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Bur n. 8 del 26 gennaio 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 9 del 12 gennaio 2010

Disposizioni urgenti in materia di denunce/dichiarazioni uve vendemmia 2009.

Il Presidente

Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (Cee) n. 2392/1986 e (Ce) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione del regolamento Ce 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007 incorporato le disposizioni del settore vitivinicolo, disciplinate da ultimo dal regolamento (Ce) n. 479/2008;

Visto il regolamento (Ce) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto in particolare l’articolo 16 che stabilisce che la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione siano presentate entro il 15 gennaio successivo alla vendemmia;

Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in merito all’istituzione ed aggiornamento degli albi dei vigneti per i vini a Do e dell’elenco delle vigne dei vini a Igt;

Visto lo schema di decreto legislativo, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini” sul quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della riunione del 17 dicembre 2009;

Preso atto delle disposizioni innovative introdotte dal predetto schema di decreto in particolare per quanto riguarda la riclassificazione delle produzioni, la cui applicabilità così come previsto all’articolo 31, ha valore per le produzioni provenienti già dalla corrente campagna vendemmiale;

Visto il decreto 26 luglio 2000 che ha stabilito che i dati desunti dalla dichiarazione di aggiornamento dello Schedario costituiscono l’elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo, ivi compresi i relativi aiuti;

Visto il decreto 27 marzo 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt;

Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti Do e degli elenchi delle vigne Igt, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;

Visto il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2006 relativo alle “Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve Docg, Doc e Igt e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli”;

Visto in particolare l’articolo 2 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, che stabilisce l’obbligo della preventiva iscrizione agli appositi albi dei vigneti atti a produrre i vini a Do prima della rivendicazione delle relative produzioni;

Tenuto conto che il medesimo decreto stabilisce che la predetta denuncia annuale delle uve sia presentata entro la medesima data prevista dalla normativa comunitaria per la denuncia raccolta uve e produzione vini di cui all’ex Reg. (Ce) n. 1282/2001 (recante modalità per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza del prodotto ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo);

Visto il decreto del 17 luglio 2009 che ha approvato, tra l’altro, la Doc “Prosecco”, ed in particolare l’art. 1, p. 3 che consente ai soggetti che hanno la conduzione di superfici vitate atte a produrre le tipologie di vini designati con la Doc “Prosecco” di rivendicarne la denominazione a partire dalla vendemmia 2009, a condizione che iscrivano in tempo utile i relativi vigneti agli appositi albi;

Vista la deliberazione n. 2257/03 relativa a “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione: Reg. (Ce) 1493/99 e Reg. (Ce) n. 1227/2000; Ddm 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

Visto l’allegato C) alla succitata deliberazione “Criteri tecnico-amministrativi relativi all’istituzione e all’aggiornamento degli albi dei vigneti Do e degli elenchi delle vigne Igt”;

Visto in particolare il capitolo 2 del predetto allegato C) che stabilisce che per ciascuna tipologia di vino per la quale è previsto un apposito albo ed elenco l’ex Direzione politiche agroalimentari e per le imprese provvede alla relativa istituzione e lo identifica con un codice appropriato;

Visto il punto 17, lett. b) della predetta deliberazione n. 2257/03, che stabilisce che spetta ad Avepa dare attuazione all’iscrizione e variazione delle superfici vitate agli albi dei vigneti Do e agli elenchi delle vigne Igt, adottando anche la necessaria modulistica;

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad Avepa;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione produzioni agroalimentari n. 128 del 14 novembre 2007 relativo alla ricognizione degli albi ed elenchi, dove devono essere iscritti i vigneti atti a produrre le tipologie di vini designati con una Do o Igt veneta;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione produzioni agroalimentari n. 46 del 21 luglio 2009, di modifica del decreto n. 128/2007, con il quale sono stati istituiti, tra l’altro gli albi della Doc ”Prosecco” ed emanate disposizioni per l’iscrizione dei vigneti ai fini, anche, della vendemmia 2009;

Visto altresì quanto previsto dal succitato decreto n. 46/2009 riguardo alle problematiche e tempistiche per l’inserimento negli appositi albi delle superfici coltivate con i vitigni Pinot e Chardonnay, tra le varietà complementari atte a produrre i vini della Do Prosecco e le varietà atte invece a essere destinate all’elaborazione dei vini spumanti Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asonali – Prosecco o Asolo – Prosecco”;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione produzioni agroalimentari n. 122 del 22 dicembre 2009 con il quale sono state adottate disposizioni in deroga circa le modalità di rivendicazione delle superfici coltivate con le predette varietà al fine di assicurare la completa utilizzazione del rispettivo potenziale produttivo nei casi descritti nelle premesse del succitato decreto;

Atteso che le predette disposizioni così come previsto al punto 1 del succitato decreto hanno valore ai fini esclusivi della rivendicazione dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009;

Visto il decreto del Direttore di Avepa del 18 novembre 2009, n. 250 di approvazione dei manuali per la presentazione e i controlli della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola relativi alla campagna 2009/2010;

Vista la nota del Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della Qualità – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – Saco IX, del 28 dicembre 2009, prot. n. 20131 con la quale sono state forniti chiarimenti circa la destinazione dell’eventuale supero della resa uva/ettaro delle Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asonali – Prosecco o Asolo – Prosecco”;

Atteso che in conseguenza di quanto evidenziato nella succitata nota l’operazione di riclassificazione del 20% del supero di produzione può aver luogo alle condizioni stabilite dalle disposizioni transitorie del decreto legislativo di modifica della Legge n. 164/1992 già in corso di adozione e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non prima della fine di gennaio;

