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Bur n. 55 del 07 luglio 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 111 del 17 giugno 2009

"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" - Dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs. n. 182/2003.

Il Presidente

Visto il Dlgs. n. 182 del 24 giugno 2003 con il quale l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del succitato Dlgs. n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l’Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell’ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del medesimo Dlgs. n. 182/2003, nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, il Piano di cui sopra deve essere predisposto da quest’ultima ed adottato, d’intesa con la Regione competente, con ordinanza;

Visto il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia” predisposto dall’Autorità Marittima di Chioggia istituita presso gli Uffici della Capitaneria di Porto e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 (acquisito agli atti con protocollo n. 279624/57.01 del 18 maggio 2007);

Considerato che la Commissione Regionale Vas - istituita con Dgr n. 3752/2006 - con parere n. 95 del 18 dicembre 2007 – ha ravvisato di non assoggettare il Piano di cui trattasi alla procedura Vas in quanto ha ritenuto che “in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, la sua attuazione, come anche attestato dalla Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente, non produca effetti significativi sull’ambiente”;

Preso atto che la Commissione regionale Vas evidenziava, in ogni caso, nel succitato parere n. 95 del 18 dicembre 2007 la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 per i SIC/ZPS eventualmente interessati dalle operazioni previste dal medesimo Piano;

Preso atto che la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, su richiesta della Direzione Tutela Ambiente, con nota n. 613880/57.10 del 2 novembre 2007 aveva già evidenziato la necessità di redigere uno studio di incidenza ambientale da parte dell’Autorità Marittima di Chioggia;

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A) e dalla quale risulta che il suddetto Piano risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

Considerato che, sulla base degli esiti della relazione istruttoria di cui sopra, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell’intesa prevista dal comma 4 dell’art. 5 del suddetto Dlgs. n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della relazione;

Viste le direttive comunitarie 92/43/CEE, 2000/59/CE e 2001/42/CE;

Vista la Lr 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto il Dlgs. 24 giugno 2003, n. 182;

Visto il Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modifiche;

Viste le Ddgr n. 192/2006, 740/2006, 3262/2006, 3173/2006 e 3752/2006.

Decreta

di prendere atto dell’apposita relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

(Segue allegato A)

Allegato A

 

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI CHIOGGIA

Dlgs. 24 giugno 2003, n. 182 – art. 5

RELAZIONE ISTRUTTORIA

 

 

PREMESSA

Con il Dlgs. n. 182 del 24 giugno 2003 l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l’Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell’ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L’Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 (abrogato dall’art. 264, comma 1, lettera i) del Dlgs. n. 152/2006 e sostituito nel merito dall’art. 199 del medesimo decreto legislativo).

Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.

I Piani di cui trattasi devono essere predisposti sulla base delle prescrizioni contenute nell’allegato I al citato Dlgs. n. 182/2003 e devono comprendere, tra l’altro, le seguenti tematiche:

          la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

          la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

          la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

          la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta;

          l’indicazione dell’area portuale riservata alla localizzazione degli impianti esistenti e di quelli nuovi previsti dal Piano, nonché l’indicazione delle aree non idonee;

          la stima di massima dei costi degli impianti e la descrizione del sistema delle tariffe.

Nella Regione del Veneto è stata istituita una sola Autorità Portuale - quella di Venezia - e sono altresì presenti tre Autorità Marittime istituite presso la Capitaneria di Porto di Chioggia e presso gli Uffici circondariali marittimi di Caorle e di Jesolo.

In data 7 novembre 2005 la Capitaneria di Porto di Chioggia ha trasmesso alla Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente la bozza del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico”.

Con nota n. 56015/46.01 del 26 gennaio 2006, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, è stato chiesto di approfondire ed integrare il documento presentato.

In data 7 marzo 2006 è stato effettuato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente un incontro di coordinamento con la Capitaneria di Chioggia e con la Direzione regionale Mobilità al fine di chiarire, tra l’altro, alcune problematiche relative alle competenze ed all’ambito di applicazione del Piano di cui trattasi.

