a) Su tutto il territorio della Regione del Veneto sono autorizzate le mostre, fiere e mercati con esposizione di volatili “ornamentali” e da affezione (da gabbia e da voliera), per i quali va applicato l’art. 5 del decreto regionale n. 313 del 24 ottobre 2006.

Anche nel caso dei piccioni va applicato quanto previsto dal sopraccitato decreto 313/2006, sebbene questi rientrino nella definizione di “pollame” ai sensi del Dpr 587/93.

b) Per lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con “pollame”, i Servizi Veterinari delle Az-Ulss dovranno puntualmente verificare che gli allevamenti di provenienza siano accreditati ai sensi del decreto regionale n. 152/2006; inoltre:

- Nella parte di territorio regionale “a rischio” (come definita dalla nota regionale prot. 653832 del 14 novembre 2006): i Servizi Veterinari delle Az-Ulss potranno autorizzare lo svolgimento di mostre, fiere e mercati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, punto b del decreto regionale n. 152/2006, compreso il divieto di esposizione di anatidi e quaglie.

In deroga a quanto sopra, potranno essere presenti anche esemplari di anatidi e/o quaglie nei mercati nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 6 del decreto regionale 152/2006.

- Nella restante parte del territorio regionale (“non a rischio”): i Servizi Veterinari delle Az-Ulss potranno autorizzare lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del decreto regionale n. 152/2006.

c) In tutto il territorio regionale, i prelievi da eseguire nelle aziende che intendono effettuare fiere, mostre e mercati con “pollame” sono quelli previsti ai fini del loro accreditamento (D.R. 152/06); per i volatili “ornamentali” non è previsto invece alcun prelievo.

Nel caso di esposizione di volatili di provenienza extra-regionale, questi dovranno derivare da aziende sottoposte a controlli paragonabili a quelli di cui sopra (ovvero, almeno con cadenza mensile).


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