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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 32 del 03 novembre 2009
D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Aggiornamento della zona di insediamento nel territorio della Regione del Veneto.
Il Dirigente
Vista la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
Visto il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, concernente “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE” che:
Visto il proprio decreto N. 08 del 20 agosto 2008 con il quale era stato istituito nella regione del Veneto una zona focolaio nei Colli Euganei e un‘ampia zona di insediamento nella fascia pedemontana;
Considerato che gli accertamenti effettuati nel territorio regionale nel periodo maggio-settembre 2009 hanno:
Dato atto della estrema pericolosità dell’insetto per la coltivazione del castagno;
Considerato che il citato Dm 30 ottobre 2007 dispone che debbano essere adottate misure d’emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;
Ritenuto di dovere mantenere specifiche misure fitosanitarie nelle aree delimitate, di aggiornare ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dm 30/10/2007 la delimitazione della zona di insediamento già istituita nel 2008 e di istituire inoltre una seconda zona di insediamento comprendente l’area definita focolaio nel 2008 (Colli Euganei);
Ritenuto necessario, per facilitare da parte degli operatori l’individuazione delle zone d’insediamento in cui devono essere attuate le misure fitosanitarie, provvedere alla relativa perimetrazione cartografica;
Decreta
1. le premesse sono parte integrante del presente Decreto;
2. di aggiornare la delimitazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, della zona di insediamento istituita nel 2008 in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento è costituita dalle aree infestate, dove è stata accertata la presenza del cinipide, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell’area infestata, secondo quanto riportato nella seguente tabella e nell’allegato cartografico (allegato A):
Zona di Insediamento 1
Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Caerano di San Marco; Cappella Maggiore; Carbonera; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cimadolmo; Cison di Valmarino; Codognè; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Follina; Fonte; Fregona; Giavera del Montello; Godega di Sant'Urbano; Istrana; Loria; Mareno di Piave; Maser; Maserada sul Piave; Miane; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della Battaglia; Nervesa della Battaglia; Orsago; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Pieve di Soligo; Ponzano Veneto; Possagno; Povegliano; Refrontolo; Resana; Revine Lago; Riese Pio X; San Fior; San Pietro di Feletto; San Polo di Piave; San Vendemiano; San Zenone degli Ezzelini; Santa Lucia di Piave; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Spresiano; Susegana; Tarzo; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Vazzola; Vedelago; Vidor; Villorba; Vittorio Veneto; Volpago del Montello
Alano di Piave; Arsiè; Belluno; Cesiomaggiore; Farra d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Lamon; Lentiai; Limana; Mel; Pedavena; Pieve d'Alpago; Ponte nelle Alpi; Puos d'Alpago; Quero; San Gregorio nelle Alpi; Santa Giustina; Sedico; Seren del Grappa; Sovramonte; Tambre; Trichiana; Vas
Altissimo; Arsiero; Arzignano; Asiago; Bassano del Grappa; Breganze; Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene; Campolongo sul Brenta; Carrè; Cartigliano; Cassola; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cismon del Grappa; Cogollo del Cengio; Conco; Cornedo Vicentino; Crespadoro; Dueville; Enego; Fara Vicentino; Foza; Gallio; Isola Vicentina; Laghi; Lugo di Vicenza; Lusiana; Malo; Marano Vicentino; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Monte di Malo; Montecchio Precalcino; Monticello Conte Otto; Mussolente; Nogarole Vicentino; Nove; Pianezze; Piovene Rocchette; Posina; Pove del Grappa; Pozzoleone; Recoaro Terme; Roana; Romano d'Ezzelino; Rosà; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; San Nazario; San Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo; Santorso; Sarcedo; Schiavon; Schio; Solagna; Tezze sul Brenta; Thiene Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Trissino; Valdagno; Valdastico; Valli del Pasubio; Valstagna; Velo d'Astico; Villaverla; Zanè; Zugliano
Badia Calavena; Bosco Chiesanuova; Cazzano di Tramigna; Cerro Veronese; Colognola ai Colli; Erbezzo; Grezzana; Illasi; Lavagno; Marano di Valpolicella; Mezzane di Sotto; Montecchia di Crosara; Negrar; Roncà; Roverè Veronese; San Giovanni Ilarione; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; San Pietro in Cariano; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave; Tregnago; Velo Veronese; Verona; Vestenanova
Parte della provincia
3. di informare dell’istituzione della suddetta Zona di insediamento il Servizio Fitosanitario della Provincia di Trento e il Servizio Fitosanitario della Regione Friuli Venezia Giulia affinché provvedano alla istituzione e alla delimitazione della parte di zona di insediamento ricadente all’interno dei loro rispettivi territori;
4. di istituire e delimitare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, una seconda zona di insediamento, localizzata nell’area dei Colli Euganei, costituita dall’area infestata, dove la presenza del cinipide è stata confermata e da una fascia tampone con un limite di 15 Km al di là del confine dell’area infestata, secondo quanto riportato nella seguente tabella e nell’allegato cartografico (allegato B):
Zona di Insediamento 2
PROVINCIA
COMUNI
PADOVA
Abano Terme; Albignasego; Arquà Petrarca; Baone; Battaglia Terme; Campodoro; Carceri; Cartura; Casalserugo; Cervarese Santa Croce; Cinto Euganeo; Conselve; Due Carrare; Este; Galzignano Terme; Granze; Lozzo Atestino; Maserà di Padova; Megliadino San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Mestrino; Monselice; Montagnana; Montegrotto Terme; Ospedaletto Euganeo; Padova; Pernumia; Piacenza d'Adige; Ponso; Pozzonovo; Rovolon; Rubano; Saccolongo; Saletto; San Pietro Viminario; Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano; Selvazzano Dentro; Solesino; Stanghella; Teolo; Terrassa Padovana; Torreglia; Tribano; Veggiano; Vighizzolo d'Este; Villa Estense; Villafranca Padovana; Vò
Agugliaro; Albettone; Arcugnano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Campiglia dei Berici; Castegnero; Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Longare; Montegalda; Montegaldella; Mossano; Nanto; Noventa Vicentina; Orgiano; Poiana Maggiore; San Germano dei Berici; Sossano; Villaga; Zovencedo
5. di vietare, ai sensi del punto 2 dell’art. 3 del Dm 30/10/2007, lo spostamento dei vegetali di Castanea Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno della zona di insediamento.
6. che il Servizio Fitosanitario regionale, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, può rilasciare specifiche autorizzazioni allo spostamento di vegetali di Castanea nella zona di insediamento istituite al punto 2, ai sensi dell’art.12, comma 3, del Dm 30/10/2007;
7. per quanto non previsto nella presente decreto si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005;
8. fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Giovanni Zanini
(seguono allegati)
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