Considerato che il tempo disponibile per istituire ed aggiornare gli albi in tempi ragionevoli, prima comunque dell’inizio delle operazioni vendemmiali, è risultato oggettivamente limitato soprattutto se si tiene conto della numerosità delle superfici (oltre 12.000 ettari) e dei conduttori interessati;

Tenuto conto che per implementare il sistema degli albi in tempo utile per non compromettere la gestione di alcune delle più importanti denominazioni nazionali senza che tutto ciò arrecasse intralcio alle attività degli operatori vitivinicoli, Avepa ha dovuto adattare con tempestività le modalità di gestione del proprio sistema informativo al fine di provvedere al caricamento massivo delle superfici così come disposto al punto 7, lettera c), del decreto n. 46/2009;

Tenuto conto che con tale iniziativa realizzata in tempo utile per consentire le operazioni vendemmiali non è stato possibile definire ed individuare le parti delle superfici coltivate con le varietà complementari, essenzialmente i Pinot e lo Chardonnay, e che di conseguenza per assicurare una corretta gestione delle informazioni vendemmiali e conseguentemente delle dichiarazioni e denunce previste dalla normativa comunitaria e nazionale si è reso necessario adottare apposite disposizioni con il succitato decreto n. 122/2009;

Atteso che spetta alle competenti Camere di Commercio il rilascio delle attestazioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 2006, in attuazione delle disposizioni adottate dall’Amministrazione regionale in riferimento alla tenuta e gestione degli albi, nonché alle rese massime di uva ad ettaro;

Tenuto conto che in base a quanto previsto dal succitato decreto 20 luglio 2000 le imprese vitivinicole che operano in Veneto sono tenute nella gestione tecnico amministrativa delle operazioni vendemmiali, ivi compresa la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. Ce n. 436/2009 e della denuncia annuale delle uve atte a produrre vini a Do ed a Igt di cui al Dm 28 dicembre 2006, a fare riferimento esclusivamente alla banche dati informatizzate dello Schedario vitivinicolo veneto, tenuto da Avepa;

Viste le segnalazioni pervenute dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola regionale e considerato quanto emerso nel corso della riunione tenutasi presso la Direzione produzioni agroalimentari, alla presenza delle medesime organizzazioni, il giorno lunedì 21 dicembre 2009, riguardo alle difficoltà correlate alla predisposizione degli allegati F1 alla denuncia vendemmiale e della denuncia di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Atteso che le informazioni riferite alle superfici delle predette varietà e che sono state oggetto delle disposizioni del decreto n. 122/2009 per le problematiche su menzionate devono essere inserite nella citata modulistica unicamente con modalità manuali;

Considerato che, così come evidenziato da Avepa, il numero di soggetti dichiaranti/denuncianti che si trovano in dette condizioni sono un numero significativamente elevato tale da comportare un notevole incremento di lavoro per le organizzazioni ed i professionisti che si fanno carico della predisposizione della documentazione, in quanto non possono disporre delle modalità di auto compilazione messe a disposizione sia da Avepa che dal sistema camerale;

Tenuto conto, in considerazione di quanto sopra esposto, che dalle informazioni attualmente disponibili non sarà possibile completare la compilazione della documentazione afferente alla dichiarazione vendemmiale ed alla denuncia delle uve Do/Igt per tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al decreto n. 122/2009, entro la data del 15 gennaio 2010;

Considerata l’eccezionalità della situazione venutasi a creare con l’attivazione della Doc Prosecco e con la riorganizzazione degli albi delle Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani o Asolo – Prosecco”, in considerazione dell’elevatissimo numero delle superfici interessate e delle conseguenti casistiche riscontrate, si ritiene necessario adottare disposizioni mirate esclusivamente per la vendemmia 2009 al fine di consentire il completamento della presentazione delle denunce camerali e della implementazione delle informazioni delle dichiarazioni vendemmiali;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di una corretta gestione delle informazioni dei prodotti ottenuti dalla corrente vendemmia e rivendicabili con le succitate denominazioni, di consentire che tali operazioni debbano concludersi entro il 15 febbraio 2010;

Atteso che le dichiarazioni vendemmiali e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (Ce) n. 436/2009 devono essere presentate inderogabilmente presso l’Organismo pagatore competente territorialmente entro il giorno 15 gennaio 2010 (in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 16 del medesimo regolamento);

Tenuto conto che in conseguenza delle disposizioni di prossima approvazione si potrebbero generare incertezza nella classificazione delle produzioni con inevitabili ripercussioni nella imputazione di talune informazioni delle dichiarazioni vendemmiali, e che pertanto è essenziale considerare l’opportunità di poter apportare eventuali correzioni e/o integrazioni alle singole dichiarazioni, entro comunque la data del 15 febbraio 2010;

Visto l’articolo 3, punto 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo ai termini e modalità della denuncia annuale delle uve Do e/o Igt;

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad Avepa;

Visto il punto 17 della deliberazione n. 2257/2003 che stabilisce che spetta ad Avepa dare attuazione, tra l’altro, alle procedure relative alla tenuta e gestione degli albi e degli elenchi;

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Decreta

1.         di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l’implementazione nella documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale (ai fini della corretta utilizzazione e rivendicazione delle produzioni vitivinicole), delle informazioni afferenti alle casistiche oggetto delle misure disposte dai decreti del Dirigente della Direzione produzione agroalimentari n. 46/2009 e n. 122/2009, entro il 15 febbraio 2010;

2.         di autorizzare in conseguenza di quanto previsto al punto 1:

-      le Camere di commercio del Veneto a ricevere la denuncia uve di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

-      Avepa a consentire le eventuali rettifiche delle informazioni nella dichiarazione vendemmiale e di produzione,

entro la medesima data del 15 febbraio 2009;

3.         di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nelle prima seduta utile.

Giancarlo Galan

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