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Bur n. 1 del 01 gennaio 2010


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 7338 del 22 dicembre 2009

Recepimento dell'accordo Regione Veneto - INPS regionale e parti sociali del 4 dicembre 2009 riguardo alla mobilità in deroga.

Il Dirigente

Visto l’accordo Stato Regioni del 11 febbraio 2009 per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga;

Visto l’accordo quadro Regione del Veneto parti sociali sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009;

Visto l’Accordo del 22 giugno 2009 con il quale si è previsto il ricorso al trattamento equivalente all’indennità di mobilità, definendo le risorse disponibili, i beneficiari, la durata massima;

Visti gli accordi Governo Regione Veneto del 16 aprile e 23 settembre 2009

Considerato che la Regione Veneto ha sottoscritto il 4 dicembre 2009 con l’INPS e le parti sociali un accordo per l’attuazione dell’ammortizzatore sociale della mobilità in deroga;

Considerato che con la Dgr n. 2472 del 4 agosto 2009 la Regione Veneto si è impegnata a destinare proprie risorse a completamento degli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga;

Considerato che i beneficiari dell’intervento della mobilità in deroga sono individuati nell’accordo del 4 dicembre 2009 e sono stati definiti i requisiti, la durata, le procedure e i termini per poter accedere a tale misura;

Considerato che i lavoratori disoccupati per ricevere l’indennità di mobilità in deroga devono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di cessazione o del licenziamento, ovvero dalla data di pubblicazione sul Bur del presente accoro o provvedimento, se il licenziamento o la cessazione del rapporto è antecedente a tale data;

Decreta

  1. di recepire l’accordo per l’erogazione della mobilità in deroga sottoscritto il 4 dicembre 2009, allegato A;
  2. di disporre per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale (BUR) del presente provvedimento e dell’allegato A “accordo per l’erogazione della mobilità in deroga”.

Pier Angelo Turri

Accordo per l’erogazione della Mobilità in Deroga

(In attuazione dell’Accordo Regionale Quadro del 5 febbraio 2009

e

degli Accordi Governo Regione Veneto del 16 aprile 2009 e del 23 settembre 2009)

In data 4 dicembre 2009 a Vicenza, in una sala dell’Ente Fiera di Vicenza, via dell’Oreficeria, 46,

si sono incontrati

- l’Assessore alle Politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione On. Elena Donazzan, assistita dal dott. Pierangelo Turri, Dirigente della Direzione Lavoro, dal dott. Sergio Rosato, Direttore di Veneto Lavoro, dal dott. Alessandro Agostinetti della Direzione Lavoro.

- Il dott. Antonio Pone in rappresentanza dell’INPS sede regionale del Veneto

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto

Giampaolo Pedron

Confapi Veneto

Ciro Galeone

Confartigianato Veneto

Oscar Rigoni, Ferruccio Righetto

Casartigiani

Umberto D’Aliberti

CNA Veneto

Luigi Fiorot

Coldiretti Veneto

Alberto Bertin

CIA Veneto

Confagricoltura Veneto

Confcommercio Veneto

Luca Bertuola

Confesercenti Veneto

Marco Palazzo

FederClaii Veneto

Alessandra Baccinelli

Confcooperative Veneto

Francesco Brunello

Legacooperative Veneto

Nicola Comunello

Consilp Confprofessioni Veneto

Margherita Gonella

-         i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto

Patrizio Tonon, Fabrizio Maritan

CISL Veneto

Giulio Fortuni, Giancarlo Pegoraro

UIL Veneto

Giannino Rizzo

CISAL Veneto

Bona Mayer

UGL Veneto

Enea Passino

Confsal Veneto

Filippo Palmeri

Sono presenti il …………………………….. della Direzione regionale Lavoro del Ministero del Lavoro e il il dott. Franco Chiaramonte di Italia Lavoro.

