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Bur n. 29 del 06 aprile 2010


Materia: Urbanistica

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 51 del 15 marzo 2010

Comune di Jesolo (Ve) - Soc. Iridium Srl - Accordo di Programma ''per l'Attuazione organica e Coordinata del programma di riconversione di un parco commerciale in Comune di Jesolo denominato ''Terre di Mare'' e opere di viabilità in variante al piano regolatore generale'' (art. 32 della Lr 35/2001).

Il Presidente

Premesso che la società “Iridium srl”, titolare nel Comune di Jesolo del parco commerciale denominato “Terre di Mare”, ancora con nota del 18/12/2008 inviata all’amministrazione comunale si è dichiarata disponibile ad abbandonare la propria iniziativa commerciale e a riconvertire il comparto di proprietà come da progetto urbanistico già illustrato all’amministrazione medesima;

Tale progetto, a fronte della realizzazione di una iniziativa commerciale di circa 200.000 mc e 12.500 mq. di superficie di vendita, già definitivamente autorizzata sotto il profilo sia edilizio che commerciale, e già in corso di realizzazione, prevede un ridimensionamento dell’intervento e la modifica della destinazione del comparto in residenziale/direzionale;

La proprietà interessata ha in particolare evidenziato la assentibilità dell’iniziativa mediante accordo di programma da sottoscriversi da tutti i soggetti interessati ai sensi e agli effetti dell’art. 32 della Lr 35/2001, a valere anche quale variante al vigente strumento urbanistico;

L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta della proprietà interessata, con nota del 28/01/2009 ha richiesto alla Regione Veneto la convocazione di una conferenza di servizi preliminare per verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sopra richiamata disposizione della Lr 35/2001;

Con nota del 14/05/2009 la società Iridium srl, facendo seguito a quanto già rappresentato nel corso di informali incontri con le amministrazioni comunale e regionale, ha confermato e meglio precisato la propria disponibilità ad assumere a propria cura e spese la realizzazione del raccordo tra il canale Cavetta e la rotonda di via Mocenigo in corrispondenza di piazza Torino, come da relazione e planimetria allegate alla suddetta nota;

La Regione Veneto ha condiviso le richieste del Comune di Jesolo e della proprietà interessata e con nota del 10/06/2009 ha attivato la procedura;

Nella conferenza di servizi a tal fine convocata e tenutasi il 15/06/2009 si è formalmente ed espressamente riscontrato l’interesse regionale all’approvazione della proposta di riconversione dell’area, nonché riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 della Lr 35/2001;

La Regione Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura di cui all’art. 32 della Lr 35/2001 convocando la conferenza di servizi per la disamina dell’intervento proposto;

Si è quindi tenuta la successiva ulteriore conferenza di servizi istruttoria del 30/6/2009, nell’ambito della quale si sono evidenziati il generale interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento proposto e quello regionale alla nuova viabilità dallo stesso prevista;

Nella ancora successiva conferenza di servizi del 5 agosto 2009 è stato approvato uno schema di accordo di programma ai fini dell’adozione e pubblicazione della variante urbanistica;

Effettuata tale pubblicazione e inviate le pubblicazioni a tutti gli interessati, lo schema di Accordo è stato sottoposto all’esame della Giunta regionale del Veneto, che lo ha approvato con deliberazione n. 71 del 19/01/2010, delegando per la sottoscrizione il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica;

Lo stesso schema è stato sottoposto all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/2009, che si è espresso positivamente con Deliberazione n. 123;

Il geom. Bruno Beghetto, nominato Amministratore Unico dell’Iridium srl, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (verbale dell’ordine del giorno del 10 luglio 2008), ha dichiarato di aver visto lo schema di accordo e di sottoscriverlo nella sua veste di Amministratore Unico della società Iridium srl sopracitata;

Infine è stata convocata la conferenza di servizi decisoria in data 04/02/2010, che si è pronunziata sulle osservazioni pervenute e si è positivamente espressa in ordine all’intervento, differendone la definitiva approvazione alla successiva seduta dell’11/02/2010 per la necessità di completare la documentazione relativa alla Vinca;

Visto che la procedura di pubblicazione e deposito si è regolarmente svolta e che a seguito della stessa sono pervenute osservazioni debitamente contro dedotte dal Comune con Dcc n. 123 del 20/11/2009 e in sede di conferenza decisoria;

Visto l’esito della conferenza di servizi a carattere decisorio tenutasi in data 11.02.2010 previa acquisizione della documentazione relativa alla Vinca;