Con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 la Capitaneria di Porto di Chioggia ha trasmesso il Piano di cui trattasi rivisto alla luce degli approfondimenti richiesti.

Nel frattempo, i competenti Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno ritenuto di effettuare alcuni approfondimenti relativamente agli eventuali adempimenti da ottemperare ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale sui siti della rete Natura 2000.

A tal proposito, con nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006, la Direzione Valutazione progetti e investimenti, in risposta all’apposito quesito avanzato dalla Direzione Tutela Ambiente, ha evidenziato che la direttiva 2001/42/CE distingue tra piani e/o programmi che necessariamente sono da sottoporre a Vas e quelli che, invece, a discrezione dell’Amministrazione sono sottoposti a Vas in quanto possono avere effetti significativi sull’ambiente.

Richiamando, inoltre, quanto contenuto nelle linee guida per le Vas, adottate dalla Giunta regionale con Dgr n. 2988 del 1 ottobre 2004 – ovvero che in ogni caso il criterio per l’applicazione della direttiva è “la questione se il piano o programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente”, la citata nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006 conclude che si rende necessario un esame preliminare dei piani di cui trattasi per verificare se gli stessi determinino tali effetti significativi.

Pertanto, la questione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione Regionale Vas - istituita con Dgr n. 3752/2006 - che con parere n. 95 del 18 dicembre 2007 ha ravvisato di non assoggettare il Piano di cui trattasi alla procedura Vas in quanto ha ritenuto che “in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, la sua attuazione, come anche attestato dalla Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente, non produca effetti significativi sull’ambiente” ed inoltre che:

-        Il Piano esaminato non apporta alcuna significativa modifica alle operazioni già in atto per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui di carico nel porto di Chioggia;

-        Le zone destinate alla ricezione di naviglio mercantile, delle unità di pesca e di quelle da diporto sono già interessate dalle operazioni di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, le cui modalità operative danno adeguate garanzie in ordine ai possibili effetti significativi che dalle stesse potrebbero derivare all’ambiente.

Ciò premesso, la Commissione regionale Vas nel succitato parere del 18 dicembre 2007 ha evidenziato la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 per i SIC/ZPS eventualmente interessati dalle operazioni previste dal medesimo Piano.

A tal proposito, già la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, su richiesta della Direzione Tutela Ambiente, con nota n. 613880/57.10 del 2 novembre 2007 aveva evidenziato la necessità di redigere uno studio di incidenza ambientale da parte dell’Autorità Marittima di Chioggia, raccomandando di indicare in modo preciso l’area portuale riservata alla raccolta e gestione dei rifiuti, nonché la tipologia e le dimensioni degli impianti.

Pertanto, con nota n. 47948/57.01 del 28 gennaio 2008, la Direzione Tutela Ambiente ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Chioggia, al fine di consentire all’Amministrazione regionale il rilascio dell’intesa prevista dall’art. 5, comma 4 del Dlgs. n. 182/2003, di provvedere a trasmettere quanto prima uno studio di incidenza ambientale relativo alle aree SIC e ZPS interessate dal Piano da predisporre secondo le modalità della deliberazione di Gr n. 3173/06.

La richiesta di un apposito studio di incidenza ambientale sui siti SIC/ZPS è stata poi ribadita con nota del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 309182/57.01 del 12 giugno 2008 che faceva seguito ad uno specifico incontro sull’argomento tenutosi con le Autorità Marittime in data 13 maggio 2008.

Ad oggi lo studio di incidenza di cui sopra non risulta ancora pervenuto agli atti della Direzione Tutela Ambiente.

STRUTTURA DEL PIANO

Il Piano predisposto dall’Autorità Marittima di Chioggia si compone essenzialmente dei seguenti sei capitoli:

-        Capitolo 1 - Sintesi della normativa;

-        Capitolo 2 - Impostazione metodologica;

-        Capitolo 3 - Valutazione del fabbisogno di impianti portuali;

-        Capitolo 4 - Descrizione delle procedure di raccolta dei rifiuti;

-        Capitolo 5 - Stima dei costi relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e descrizione del sistema tariffario;

-        Capitolo 6 - Gestione del Piano, scambio di informazioni e procedure consultative.

