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Bur n. 71 del 28 agosto 2009


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 155 del 18 agosto 2009

Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009/2010 (rif. articolo 5 del Dm n. 5396 del 27 novembre 2008).

Il Presidente

Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (Cee) n. 2392/1986 e (Ce) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (Ce) n. 479/2008 nel regolamento (Ce) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm);

Visto l’allegato XV ter del predetto regolamento (Ce) n. 491/2009, sezione D “Sottoprodotti”, che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 relativo all’Ocm del mercato vitivinicolo;

Visto in particolare l’articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto “supervisione” e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (Ce) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 2 del succitato Decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori da esonerare dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, in quanto tale onere risulta sproporzionato per i soggetti destinatari di tale obbligo;

Visto che lo stesso articolo prevede altresì l’obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all’eventuale uso alternativo;

Vista la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali de 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: “Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (Ce) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione”;

Visto il decreto del dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 54 del 7 agosto 2009, sulla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009, che prevede che le fermentazioni per alcuni prodotti possano protrarsi oltre il 31 dicembre 2009;

Considerato che talune organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo hanno evidenziato le difficoltà dei produttori associati, soprattutto quelli che vinificano le proprie uve, nel consegnare in distilleria i sottoprodotti, in quanto la nuova misura prevista dall’ex regolamento (Ce) n. 479/2008 prevede livelli di aiuto ridotti rispetto al passato che non compensano gli effettivi costi di raccolta e distillazione, rispetto ai risultati economici della vendita dell’alcool ottenuto;

Tenuto conto anche degli impatti ambientali che comporta la raccolta di detti sottoprodotti per l’esiguità, tal volta, dei quantitativi da consegnare e per la disomogenea ubicazione dei soggetti obbligati presso i quali si trovano i sottoprodotti;

Considerato che il decreto n. 5396/2008 ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo della consegna in distilleria e destinare in alternativa tali sottoprodotti ad altri usi, come per esempio la produzione energetica o l’impiego agronomico delle vinacce;

Considerato l’imminente inizio delle attività vendemmiali e quindi delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009 e che è quindi necessario consentire ai soggetti che intendo destinare i sottoprodotti ad uso agronomico di poter avvalersi delle disposizioni del succitato decreto n. 5396/2009, rinviando a successivi provvedimenti disposizioni in merito ad altri ulteriori possibili impieghi come per esempio quelli ad uso energetico;

Tenuto conto che le disposizioni in deroga recate dal presente provvedimento devono essere prontamente applicabili e devono quindi rispondere a criteri di semplicità nell’applicazione con particolare riguardo alla comunicazione agli organi competenti, al fine anche di assicurare i dovuti controlli per prevenire eventuali usi illeciti;

Considerato che le vinacce sono il semplice risultato del normale processo di fermentazione e che quindi possono essere impiegate nella gestione agronomica dei suoli coltivati a vite e che pertanto sia sufficiente da parte degli interessati la presentazione alla Provincia e all’Ufficio Periferico Icq della comunicazione allegata al presente Decreto;

Considerato che secondo le usuali tecniche di trasformazione si ottengono vinacce che rispondono ai criteri e parametri previsti nel succitato decreto n. 5396/2008 e che quindi si ritiene sia assolto anche l’obbligo previsto all’articolo 4;

Considerato che i volumi di vinacce che si ottengono dalla trasformazione dell’uva di un ettaro di vigneto qualora restituiti alla stessa superficie non eccedono i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale;

Tenuto conto che nello schedario viticolo veneto sono puntualmente descritte per ciascun conduttore tutte le superfici a vite che lo stesso coltiva nonché le relative caratteristiche agronomiche e che dette informazioni sono utilizzabili da tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza nella materia, previa autorizzazione della competente struttura regionale;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene di adottare il presente provvedimento unicamente per l’uso agronomico delle vinacce ottenute da coloro che vinificano solo uve proprie e le restituiscono proporzionalmente sui propri vigneti imponendo agli stessi l’obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all’eventuale uso alternativo;

Atteso, infine, che detto provvedimento risponde alle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali de 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, e di cui lo stesso Ministero è stato notiziato;

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D9 del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l’allegato A al presente decreto, contenente le “Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi (rif. articolo 5 del Dm n. 5396 del 27 novembre 2008)”, per l’impiego ad uso agronomico delle vinacce derivanti dai processi di vinificazione per la campagna vendemmiale 2009-2010;

2. di approvare l’allegato B al presente decreto, modello di “Comunicazione per lo spandimento di vinacce ad uso agronomico dei vigneti”;

3. di stabilire che con successivo provvedimento della competente Direzione saranno adottate disposizioni in merito ai controlli, in attuazione di quanto previsto dagli articoli da 76 ad 80 del regolamento (Ce) n. 555/2008.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nelle prima seduta utile.