Visto che l’accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Jesolo (Ve) e la società Iridium srl per l’attuazione del Programma è stato sottoscritto in data 11 .02.2010 (Allegato A);

Preso atto altresì che ai sensi della Lr n. 35/2001 l’approvazione dell’Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale comporta le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;

Decreta

1.      ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35, l'Accordo di programma sottoscritto in data 11 febbraio 2010, allegato al presente decreto (Allegato A), tra la Regione Veneto e il Comune di Jesolo (Ve) e la società Iridium srl, per l’attuazione organica e Coordinata del Programma di riconversione di un parco commerciale in Comune di Jesolo denominato “Terre di Mare” e opere di viabilità in variante al piano regolatore generale, è esecutivo;

2.      di disporre, per le finalità di cui all'articolo 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35, la pubblicazione del presente decreto con l'allegato Accordo di programma nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(segue allegato)

Allegato A

 

Accordo di programma

ai sensi dell’art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35

Per l’attuazione organica e coordinata del Programma di riconversione di un parco commerciale in Comune di Jesolo

 

Tra

Regione Veneto(d’orain avanti, per brevità, anche “Regione” o “Ente regionale”), cf 8007580279, con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Ferro Fini, nella persona di Vincenzo Fabris – Dirigente pro-tempore della Direzione Urbanistica domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, giuste deliberazioni di Giunta regionale n. 2137 del 29 luglio 2008 e n. 71 del 9/1/2010

 e

Comune di Jesolo (d’ora in avanti, per brevità, denominato anche “Comune”), cf 00608720272, con sede a Jesolo in via S. Antonio n. 11 nella persona del Sindaco Francesco Calzavara, nato a Jesolo il 18/9/1964, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Sindaco, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Jesolo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 20/11/2009

 

e

Iridium srl con sede legale: Via Diego Valeri 5, 35131 Padova, iscritta al Registro delle Imprese di Padova numero iscrizione, codice fiscale e partita Iva: 01682080153, nella persona del geom. Bruno Beghetto nato a Cittadella il 10/2/1940 residente per la carica a Padova in via Valeri n. 5, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante

 

Premesso

1. Procedimento

La società “Iridium srl”, titolare nel Comune di Jesolo del parco commerciale denominato “Terre di Mare”, ancora con nota 18/12/2008 inviata all’amministrazione comunale si è dichiarata disponibile ad abbandonare la propria iniziativa commerciale e a riconvertire il comparto di proprietà come da progetto urbanistico già illustrato all’amministrazione medesima.

Tale progetto, a fronte della realizzazione di una iniziativa commerciale di circa 200.000 mc e 12.500 mq. di superficie di vendita, già definitivamente autorizzata sotto il profilo sia edilizio che commerciale, e già in corso di realizzazione, prevede un ridimensionamento dell’intervento e la modifica della destinazione del comparto in residenziale/direzionale.

La proprietà interessata ha in particolare evidenziato la assentibilità dell’iniziativa mediante accordo di programma da sottoscriversi da tutti i soggetti interessati ai sensi e agli effetti dell’art. 32 della Lr 35/2001, a valere anche quale variante al vigente strumento urbanistico.

L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta della proprietà interessata, con nota 28/1/2009 ha richiesto alla Regione Veneto la convocazione di una conferenza di servizi preliminare per verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sopra richiamata disposizione della Lr 35/2001.

Con nota 14/05/2009 la società Iridium srl, facendo seguito a quanto già rappresentato nel corso di informali incontri con le amministrazioni comunale e regionale, ha confermato e meglio precisato la propria disponibilità ad assumere a propria cura e spese la realizzazione del raccordo tra il canale Cavetta e la rotonda di via Mocenigo in corrispondenza di piazza Torino, come da relazione e planimetria allegate alla suddetta nota.

La Regione Veneto nella conferenza di servizi a tal fine convocata e tenutasi il 15/06/2009 ha formalmente ed espressamente riscontrato l’interesse regionale alla approvazione della proposta di riconversione dell’area, nonché riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 della Lr 35/2001.

La Regione Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura di cui all’art. 32 della Lr 35/2001 convocando la conferenza di servizi per la disamina dell’intervento proposto.

Alla data odierna si sono tenute le seguenti conferenze di servizi istruttorie:

- in data 15/6/2009

- in data 30/6/2009

- in data 5/08/2009

e

sono seguite le conferenze di servizi decisorie:

- in data 4/2/2010

i cui verbali per quanto occorra vengono qui integralmente richiamati.

