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Bur n. 18 del 26 febbraio 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 1 del 09 febbraio 2010

Decreto Ministeriale 28 luglio 2009."Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka)."Istituzione zona di insediamento e zona tampone.Campagna 2010.

Il Dirigente

Vista la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 08 maggio 2000 “concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009, recante misure per la lotta obbligatoria contro il Plum Pox Virus (PPV) agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka).

Considerato che il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce , tra l’altro, le seguenti condizioni:

  • che i Servizi Fitosanitari Regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento e che la delimitazione può essere modificata in base ai monitoraggi effettuati nelle aree indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone;
  • che le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 Km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento;
  • che nella zona di insediamento e nella zona tampone è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV ed il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti;
  • che nella zona di insediamento e nella zona tampone è vietata la costituzione e l’allevamento di campi di piante madri;
  • che i Servizi Fitosanitari Regionali possono autorizzare l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri all’interno di zone di insediamento e zone tampone, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi “screen house” e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri che può essere ridotta a 20 metri, con provvedimento del Servizio Fitosanitario regionale, quando l’assenza di Plum Pox Virus (PPV) nell’area sia confermata da uno specifico controllo definito dallo stesso Servizio;
  • che il materiale vivaistico in produzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale;

Considerato che il virus Plum Pox Virus (PPV) agente della “Vaiolatura delle Drupacee” (Sharka), da monitoraggi pluriennali condotti da questo Servizio Fitosanitario che hanno dimostrato la presenza diffusa nei comuni a vocazione peschicola del veronese, è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitaria idonee a prevenire la diffusione verso le aree indenni;

Ritenuto opportuno dare corso alle previsioni del Decreto Ministeriale anche per quanto concerne le misure transitorie stabilite dall’art. 14 per i vivaisti che ricadono nelle zone di insediamento e tampone;


Decreta

1.       le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di istituire la zona di insediamento comprendente i comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Lazise, Mozzzecane, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona e la relativa zona tampone individuata e perimetrata dalla cartografia di cui all’allegato A;

3.      nella zona di insediamento e nella zona tampone individuate al punto precedente è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti;

4.      di stabilire che, per dare seguito alla norma transitoria prevista dall’art.14 del Decreto Ministeriale le ditte vivaistiche aventi i campi di produzione nell’area di insediamento e/o nell’area tampone alla data del 9 ottobre 2009, chiedano l’autorizzazione alla commercializzazione del materiale vivaistico (astoni, portinnesti innestati, portinnesti) presente, inviando la documentazione di cui allegato B entro il 31 marzo 2010.

Giovanni Zanini


(seguono allegati)

Allegato A decreto 01_222500.pdf
Allegato B decreto 01_222500.pdf

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