Giancarlo Galan

Allegato A

Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009-2010

(rif. articolo 5 del Dm n. 5396 del 27 novembre 2008)

1. Definizioni

Ai fini esclusivi dell’applicazione delle presenti disposizioni si intende per:

a) “produttore”: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione diretta delle uve raccolte nei vigneti dallo stesso condotti, così come risulta dallo schedario viticolo veneto;

b) “vigneto”: impianto di viti senza alcuna interruzione fisica, omogeneo per età, sesto, forma di allevamento e varietà, nonché per la utilizzazione delle uve ai fini della designazione, costituito da una o più unità vitate contigue, coltivato da un unico conduttore.

2. Sottoprodotti

Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi, in quanto ammessi dall’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, limitatamente alle sole vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione).

Sono escluse dalla qualifica di sottoprodotti le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, titolo III, della Dgr n. 2495/2006, della Dgr n. 2439/2007 e successivi provvedimenti regionali di modifica ed integrazione.

3. Usi agronomici dei sottoprodotti

Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, all’articolo 5, comma 4, stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.

Fermi restando tutti gli usi alternativi previsti dal succitato decreto, per l’annata vendemmiale 2009-2010, i sottoprodotti indicati al precedente paragrafo 2 possono essere destinati all’uso agronomico, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

4. Soggetti ammessi

Possono effettuare l’uso agronomico dei sottoprodotti di cui al precedente paragrafo 2 solo i produttori che impiegano nel processo di lavorazione aziendale esclusivamente le uve provenienti dall’attività di coltivazione dei vigneti in conduzione, così come risulta dallo schedario vitivinicolo veneto.

5. Uso agronomico

L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha.

Non è ammesso lo spandimento delle vinacce vergini sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi o di altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con la Dgr 9.8.2005, n. 2241, nonché sui terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento o dei reflui oleari di cui alla Dgr n. 2214/2008.

È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;

b) per le acque marino - costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;

c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi di d’acqua;

d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origina agricola ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs n. 152/2006.

Prima dell’impiego agronomico, i produttori sono tenuti ad effettuare la denaturazione delle vinacce con cloruro di litio (5-10 gr/hl), ovvero sale pastorizio (1 kg/q di vinaccia).

Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all’appassimento per la produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre 2009, ai sensi decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 54 del 7 agosto 2009, gli interventi di spandimento sui terreni dei vigneti delle vinacce devono concludersi entro il predetto 31 dicembre 2009.

6. Comunicazione

In conformità a quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (Ce) n. 555/2008, i produttori che effettuano l’uso agronomico delle vinacce sono tenuti a presentare apposita comunicazione alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’Icq territorialmente competente, nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire rispettivamente la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.

Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’Icq territorialmente competente, il modello “Allegato B” al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, almeno entro il quarto giorno antecedente all’inizio delle operazioni destinate a rendere i suddetti sottoprodotti inutilizzabili all’uso umano.

7. Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tenuta dei registri ufficiali, il produttore è tenuto ad annotare sul registro di carico e scarico i quantitativi di vinacce da destinare allo smaltimento ed il girono in cui è effettuata l’operazione.

8. Autorità preposta al controllo

In conformità all’articolo 19, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 217/2000, le Province che ricevono le comunicazioni dei produttori e possono provvedere alla svolgimento dei controlli sul corretto utilizzo agronomico delle vinacce di cui al paragrafo 2.

Gli Uffici periferici dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Icq svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario.

Allegato B

Alla Provincia di ___________________

All’Ufficio periferico dell’ICQ di ____________

 

Comunicazione per lo spandimento di vinacce o fecce di vino ad uso ammendante dei vigneti

Il Sottoscritto, titolare / rappresentante legale:

Cognome ______________________ Nome _______________

Codice fiscale __________________

Località di nascita (indicare il comune oppure se estero città e stato) ___________ Anno di nascita _____________ Residenza _________________ Indirizzo e numero civico ________________ Cap ________ Comune e se estero città e stato _____________ Provincia _______

della Ditta:

C.U.A.A / codice fiscale (obbligatorio) __________________

Partita iva (obbligatoria se posseduta) ___________________

Ragione sociale o cognome e nome (se singolo cittadino) __________________

Sede legale o residenza ___________________ Indirizzo e numero civico ________________ Cap _____ Comune e se estero città e stato ____________ Provincia ____ Telefono __________ Fax _____________ E-mail _________________

comunica

che, a partire dal __________ per la campagna vendemmiale 2009/2010, effettuerà lo spandimento ad uso agronomico delle vinacce provenienti dalla lavorazione aziendale effettuata presso la cantina/impianto ubicato in via ___________________, Comune di _________________ delle uve prodotte nei vigneti dei quali ha la conduzione diretta ed i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale - schedario viticolo veneto;

dichiara

         che le fecce e le vinacce di cui viene effettuato l’impiego agronomico sono denaturate secondo le modalità dettate dalla Regione del Veneto, con cloruro di litio (5-10 gr/hl) o sale pastorizio (1 kg/q di vinaccia);

         che le informazioni riportate nella presente comunicazione corrispondono alla situazione aziendale alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000;

         di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non corrispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 del Dpr n. 445/2000;

         di impegnarsi a consentire l’accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

         di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale.

¿      Si allega fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario/dei firmatari.

Firma del dichiarante _______________

Luogo e data _________________   ____________


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