Nella conferenza di servizi del 5 agosto 2009 è stato formulato uno schema di accordo di programma ai fini dell’adozione e pubblicazione della variante urbanistica.

Nella conferenza di servizi del 5/8/2008, tenuto conto delle osservazioni e proposte emerse in quella sede e dei pareri pervenuti, è stato approvato lo schema di accordo di programma definitivo che è stato sottoposto all’esame della Giunta regionale del Veneto, che lo ha approvato con deliberazione n. 71 del 19/1/2010 delegando per la sottoscrizione il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica.

Lo stesso schema è stato sottoposto all’esame del Consiglio Comunale nella seduta n. 123 del 20/11/2010 che lo ha adottato, delegando il Sindaco alla sua sottoscrizione.

Infine si è tenuta l’ultima conferenza di servizi decisoria in data 4/2/2010.

 

2. Contenuti

Si rende necessaria la modificazione delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, al fine di prevedere la destinazione residenziale/direzionale in luogo di quella a parco commerciale attualmente prevista e contrassegnata con la sigla Zto “D2.1” Parchi commerciali”.

Le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Prg prevedono infatti tale specifica destinazione che l’art. 18 bis così regolamenta:

sono definiti Parchi Commerciali ai sensi dell’art. 10 della Lr. 15/04 le aree all’interno degli ambiti di progettazione unitaria o piani di lottizzazione denominati “Frova” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 02.04.2004, “Piazza Torino” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 13.08.2004.

All’interno di detti ambiti oggetto di piano attuativo approvato è possibile realizzare, mantenendo le superfici commerciali (oggetto di specifiche licenze commerciali già rilasciate) approvate, una grande struttura di vendita fino ad una quota massima del 40% sempre di superficie di vendita, esercizi di vicinato fino ad una quota massima del 10% e medie strutture per la restante parte.

Per dette aree non è consentito l’aumento di superficie di vendita.

Per l’area “Capannine - Cattel” già soggetta a schema progettuale di lottizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 02/04/2004, valgono le stesse percentuali sopraindicate anche in caso di aumento della superficie di vendita a seguito dell’approvazione definitiva del progetto di piano attuativo.

Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali è regolata dalle norme di cui alla Lr. 15/2004: le modifiche della superficie di vendita esistente, devono essere accompagnate da uno studio della viabilità dell’area con verifica funzionale dei nodi per un’idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli d’immissione sulla rete stradale interessata”.

La nuova configurazione della destinazione urbanistica determina invece la realizzazione di un comparto costituito dalla realizzazione di un sistema insediativo identificato in uno o più corpi di fabbrica con l’assetto e le caratteristiche architettoniche indicati nella allegata scheda di variante e da sviluppare mediante piano attuativo.

L’Accordo si caratterizza per il coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e del soggetto privato proprietario delle aree, con l’assunzione da parte di quest’ultimo delle opere pubbliche a corredo dell’intervento di riqualificazione; che il medesimo si impegna a realizzare integralmente entro termini prefissati con adeguate garanzie.

 

3. Valutazioni

Il beneficio pubblico individuato in termini patrimoniali si incentra prioritariamente nella realizzazione e acquisizione di nuove opere viarie di interesse regionale e comunale.

Risponde altresì all’interesse pubblico la riqualificazione dell’area del fabbricato esistente in quanto detto complesso si colloca come porta di accesso alla città, in sintonia sia con la vocazione turistica e la ricerca di pregevoli soluzioni architettoniche che caratterizzano il Comune di Jesolo, sia con il nuovo assetto viario sovracomunale in corso di definizione e realizzazione.

La riconversione del manufatto, la sua riconfigurazione dal punto di vista architettonico e la mancata attivazione del parco commerciale avrà sicuramente riflessi positivi sul territorio sotto il profilo economico, in specie per quanto riguarda l’equilibrio della rete commerciale oggi caratterizzata da una eccessiva incidenza delle c.d. grande distruzione rispetto alle tradizionali attività di vendita al dettaglio.

Quanto al beneficio del soggetto privato interessato lo stesso è evidenziato nella allegata scheda di variante alle Nta del Prg.