SCOPO DEL PIANO ED AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Scopo del Piano è quello di “condurre a fornire un servizio che si occupi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, dal loro ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo tale da evitare che via siano dispersioni in mare di detti rifiuti”.

L’ambito territoriale di riferimento è unicamente quello ricadente sul demanio marittimo del Compartimento marittimo di Chioggia, che si compone essenzialmente nelle seguenti zone:

1.       ZONE DESTINATE ALLA RICEZIONE DI NAVIGLIO MERCANTILE

a.       Città di Chioggia – Scalo portuale Isola Saloni;

b.       Città di Chioggia – Scalo portuale Val da Rio;

c.       Rada interna del porto di Chioggia;

d.       Rada esterna del porto di Chioggia;

e.       Rada esterna di Porto Levante.

2.       ZONE DESTINATE ALLA RICEZIONE DI UNITA’ DA PESCA

a.       Barbamarco (Comune di Porto Tolle – Ro).

3.       ZONE DESTINATE ALLA RICEZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO

a.       Boat service di G.P. & U. Nordio & C. Snc (Chioggia);

b.       Circolo Nautico Chioggia;

c.       Sporting Club Marina di Chioggia;

d.       Albarella (Porto Levante).

Relativamente al movimento navi nell’ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, nel triennio 2004 – 2006 si è registrato un crescente aumento delle navi arrivate nel porto ed in rada a Chioggia che nel 2006 hanno superato le 1.000 unità; di contro, nello stesso periodo sono progressivamente diminuite le navi in arrivo in rada a Porto Levante, passando dalle 22 unità del 2004 alle sole 9 unità del 2006.

Per quanto riguarda le altre unità navali presenti nell’ambito territoriale di riferimento, sono censiti 60 posti barca relativamente ai pescherecci e poco meno di 900 posti barca relativamente alle unità da diporto distribuite nelle diverse banchine sopraelencate.

TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI

Nel Porto di Chioggia e presso la rada esterna di Porto Levante, per la raccolta di rifiutiprodotti dalle navi e di residui del carico delle stesse, operano attualmente n. 2 (due) concessionari: la ditta “Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scarl” e la ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”.

Le quantità di rifiuti ritirati nel periodo 2004 – 2006, comunicati dalle ditte concessionarie, possono essere schematizzati come segue:

RITIRO DELLE ACQUE DI SENTINA

(Servizio svolto dalla ditta “Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl”)

ANNO

QUANTITA’ (tonn.)

2004

102,40

2005

536,90

2006

87,89

RITIRO DI ALTRI RIFIUTI

(Servizio svolto dalla ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”)

ANNO

TIPO DI RIFIUTO

QUANTITA’ (kg)

2004

Rifiuti urbani

35.680

Ferro e acciaio

3.350

Imballaggi in materiali misti

4.060

Legno

730

Imballaggi in plastica

250

Imballaggi in carta e cartone

30

Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina 38.410

20

2005

Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina

25.580

Imballaggi in materiali misti

32.000

Imballaggi in carta e cartone

2.680

Ferro e acciaio

330

Legno

2.460

Batterie nichel cadmio

1.300

2006

Filtri dell’olio

240

Acque oleose

370

Residui di sostanze pericolose

940

Batterie al piombo

640

Legno

11.440

Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina

13.470

Imballaggi in materiali misti

51.820

Imballaggi in carta e cartone

80

 

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI PORTUALI

Le ditte concessionarie del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da navi, hanno a disposizione mezzi con le seguenti capacità di raccolta:

1)      La ditta “Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl”, per il ritiro delle acque di sentina ha a disposizione un galleggiante, iscritto nei registri della Capitaneria di Porto di Venezia e abilitato alla navigazione nazionale locale limitata alla Laguna Veneta, con capacità pari a 78 mc; si tratta di un’unità impiegata prevalentemente per le esigenze del porto di Chioggia. A tal proposito il Piano evidenzia che, in caso di necessità, la ditta dispone di altri mezzi nautici e terrestri utilizzati presso il porto di Venezia, che potrebbero intervenire agevolmente anche su Chioggia;

2)      La Ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”, per il ritiro degli altri rifiuti, ha a disposizione (2) due natanti con cassoni a tenuta stagna e della capacità complessiva di 20 mc e 3 (tre) automezzi della capacità complessiva di 130.000 kg.

