Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 57 del 14 luglio 2009


Materia: Urbanistica

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 118 del 30 giugno 2009

Comune di Chioggia. Accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs. 267/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 5 luglio 2004 relativo all'attuazione del patto territoriale Chioggia, Cavarzere, Cona. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

Il Presidente

Premesso che con Dpgr 5 luglio 2005, n. 260 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’accordo di Programma intervenuto in data 29 aprile 2004 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, la Provincia di Venezia per l’attuazione del Patto Territoriale Chioggia, Cavarzere e Cona;

Rilevato che con il succitato decreto è stata approvata la conseguente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Chioggia e che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 34 del d.lgs. 267 l’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

Considerato che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al richiamato Dpgr n. 260 non è stato stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato e pertanto tale termine è fissato, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in cinque anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

Considerato, altresì, che l’articolo 13, comma 5, del Dpr 327/2001 prevede che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga di tale dichiarazione di pubblica utilità, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;

Premesso che l’intervento da eseguirsi da parte del Consorzio, di interesse pubblico, risulta di particolare complessità ed ampiezza e richiede modalità e tempi di esecuzione particolarmente impegnativi. Trattasi infatti di un progetto di rilancio economico turistico - occupazionale di una specifica area (in particolare l’area di intervento è distinta in tre comparti A, B e C in località Isola Verde che prevedono rispettivamente la realizzazione di servizi alla nautica, darsena e campo da golf - z.t.o. D3S, D2T, F10 e F1.3) che attualmente risulta carente sia di adeguati standard di ricettività quanto di opere di urbanizzazione dirette a servire l’intera frazione di Cà Lino.

Posto che in data 19 maggio 2009 è pervenuta richiesta da parte del Consorzio Nuova Isola Verde, quale soggetto attuatore, di proroga del termine sopra citato;

Tenuto conto che sussistono le motivate ragioni richieste dalla vigente disciplina conseguenti a fattori esterni ed imprevedibili, non imputabili al Consorzio Isola Verde, che hanno forzato a superare i termini previsti in quanto la complessità dell’intervento ha richiesto il concorso delle diverse amministrazioni pubbliche competenti sia in ordine alla progettazione definitiva ed esecutiva di alcune opere, al coordinamento degli interventi sulle sponde del fiume Brenta, alla definizione delle convenzioni urbanistiche nonché in relazione agli accertamenti tecnici per la redazione del piano particellare di esproprio richiedendo, nel contempo, una serie di provvedimenti che hanno rallentato i tempi di realizzazione dell’intervento;

Accertato che i lavori non si sono ancora conclusi e che risulta pertanto necessario prorogare il termine della pubblica utilità due anni;

Visto l’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;


Decreta

  1. di prorogare di due anni, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Dpr. n. 327/2001, il termine relativo alla pubblica utilità delle opere di pubblico interesse contemplate in premessa, che forma parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni in essa contenute.

Giancarlo Galan


Torna indietro