Le Parti riconoscono conseguentemente l’interesse pubblico dell’intervento in parola ed in particolare:

A) Sotto il profilo urbanistico - territoriale:

a. convengono sulla necessità di realizzare contestualmente le opere pubbliche e le opere private previste dal programma e a tal fine approvano la riconversione della destinazione di zona dell’ambito denominato “Terre di Mare” individuato nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore all’art. 18 bis come “Zto D2.1 Parchi commerciali”;

b. prendono atto degli impegni in tal senso assunti dal “proponente”, in particolare di realizzazione delle opere previste ai successivi articoli;

c. convengono che la struttura viaria principale, secondo le indicazioni contenute nel progetto preliminare redatto dal “Proponente”, per un importo complessivo di circa € 5 milioni (a cui si aggiungono opere minori e complementari legate alla sistemazione della viabilità comunale) sia coerente con l’assetto territoriale risultante dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa in vigore e contribuisca a migliorare anche dal punto di vista della sicurezza la mobilità complessiva nella zona per l’accesso verso il centro urbano.

B) Sotto il profilo dei servizi alla collettività:

a. riconoscono l’interesse per quanto riguarda la realizzazione del comparto e della relativa viabilità. In tal senso sia la parte residenziale - direzionale, con una limitata previsione di commerciale, di servizio al territorio circostante che le opere pubbliche viarie, si confermano di particolare utilità sotto il profilo della riqualificazione dell’area e come sostegno alla circolazione dei flussi, una volta integrata detta viabilità con il collegamento alla Sp42. Si da altresì atto che Regione e Comune si sono riservati per quanto di rispettiva competenza di approvare separatamente i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche secondo la normativa vigente.

Rilevato che è necessario che il programma, rispondendo al pubblico interesse, trovi attuazione integrale, contestuale e coordinata.

Fatto presente che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, in quanto rispondenti ad un unitario disegno urbanistico e viabilistico.

Tutto ciò premesso

da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto approvano il seguente

Accordo di programma

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo di Programma, che autorizza le opere di seguito elencate, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Lr 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali.

Art. 2 – Variante urbanistica

Il “Proponente” ha prodotto al Comune di Jesolo una proposta di variante urbanistica, meglio individuata negli allegati sub Tav. A.1.1 “Zone significative – Individuazione su Prg vigente” e Tav. A.1.2 “Zonesignificative – Proposta di Variante” e Relazione di variante con allegata Relazione – Variante alle Nta – Asseverazione Idraulica – Attestazione Valutazione di non incidenza, al presente atto da farne parte integrante e sostanziale.

Il cambio di destinazione d’uso comporterà il versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione al Comune di Jesolo nelle misure previste dalle vigenti normative e secondo quanto di seguito concordato.

Art. 3 – Realizzazione del raccordo tra rotonda di via Torino e canale Cavetta

Il “Proponente” si impegna a riorganizzare la viabilità di accesso al complesso residenziale - direzionale mediante la realizzazione del raccordo tra via Mocenigo, viabilità alle spalle di piazza Torino e il canale Cavetta come da progetto preliminare allegato sub costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico illustrativa

- Relazione di Sreening

- Relazione di variante con allegato Quadro economico

- Tav 001 Corografia assetto viario generale in scala 1:10000

- Tav 002 Inquadramento generale in scala 1: 5000

- Tav 003 Planimetria generale 1° lotto in scala 1: 2000

- Tav 004 Profilo asse principale in scala 1: 200 – 1: 2000

- Tav 005 Sezioni tipo e particolari in scala 1: 100

- Tav 006 Inquadramento lotto 1° su base catastale in scala 1:5000

- Tav 007 Individuazione del tracciato sulle aziende agricole in scala 1: 2000

- Tav A.1.1 Zone significative – Individuazione su Prg vigente in scala 1: 5000

- Tav A.1.2 Zone significative – Proposta di Variante in scala 1: 5000

Tale progetto dovrà essere approvato dagli enti competenti e realizzato a cura e spese del proponente Iridium senza alcuno scomputo dagli oneri di urbanizzazione.

Il “Proponente” si impegna a produrre i progetti definitivo ed esecutivo per l’approvazione del Comune e della Regione.

Art. 4 – Riqualificazione urbana ed architettonica.

Il “Proponente” si impegna a dare corso al progetto di riqualificazione urbana e architettonica dell’intero compendio immobiliare secondo le linee guida contenute nella proposta progettuale approvata in conferenza di servizi. A tal proposito si impegna a presentare il piano attuativo e il progetto edilizio, così come anticipato in sede di conferenza di servizi, che saranno approvati dal Comune di Jesolo.

Il “Proponente” si impegna inoltre a procedere, una volta ottenuti i relativi permessi a costruire e realizzare quanto proposto e presentato all’Amministrazione comunale.