Per quanto attiene il settore pesca, il cui ambito di riferimento del presente piano è dato dallo scalo di Barbamarco (Comune di Porto Tolle – Ro), si evidenzia nel Piano che le esigenze di raccolta rifiuti sono soddisfatte da 2 contenitori per la raccolta differenziata, ubicati presso lo scalo medesimo; sono inoltre attualmente in corso contatti tra Amministrazione Comunale e cooperative di pesca volte a potenziare il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Le esigenze di conferimento rifiuti del settore diporto sono soddisfatte dalla presenza di cassonetti per la raccolta differenziata, posizionati in prossimità delle darsene ricadenti sotto la giurisdizione marittima. I rifiuti vengono poi prelevati direttamente dai cassonetti da parte dell’Asp Spa, ossia dall’azienda che gestisce i servizi pubblici del Comune di Chioggia, o da altre ditte specializzate.

In base alla analisi condotte il Piano evidenzia che, considerato il limitato quantitativo di rifiuti prodotti, il volume del traffico mercantile sia presso il porto di Chioggia che presso la rada esterna di Porto Levante e tenuto conto della capacità di stoccaggio dei mezzi di raccolta delle ditte concessionarie, non si ritiene necessaria la realizzazione di un impianto fisso di raccolta dei rifiuti.

Relativamente alla rada esterna di Porto Levante, il Piano fa presente che il traffico navale che interessa tale ambito è da ascriversi ad oggi a navi gasiere, con grande capacità di stoccaggio, in grado di mantenere agevolmente rifiuti a bordo e conferirli nei successivi porti di scalo; ad ogni buon fine viene precisato che le ditte concessionarie del servizio di raccolta rifiuti nel porto di Chioggia sono titolari, altresì, della concessione per la raccolta rifiuti presso l’ambito della rada di Porto Levante.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le procedure di raccolta dei rifiuti si differenziano a seconda delle seguenti tipologie:

-        Rifiuti assimilabili agli urbani ed altri rifiuti speciali (tipologia A);

-        Acque di sentina, di lavaggio, morchie ed acque nere (tipologia B).

Nel caso della prima tipologia di rifiuti il servizio svolto attualmente dalla ditta “Doria Gianfranco & figli Sas” prevede l’asporto dei rifiuti prodotti dalle navi in sosta nel porto di Chioggia e nella rada esterna di Porto Levante.

La ditta invia giornalmente sottobordo il galleggiante con l’operatore addetto per il prelievo dei rifiuti. I rifiuti sono raccolti e differenziati in sacchi chiusi, i quali vengono calati nel cassone a tenuta stagna del galleggiante. Tale operazione viene effettuata per ogni singola nave.

Terminato il giro di raccolta rifiuti, il galleggiante ormeggia in banchina dove l’operatore provvede allo scarico dei rifiuti per caricarli in un automezzo, e conferirli allo smaltimento o al recupero a seconda della tipologia: rifiuti quali legno, biodegradabili, imballaggi misti, carta e cartone vengono consegnati all’Ecocentro del Comune di Chioggia gestito dall’Asp Spa; rifiuti quali filtri olio, acque oleose e residui di sostanze pericolose vengono consegnati ad un impianto di smaltimento autorizzato con sede a Conselve (Pd); rifiuti quali batterie al piombo vengono consegnati ad un impianto di smaltimento autorizzato con sede a Vigonovo (Ve).

Il gestore dei rifiuti provvede alla compilazione dei formulari di identificazione rifiuti e alla registrazione di carico e scarico su appositi registri, nonché alla compilazione del Mud (Modello unico dichiarazione rifiuti).

