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Bur n. 95 del 20 novembre 2009


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 59 del 04 settembre 2009

Vino a Doc "Valpolicella". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili "come Recioto della Valpolicella ed Amarone della Valpolicella" per la vendemmia 2009. L. 164/92, artt. 10, p. 1, lett. c) e 16, p. 5, lett. b).

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

  1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini Doc “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, ottenuto dalle uve raccolte e messe a riposo nella vendemmia 2009, non deve superare le 6 t. di uva ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro;
  2. Di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1 che, per la sola vendemmia 2009, la percentuale massima di uva messa a riposo di cui all’articolo 4, comma 14, del disciplinare di produzione, è fissata in 50%.
  3. Di stabilire che la camera di Commercio di Verona, nel rilasciare le ricevute di cui all’articolo 16, p. 3, della legge 164/92, a coloro che effettueranno la denuncia di rivendicazione delle uve atte a produrre i vini Doc “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, raccolte nella vendemmia 2009, dovrà calcolare i quantitativi di uva e vino ad ettaro certificabili sulla base dei parametri ad ettaro previsti al punto 1. 

Andrea Comacchio


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