Rilevato, in via preliminare, che il presente accordo è finalizzato a dare attuazione all’accordo regionale del 5 febbraio 2009 e agli accordi Governo Regione del Veneto del 16 aprile 2009 e del 23 settembre 2009, rispettivamente attuati con Dm n 46449 del 7 luglio 2009 e Dm n 48127 del 11 novembre 2009, in tema di mobilità in deroga; 

le parti presenti 

  • Visto l’art. 2, comma 36 della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) che prevede lo stanziamento di risorse per l’anno 2009;
  • Visto il D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella L. 2/2009, e successive modifiche e integrazioni;
  • Visto l’art. 7 ter della legge 33/2009;
  • Visto l’accordo quadro sulle misure anticrisi anno 2009, sottoscritto dalle parti sociali presso la Regione del Veneto in data 5 febbraio 2009;
  • Visto l’accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009;
  • Richiamato l’accordo Governo Regione del Veneto del 16 aprile 2009 che ha previsto una prima assegnazione al Veneto di 50 milioni di euro per l’erogazione di ammortizzatori in deroga, fermo restando l’impegno della Regione stessa a cofinanziare i predetti ammortizzatori il citato accordo del 12 febbraio 2009;
  • Richiamato l’accordo Governo Regione del Veneto del 23 settembre 2009 che ha previsto una seconda assegnazione al Veneto di 50 milioni di euro per l’erogazione di ammortizzatori in deroga, fermo restando l’impegno della Regione stessa a cofinanziare i predetti ammortizzatori il citato accordo del 12 febbraio 2009;
  • Richiamato l’accordo del 30 marzo 2009 e le relative linee guida sulle procedure del 19 maggio 2009;
  • Richiamato l’accordo del 22 giugno 2009 

Premesso che 

  • L’Accordo Quadro sulle misure anticrisi 5 febbraio del 2009, sottoscritto dalla Regione, dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha previsto il ricorso alla CIG e alla mobilità in deroga.
  • L’accordo del 22 giugno 2009 ha previsto il ricorso al trattamento equivalente all’indennità di mobilità, definendo le risorse disponibili, i beneficiari, la durata massima.
  • Tuttavia tale accordo dovrà essere applicato alla luce dell’intepretazione autentica della norma in tema di requisiti di accesso al trattamento equivalente all’indennità di mobilità assunta dal Ministero del Lavoro, facendo salvi gli intenti alla base dell’accordo stesso, cioè di dare una maggiore protezione ai lavoratori licenziati e/o cessati nel 2009.
  • Alla luce di quanto sopra, l’istituto del trattamento equivalente di mobilità per i requisiti richiesti dalla legge andrebbe a proteggere prevalentemente i lavoratori già tutelati dalla disoccupazione ordinaria, mentre la mobilità in deroga andrebbe a proteggere i lavoratori licenziati da parte di aziende che non accedono alla mobilità della L. 223/1991 e i lavoratori cessati, purché abbiano maturato gli stessi requisiti previsti dall’art. 16, 1 comma, L. 223/1991.
  • Pertanto le parti concordano che, nello spirito di offrire maggiori tutele ai lavoratori meno protetti, l’istituto di riferimento è la mobilità in deroga in applicazione di quanto previsto dall’accordo quadro del 5 febbraio 2009. 

convengono quanto segue 

1. Premesse

le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte;

2. Oggetto

il presente accordo disciplina la mobilità in deroga e le relative procedure;

3. Risorse

  1. con riferimento alle risorse di 50 milioni messe a disposizione dall’accordo Governo Regione Veneto del 23 settembre 2009, le parti confermano la ripartizione di cui all’accordo del 22 giugno 2009, fermo restando che le parti convengono sulla necessità di rivedere il riparto stesso in relazione all’evoluzione della crisi e ai reali fabbisogni che saranno espressi a livello regionale:
    • 90 % per la CIG in deroga;
    • 10 % per il trattamento di mobilità in deroga;
  2. il fondo messo a disposizione del presente accordo per la mobilità in deroga ammonta perciò a 10 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale di cui al Dm 46449 del 7 luglio 2009 (5 milioni) e al Dm 48127 del 11 novembre 2009 (5 milioni) a cui si aggiunge una quota di 2 milioni di cofinanziamento regionale ai sensi dell’accordo stato regioni del 12 febbraio 2009, per un totale di 12 milioni.