Nel caso di acque di sentina, lavaggio, morchie ed acque nere, è il comandante della nave che normalmente concorda con la ditta autorizzata (allo stato attuale la Guardie ai fuochi Scarl), anche tramite la propria agenzia marittima e almeno 24 ore prima del conferimento, il servizio di raccolta.

Alla data e all’ora concordate, il natante con il quale è effettuata la raccolta ormeggia sottobordo alla nave che ha richiesto il servizio.

Possono presentarsi le seguenti circostanze:

1)      la nave è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi;

2)      la nave non è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi oppure il rifiuto deve essere aspirato da fusti o altri contenitori.

Il travaso dei rifiuti avviene sempre tramite flange e manichette stese direttamente dalla nave alla bettolina; nel secondo caso, il percorso delle manichette e l’intera procedura viene coordinata dagli stessi operatori del servizio di raccolta.

Al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali vengono inoltre stese apposite panne galleggianti per tutta la durata delle operazioni di trasbordo.

Completato il travaso del rifiuto, il personale addetto al servizio di raccolta provvede tra l’altro a:

• lavare flange, manichette e pompa;

• smantellare la linea di aspirazione/mandata e reimbarcare la pompa;

• raccogliere le panne galleggianti;

• quantificare, per mezzo di sonde, il rifiuto preso in carico ed informarne il Comando della nave;

Dopo la raccolta, i rifiuti vengono inviati all’impianto sito in Località Fusina (Ve), gestito dalla ditta Guardie ai fuochi del porto di Venezia, dove avviene una prima separazione fisica di olio e acqua..

Ad avvenuta separazione, sia l’acqua che l’emulsione oleosa, costituita per il 70% da olio e per il 30% da acqua, vengono inviate, ad impianti autorizzati di Ravenna, Livorno e Genova.

STIMA DEI COSTI RELATIVI AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO E DESCRIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO

La stima massima dei costi riportata nel Piano predisposto dall’Autorità Marittima di Chioggia è basata sull’attuale gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali di riferimento del medesimo documento.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei costi di gestione distinti per tipologie di rifiuto:

TIPOLOGIA A

TIPO DI RIFIUTO

COSTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

rifiuti biodegradabili di mensa e cucina

€ 0,135 al kg

filtri dell’olio

€ 0,50 al kg

acque oleose

€ 0,15 al kg

residui di sostanze pericolose

€ 0,50 al kg

batterie al piombo

conferimento gratuito

legno

€ 0,012 al kg

rifiuti biodegradabili di mensa e cucina

€ 0,088 al kg

imballaggi in materiali misti

€ 0,135 al kg

imballaggi in carta e cartone

conferimento gratuito

COSTI DI GESTIONE GIORNALIERI

consumo carburante per M/barca

€ 140,00

consumo carburante per autocarro

€ 4,00

costo del personale

€ 70,00

COSTI DI GESTIONE SU BASE ANNUA

consumo carburante per M/barca

€ 51.100

consumo carburante per autocarro

€ 1.460

costo del personale

€ 25.550

TIPOLOGIA B

TIPO DI RIFIUTO COSTO DI SMALTIMENTO

 

acque di sentina

€ 36,00 al mc

emulsione oleosa

€ 48,87 al mc

Il regime tariffario da applicare alle navi che approdano in porto o che sostano in rada e che usufruiscono dei servizi di raccolta, secondo quanto previsto dagli artt. 8 – 10 Dlgs. n. 182/2003, è determinato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato IV della medesima disposizione di legge.

In linea con quanto stabilito dal Decreto citato e per favorire i conferimenti in luogo dello scarico in mare dei rifiuti, in via generale, alle navi che fanno scalo in porto o che sostano in rada, si applicano:

• una quota fissa obbligatoria determinata in funzione della stazza della nave e dei costi di gestione sostenuti delle ditte incaricate della raccolta, indipendente dall’effettivo conferimento e pari al 35% dei costi di gestione;

• quota variabile correlata al quantitativo ed al tipo dei rifiuti effettivamente conferiti, commisurata in modo da ricoprire i costi non coperti dalla quota fissa.