Art. 5 – Approvazione della variante urbanistica

Con il presente accordo di programma:

a) si approva la variante al Prg costituita dai seguenti elaborati tecnici, allegati al presente atto da farne parte integrante e sostanziale, anche finalizzata all’approvazione del progetto per la realizzazione del raccordo tra la rotonda di via Mocenigo posta alle spalle di piazza Torino e il canale Cavetta:

- Relazione di Variante

- Scheda variante Nta

- Appendice alle Norme Tecniche di Attuazione con allegato quadro economico

- Asseverazione delle non necessità di redigere studio di compatibilità idraulica

- Attestazione relativa alla necessità o meno di effettuare la Valutazione di incidenza

- Tav A.1.1 Zone significative – Individuazione su Prg vigente in scala 1: 5000

- Tav A.1.2 Zone significative – Proposta di Variante in scala 1: 5000

b) si da atto che il progetto preliminare per il raccordo tra la rotonda di via Torino e il canale Cavetta è costituito dai seguenti elaborati tecnici, di cui al precedente art. 3.

- Relazione tecnico illustrativa

- Relazione di Sreening

- Tav 001 Corografia assetto viario generale in scala 1:10000

- Tav 002 Inquadramento generale in scala 1: 5000

- Tav 003 Planimetria generale 1° lotto in scala 1: 2000

- Tav 004 Profilo asse principale in scala 1: 200 – 1: 2000

- Tav 005 Sezioni tipo e particolari in scala 1: 100

- Tav 006 Inquadramento lotto 1° su base catastale in scala 1:5000

- Tav 007 Individuazione del tracciato sulle aziende agricole in scala 1: 2000

Art. 6 – Obblighi a carico del “Proponente”

Il “proponente” si impegna a:

1.         Corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione derivanti dal cambio di destinazione d’uso del fabbricato indicato nella variante al Prg;

2.         Realizzare a propria cura e spese il raccordo (progettazione dell’opera, realizzazione, collaudo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza). Il costo dell’opera ammonta a complessivi € 6.201.890,55 (comprensivi del costo per la realizzazione del 1° lotto del 2° stralcio della circonvallazione nord di Jesolo e di alcune opere minori legate alla viabilità comunale);

            Tale importo non può essere portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione anzidetti.

I lavori devono essere collaudati e consegnati finiti all’Ente gestore prima del rilascio della prima agibilità afferente l’immobile oggetto degli interventi.

3 – Riqualificazione urbana ed architettonica.

Il “Proponente” si impegna a presentare al Comune, per l’approvazione, il progetto urbanistico ed edilizio, così come già anticipato in sede di conferenza di servizi e ciò entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 7 – Obblighi a Carico del Comune

Il Comune si impegna a:

1. approvare il piano attuativo e i progetti edilizi nei tempi tecnici a ciò necessari;

2. approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere pubbliche dinanzi citate.

Art. 8 – Opere di urbanizzazione cedute al Comune e costituzione di servitù d’uso pubblico gratuita e perpetua

Il “Proponente” si impegna a sottoscrivere una nuova convenzione urbanistica a modifica delle precedenti convenzioni a rogito del Notaio Bordieri n. 81447 del 26/7/2005 e al fine di regolamentare l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Vigilanza

Il soggetto incaricato alla vigilanza e al controllo è individuato nella figura del Comune di Jesolo al quale sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulle piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma nel rispetto degli obblighi sopra enunciati, accordano eventuali proroghe motivate;

b) applicare le penali previste dalla convenzione di cui al precedente art. 8.

Art. 10 – Cauzione

Il “Proponente” costituirà, all’atto della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 8 idonea garanzia finanziaria per l’adempimento degli oneri derivanti dal presente Accordo di Programma.

Tale importo di garanzia sarà diminuito al momento del versamento della seconda rata dei corrispettivi sopra indicati e, nel corso di esecuzione dei lavori della bretella, in misura pari al valore delle opere eseguite fino al raggiungimento dell’importo di garanzia minima valutato in € 50.000,00, previa attestazione del direttore dei lavori sui singoli stati di avanzamento. Tale garanzia sarà svincolata completamente al collaudo definitivo. La polizza fideiussoria di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Comune.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

La mancata attuazione del presente Accordo nei termini previsti comporterà la decadenza della variante urbanistica di cui agli artt. 2 e 5 che precedono con ripristino della previgente destinazione.

Il presente accordo di programma, composto di n. 13 pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 32 – comma 4 – della Lr n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11 febbraio 2010.

Il Presidente della Regione Veneto o suo delegato

Vincenzo Fabris

Il Sindaco del Comune di Jesolo

Francesco Calzavara

Il Proponente – Iridium srl

Bruno Beghetto

Giancarlo Galan

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