4. Mobilità in deroga (definizione)

  1. Prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati nel 2009 che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria, ad eccezione di quella a requisiti ridotti.
  2. Prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel 2009 qualora permanga lo stato di disoccupazione all’atto della richiesta e dell’erogazione del trattamento di mobilità in deroga.
  3. Consiste in un’indennità giornaliera determinata con riferimento al trattamento straordinario d’integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l’anno 2009)

5. Beneficiari

  1. Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati nel corso del 2009, che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria, ad eccezione di quella a requisiti ridotti.
  2. Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, licenziati o cessati, che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel corso del 2009 o, se apprendisti licenziati, nel caso di esaurimento del trattamento di cui all’art. 19 comma 1 lett.c della legge 2/2009 qualora permanga lo stato di disoccupazione all’atto della richiesta e dell’erogazione del trattamento di mobilità in deroga.
  3. I trattamenti di cui alla lettera b) del presente punto, saranno concessi solo subordinatamente al totale esaurimento delle domande relative ai beneficiari di cui alla lettera a) e in presenza di risorse residue.
  4. Quanto alla competenza territoriale trova applicazione il regime vigente in tema di mobilità.
  5. In ogni caso è incompatibile la concessione della mobilità in deroga per i casi nei quali vi sia stata analoga concessione a carico di altre regioni.

6. Requisiti

  1. Licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, ad esclusione delle dimissioni volontarie, non antecedente al 1 gennaio 2009, per i lavoratori di cui al punto 5 lettera a).
  2. Requisiti di cui all’art. 16 comma 1 legge 223/1991 esteso agli ammortizzatori in deroga ex art. 7, ter, comma 6 D.L. 5/2009, qualora il lavoratore possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo, così come modificato dall’art. 7 ter comma 6 della legge 33/2009.
  3. Mancanza dei requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex lege 223/1991 o al trattamento di disoccupazione ordinaria, ad esclusione di quella a requisiti ridotti.
  4. Per i lavoratori di cui al punto 5 lett.b), il licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro con esaurimento del trattamento di disoccupazione ordinaria in data non antecedente al 1 gennaio 2009 ovvero, nel caso di apprendisti licenziati, l’esaurimento del trattamento di cui all’art. 19 comma 1 lett. c) della legge 2/2009, qualora permanga lo stato di disoccupazione all’atto della richiesta e dell’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ferma restando la priorità definita dal precedente punto 5;
  5. Iscrizione nella lista di mobilità in deroga di tutti i soggetti beneficiari del presente accordo con le stesse modalità previste per la lista ex art. 4, legge 236/1993.

7. Durata del trattamento

  1. La durata massima del trattamento è stabilita in mesi 4 (quattro).
  2. Èconcesso un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) di mobilità in deroga ai lavoratori ultracinquantenni, qualora entro tale periodo maturino il diritto effettivo alla pensione.

8. Procedure e termini

  1. Il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione e aver rilasciato o confermato una DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità) al Centro per l’impiego del proprio domicilio, esibendo la lettera di licenziamento o di cessazione dal lavoro rilasciata dal datore di lavoro. Contestualmente il lavoratore presenta domanda di iscrizione in lista di mobilità in deroga. Il rilascio o la conferma della DID e la presentazione della domanda va effettuata entro 30 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro ovvero, per i lavoratori il cui rapporto si è risolto antecedentemente alla pubblicazione del presente accordo sul BUR, entro 30 giorni da quest’ultima data.
  2. Il Centro per l’Impiego, accertati i requisiti soggettivi d’accesso al trattamento, provvede direttamente all’iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità di deroga, con le modalità previste dall’art. 4, della L. 236/1993, provvedendo al suo avviamento alle politiche attive nell’ambito delle direttive regionali.
  3. Il lavoratore presenta, entro 68 giorni dalla data della cessazione o del licenziamento, ovvero dalla data di pubblicazione del presente accordo sul Bur se il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro è antecedente a tale data, domanda di erogazione del trattamento di mobilità in deroga alla sede territoriale INPS competente.
  4. La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, eroga l’indennità di mobilità in deroga per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3, lettera b) del presente accordo.
  5. Fermi restando i termini di presentazione della domanda, di cui al punto c), l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

9. Incentivi all’assunzione

Ai lavoratori licenziati beneficiari del trattamento di mobilità in deroga si applica quanto previsto dall’art. 7-ter, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33, così come integrato dall’art. 1, comma 7 del DL n. 78/2009.

10. Disposizioni integrative in tema di CIG in deroga

Per i lavoranti a domicilio monocommessa di cui al punto 1.3 delle Linee guida del 19 maggio 2009 verranno integrate le ore / giornate, su computo mensile della differenza tra le ore / giornate svolte in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.

Firmato 

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

L’INPS regionale

Veneto Lavoro

Italia Lavoro

L’Assessore alle politiche del lavoro

On. Elena Donazzan


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