Il Piano evidenzia che, nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, le tariffe applicate saranno quelle vigenti, approvate con Ordinanze dell’Autorità Marittima, e praticate dalle ditte che attualmente hanno in concessione il sevizio di raccolta e gestione.

In linea generale, viene previsto di applicare una tariffa fissa obbligatoria stabilita in base alle tonnellate di stazza lorda dell’unità, calcolata facendo riferimento ad un quantitativo standard; qualora la nave conferisca quantitativi che superino la quantità standard, si applicherà una maggiorazione per coprire le spese aggiuntive legate all’erogazione del servizio.

La tariffa varierà anche in funzione del luogo presso cui il servizio viene erogato, cioè a seconda che l’unità si trovi nello scalo portuale Isola Saloni, nello scalo portuale Val Da Rio, in rada interna o in rada esterna del porto di Chioggia ovvero che l’unità si trovi in rada esterna di Porto Levante.

Eventuali riduzioni saranno contemplate per le navi in servizio di linea che effettuano scali regolari e frequenti e per le tipologie di unità indicate all’art. 8, comma 4, del succitato decreto legislativo n. 182/2003.

GESTIONE DEL PIANO E PROCEDURE CONSULTATIVE

Il Piano prevede che, a seguito della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, verranno individuati uno o più funzionari qualificati della società vincitrice sotto la vigilanza della Capitaneria di Porto di Chioggia in qualità di responsabile dell’attuazione del Piano.

Il gestore del servizio di raccolta avrà inoltre le seguenti funzioni:

  1. Documentare il conferimento rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso (che viene allegato al Piano). Il documento dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta da parte del gestore ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Il documento di conferimento dovrà riportare le seguenti informazioni:

• Dati identificativi del produttore dei rifiuti

• Tipologia di rifiuto conferito

• Quantità conferita

• Ora e data del conferimento

Tale documento sostituisce, nel solo caso della movimentazione all’interno dell’area portuale, il formulario previsto dalla normativa vigente in materia.

  1. Consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (che viene allegato al Piano);
  2. Predisporre, in tutti gli altri casi dove non si configura la movimentazione all’interno dell’area portuale, il documento di accompagnamento dei rifiuti (formulario di identificazione), secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa di settore;
  3. Provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale (Mud), ed alla tenuta dei registri di carico/scarico previsti dalla vigente normativa di settore;
  4. Distribuire materiale informativo sull’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale. A tal proposito dovrà essere predisposto un “documento informativo” che contenga:

a) una sintesi dell’organizzazione sulla gestione dei rifiuti portuali;

b) una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti;

c) l’indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio;

d) le modalità di conferimento;

e) l’indicazione delle tariffe.

L’elaborazione, la verifica e l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sono effettuati previa consultazione della Autorità Marittima con le parti interessate individuate ai sensi del Dlgs. n.182/2003.

Il Piano prevede che detta consultazione venga effettuata mediante apposita riunione presso la Capitaneria di Porto di Chioggia alla quale, per l’occasione, saranno invitati a partecipare anche il rappresentante dell’Ufficio di Sanità marittima ed il Chimico di Porto.

Le riunioni saranno indette su proposta dell’Autorità Marittima ovvero delle parti interessate.

DESCRIZIONE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E CONFERITI

Le informazioni relative alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi sono registrate:

·         Nel modulo di notifica di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 182/2003 trasmesso dal Comandante della nave alla Capitaneria di Porto di Chioggia;

·         Nel “documento di conferimento” consegnato dal gestore del servizio e compilato dal Comandante della nave all’atto del conferimento;

·         Nelle ricevute dei rifiuti raccolti dalle navi (“Memorandum” - “Service Note” - “Registro”);

·         Nei formulari, registri di carico/scarico e Mud, compilati dal gestore del servizio di raccolta in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

·         Nel Resoconto trimestrale consegnato al termine di ogni trimestre dal gestore del servizio di raccolta alla Capitaneria di Porto di Chioggia.

