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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 238 del 09 novembre 2009
Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistra del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Caldiero. Importo complessivo Euro 2.250.000,00.
Il Presidente
Premesso
- che l’art. 17 della Lr 14 gennaio 2003, n. 3 (legge finanziaria regionale per l’anno 2003) ha stanziato dei fondi destinati ad interventi sulla rete idrografica non principale, autorizzando la Giunta Regionale a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con gli Enti Locali ed i Consorzi di Bonifica interessati;
- che la Giunta Regionale con deliberazioni n. 4243 del 28/12/2006 e n. 2479 del 07.08.2007 ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l’impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;
- che con i medesimi provvedimenti, è stato altresì disposto che l’attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti Locali che cofinanziano l’intervento medesimo;
- che, tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa ai lavori di realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistra del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Caldiero;
- che il Comune di Colognola ai Colli e il Comune di Caldiero con deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n. 70 del 30/11/2006 e n. 14 dell’11/04/2007 ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare per l’importo indicato nelle citate deliberazioni di Giunta Regionale n 4243 del 28/12/2006 e n. 2479 del 07.08.2007 le opere di cui trattasi;
Visti
- L’Accordo di Programma sottoscritto il 24 giugno 2009 fra Regione del Veneto, il Comune di Colognola ai Colli, il Comune di Caldiero e il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistra del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Caldiero;
- La delibera del Consiglio Comunale del Comune di Colognola ai Colli n. 25 del 08/09/2009 che ratifica il suddetto accordo di programma;
- La delibera del Consiglio Comunale del Comune di Caldiero n. 28 del 06/08/2009 che approva l’accordo di programma sottoscritto il 24 giugno 2009;
Viste
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi
- Il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267
- La Lr 14 gennaio 2003, n. 3
Decreta
- È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, e ad ogni effetto di legge, l’Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto, il Comune di Colognola ai Colli, Comune di Caldiero e il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistra del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Caldiero.
Giancarlo Galan
(Segue allegato)
Allegato A
Accordo di programma
(Lr n° 3 del 14/01/2003 – art. 17 – annualità 2006 e 2007)
relativo ai lavori
“Realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistra del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Colognola ai Colli e residenziali in Comune di Caldiero”. Importo complessivo €. 2.250.000,00.
L’anno 2009, il giorno 24 del mese di giugno tra le parti sotto nominate:
Premesso che:
L’Accordo è stato siglato anche dalla Società Autostrada Bs – Pd che ha autorizzato l’utilizzo di un manufatto sottopassante il rilevato autostradale per la posa del collettore, e dal Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà che si è impegnato ad elaborare le successive fasi progettuali e la realizzazione delle opere rimanenti, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione Veneto;
per un importo complessivo di €. 1.800.000,00;
Considerato che:
Preso atto che
Tutto ciò premesso
tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:
Art. 1 – Finalità
Il presente Accordo costituisce atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte alla soluzione delle gravi problematiche afferenti i Comuni interessati, mediante la “Realizzazione di un nuovo collettore di acque meteoriche in sinistro del progno di Illasi, al fine della sicurezza idraulica di aree produttive in Comune di Colognola ai Colli e residenziali in Comune di Caldiero”, per un importo complessivo di €. 1.800.000,00 a carico della Regione, in quanto la tratta iniziale dell’opera è già in fase di realizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Verona, sulla base del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 11/10/2007 tra:
per l’importo complessivo di €. 450.000,00.
Art. 2 – Individuazione degli interenti
Per risolvere i gravi problemi di natura idraulica che affliggono l’area in questione, risulta necessario realizzare un nuovo collettore di opere meteoriche che, raccolti i vari contributi a partire dall’area posta a nord del rilevato autostradale, in sinistra orografica del progno di Illasi, verrà immesso nel progno di Mezzane poco a monte della sua confluenza in Illasi, con l’interposizione di un bacino di laminazione.
La parte oggetto della presente Convenzione, riguarda la tratta di valle, compresa tra una sezione posta 200 m circa a monte del rilevato ferroviario della linea Milano-Venezia e il futuro invaso golenale sul progno di Mezzane (a monte della Sp della Porcillana) per uno sviluppo complessivo di m 1.200. In tale ambito sono previste le seguenti opere:
Art. 3 – Costi e copertura economica
Per la realizzazione delle opere idrauliche in questione , oltre alla quota resa disponibile dalle Amministrazioni locali pari ad €. 450.000,00, risulta necessaria una copertura finanziaria pari ad €. 1.800.000,00.
Allo scopo verranno utilizzati i fondi resi disponibili dalla Regione nell’ambito della Lr n° 3 del 14/01/2003, art. 17, per le annualità 2006 (Dgrv n° 4243 del 28/12/2006: €. 905.000,00) e 2007 (Dgrv n° 2479 del 07.08.2007: €. 895.000,00).
Art. 4 – Progettazione delle opere
Alla progettazione dei lavori in argomento provvederà il Consorzio, secondo quanto descritto dalla normativa statale e regionale di riferimento mediante l’elaborazione di un progetto unico comprendente le due quote di finanziamento.
Per le attività di cui sopra, il Consorzio di bonifica potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute con le modalità di cui alla Lr 27/03 e potranno essere riconosciute anche le spese per proprio personale purchè adeguatamente rendicontate.
Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari e a curare l’iter completo di approvazione del progetto, nonché alla realizzazione unitaria dell’opera.
Art. 5 – Approvazione del progetto
Il progetto sarà approvato con le modalità indicate nel proprio Statuto dal Consorzio e dovrà quindi essere trasmesso alla Regione per l’approvazione che avverrà con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Art. 6 – Appalto e realizzazione dei lavori
All’appalto ed alla direzione dei lavori provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento, mediante gara unica relativa all’intera opera finanziata dalla Regione.
Art. 7 – Nomina Collaudatore
Alla nomina del Collaudatore, ove previsto dalla normativa vigente, provvederà la Regione del Veneto.
Art. 8 – Modalità di pagamento
Ai sensi della Lr 27/2003, i pagamenti saranno effettuati in corrispondenza alla redazione degli stati di avanzamento lavori. Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato a favore del Consorzio di Bonifica.
Art. 9 – Durata dei lavori
I lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla data del decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo.
Art. 10 – Disposizioni varie
Con il presente Accordo di Programma le parti convengono altresì:
Art. 11 – Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma
Per la vigilanza sull’esecuzione del presente Atto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, comma 7, viene costituita una Commissione formata da un rappresentante di ciascun Ente e presieduta dal rappresentante della Regione.
Ove la Commissione accerti il mancato rispetto degli impegni assunti da isoggetti partecipanti con la sottoscrizione del presente Accordo, provvederà a darne comunicazione tempestiva al Presidente della Regione del Veneto, il quale potrà disporre la surroga nei confronti del/i soggetto/i indipendente/i, come previsto dall’art. 34 del Dlgs 267/2000, comma 2.
Art. 12 – Pubblicazione
Il presente Accordo di Programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bur, ai sensi dell’art. 27 della L. 142/1990.
Letto, approvato e sottoscritto
per la Regione Veneto:
Assessore Regionale alla Difesa del Suolo
(Arch. Giancarlo Conta)
per il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà:
Il Presidente pro-tempore
(p.a. Fabio Sgreva)
per il Comune di Caldiero:
Il Sindaco
(sig. Giovanni Molinaroli)
per il comune di Colognola ai Colli:
(sig. Alberto Martelletto)
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