I moduli “Service note” e “Memorandum” sono documenti interni del gestore del servizio di raccolta, il cui scopo è quello di documentare il servizio anche ai fini della corretta imputazione dei costi per l’utenza.

Il “registro” è invece un documento a disposizione della Capitaneria di Porto ove il gestore vi deve registrare, per ciascuna nave che conferisca rifiuti: il nome della nave, la data e l’ora di inizio/fine attività presso la nave, la tipologia e la quantità dei rifiuti conferiti.

Il resoconto trimestrale di cui sopra deve comprende informazioni sulla tipologia, sulle quantità e sulle caratteristiche qualitative (effettuata mediante analisi merceologiche su campioni di rifiuti) dei rifiuti raccolti nel corso del trimestre di riferimento; le informazioni devono essere rese per ciascuna tipologia di traffico (passeggeri, commerciale, industriale).

I dati così forniti alla Capitaneria di Porto sono custoditi e rielaborati su base annua ai fini dell’efficienza e dell’efficacia del Piano di Gestione dei rifiuti.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico predisposto dalla Capitaneria di Porto di Chioggia risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore.

In conclusione, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell’Intesa prevista dal comma 4 dell’art. 5 del suddetto Dlgs. n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.       Il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia” dovrà essere aggiornato, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Dlgs. n. 182/2003, almeno ogni tre anni – a partire dalla data di emanazione dell’ordinanza di cui al medesimo articolo 5, comma 4 del decreto - e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto o quando se ne ravvisi la necessità;

2.       Qualora nel corso dell’attuazione del Piano emerga la necessità di realizzare nuovi impianti portuali di gestione dei rifiuti, la proposta di aggiornamento del medesimo dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, anche al fine di sottoporre la stessa alle procedure di valutazione ambientale strategica disciplinate dalla parte II del Dlgs. n. 152/2006;

3.       Dovrà essere individuato quanto prima un nuovo sistema di determinazione delle tariffe previste dall’art. 8 del Dlgs. n. 182/2003 in conformità ai criteri stabiliti dall’allegato IV al medesimo decreto legislativo;

4.       Al termine delle concessioni in essere relative ai servizi portuali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei medesimi servizi dovrà essere indetta in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente;

5.       Dovranno essere individuati uno o più responsabili dell’attuazione del Piano tra il personale in servizio presso la Capitaneria di Porto di Chioggia;

6.       L’Autorità Marittima di Chioggia è tenuta ad inviare a cadenza annuale alla Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente - una relazione sullo stato di attuazione del Piano comprensiva almeno delle seguenti informazioni:

-        Tipologie e quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi che approdano nel Porto di Chioggia e dei residui del carico;

-        Informazioni relative alla caratterizzazione qualitativa dei rifiuti conferiti sulla base dei campionamenti e delle relative analisi previste dal Piano;

-        Esenzioni rilasciate ad alcune tipologie di navi ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 182/2003;

-        Resoconto delle principali inadeguatezze segnalate dalle navi e relative al sistema di raccolta dei rifiuti in ambito portuale;

-        Informazioni relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti e con le altre parti interessate;

-        Resoconto delle attività informative rivolte agli utenti del porto ai fini dell’individuazione di corrette forme di gestione dei rifiuti prodotti e conferiti nell’ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia;

-        Informazioni relative agli eventuali cambiamenti operativi della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti in ambito portuale.

 

1.     

2.      di prendere atto che il Piano di cui trattasi risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

3.      di rilasciare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del Dlgs. n. 182/2003 l’intesa regionale sul “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia” - predisposto dall’Autorità Marittima di Chioggia e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 (acquisito agli atti con protocollo n. 279624/57.01 del 18 maggio 2007) – fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della succitata relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente ed allegata al presente decreto (Allegato A);

4.      di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

5.      di trasmettere il presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Chioggia, alle Amministrazioni provinciali di Venezia e di Rovigo, ai Comuni di Chioggia, Porto Viro e Porto Tolle ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Giancarlo Galan

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