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Bur n. 45 del 02 giugno 2009


Materia: Venezia, salvaguardia

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 82 del 12 maggio 2009

Accordo di programma relativo alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 35/2001.

Il Presidente

Premesso che:

1.      con deliberazione n. 1448 in data 22.05.2007 la Giunta Regionale del Veneto ha aderito formalmente alla proposta del Commissario Delegato per l’emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 03.12.2004, relativa alla stipula di un Accordo di Programma fra i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti dei canali portuali sopra citati e alla realizzazione di interventi idraulici, viabilistici, ambientali nell’area di Malcontenta - Marghera, nel comune di Venezia, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 35/2001;

2.      che con la medesima Deliberazione il Presidente della Giunta Regionale (o suo delegato) è stato autorizzato alla sottoscrizione del predetto Accordo anche a seguito di eventuali, non sostanziali, modifiche al testo allegato alle deliberazione stessa;

3.      in data 3 Agosto 2007 i rappresentanti dei soggetti interessati hanno sottoscritto il “Pre-Accordo di Programma Vallone Moranzani” corrispondente alla succitata proposta;

4.      in merito al suddetto documento si sono espressi:

-         Commissione regionale Vas nella seduta del 22 Novembre 2007;

-         Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta del 5 Febbraio 2008;

-         Autorità Ambientale della Regione del Veneto, in data 18.03.2008 relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

5.      a seguito di quanto sopra esposto, nonché delle ulteriori fasi concertative espletate, il testo dell’Accordo in questione è stato redatto nella versione definitiva, evidenziando che le modificazioni apportate al testo originale costituiscono affinamenti e specificazioni migliorative di carattere esecutivo - progettuale, che non alterano le strategie, gli obiettivi e i risultati previsti dallo schema di Accordo di cui alla Dgrv 1448/2007, riassumibili, negli aspetti più significativi, in:

a)      utilizzo del Molo Sali per la realizzazione di una cassa di colmata, in conformità a quanto previsto dal comma 996 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006;

b)      individuazione di una tariffa unica per il conferimento dei fanghi di dragaggio nel Molo Sali e nel Vallone Moranzani;

c)      individuazione definitiva dell’area per il trasferimento dello stabilimento della S. Marco Petroli;

6.      in data 31 Marzo 2008, l’Accordo di Programma, così aggiornato, è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati:

-         Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

-         Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-         Regione del Veneto;

-         Magistrato alle Acque di Venezia;

-         Provincia di Venezia;

-         Comune di Venezia;

-         Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto;

-         Autorità Portuale di Venezia;

-         Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;

-         Società San Marco Petroli;

-         Società Terna;

-         Società Enel Distribuzione Spa;

attestando con ciò consenso unanime, tramite rappresentanti all’uopo autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti;

7.      con Delibera della Giunta Regionale n. 2380 dell’8 Agosto 2008, è stato approvato l’atto integrativo al “Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii. Racc. 5785; Racc. 5125, del 06.07.2005”, concessionaria Sifa scpa;

8.      Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 111/2008 del 11 Ottobre 2008, è stato approvato l’Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

9.      Con Delibera del Consiglio della Provincia di Venezia n. 2008/00093 del 6 Novembre 2008, è stato ratificato l’Accordo di Programma del 31 Marzo 2008; 

10. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita – n. 8081/QdV/Di/B del 23 Febbraio 2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 Marzo 2009, Reg. n. 2, Fog. 33, è stato approvato il citato Accordo di Programma del 31 Marzo 2008.

Considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della legge regionale 35/2001 l’Accordo di Programma “è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto” e che esso “sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali”;

Preso atto che le procedure inerenti la variazione integrativa agli strumenti urbanistici nonché quelle inerenti le attività espropriative verranno avviate con successivi atti secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia di Governo del Territorio, di Lavori Pubblici ed Espropriazioni per Pubblica Utilità

Viste:

-     la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

-     il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-     la Legge n. 340/71;

-     la Lr 29 novembre 2001, n. 35;

-     le Dgrv 1448/2007 e 2380/2008;

 

Decreta

1.      Di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 32 della Legge Regionale 35/2001, l’Accordo di Programma (allegato A) sottoscritto in data 31 marzo 2008 dal Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto, dall’Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, dalla società San Marco Petroli, dalla società Terna, dalla società Enel Distribuzione Spa.;

2.      di dare atto che i singoli interventi contemplati nell’Accordo di Programma potranno essere realizzati a seguito delle autorizzazioni, approvazioni e nulla osta ivi specificatamente previsti;

3.      di dare atto che le procedure inerenti la variazione integrativa agli strumenti urbanistici nonché inerenti le attività espropriative delle opere comprese nell’Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, verranno avviate con successivi atti, secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia di Governo del Territorio, di Lavori Pubblici ed Espropriazioni per Pubblica Utilità;

4.      di dichiarare, per quanto occorra, la pubblica utilità delle opere e l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori.

 

(Segue Allegato)

Allegato A

 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI

SEDIMENTI

DI DRAGAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E

LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA,

 IDRAULICA E VIABILISTICA DELL’AREA DI

VENEZIA - MALCONTENTA – MARGHERA

 

PREMESSE

Il progressivo interramento dei canali industriali di Porto Marghera e l’impossibilità di procedere alle normali attività di scavo per effetto della notevole contaminazione dei sedimenti dovuta alle attività industriali dei decenni passati, aveva reso impossibile il transito delle navi con pescaggio oltre i 30’ (9,14 m), con grave danno sotto il profilo ambientale ed economico per tutto il sistema industriale dell’area.

Al fine di fronteggiare la crisi economica ed ambientale che si era formata, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con proprio decreto del 3 Dicembre 2004, lo stato di emergenza e, con successiva ordinanza n. 3383 di pari data, ha individuato il Commissario Delegato.

Allo scopo di ripristinare le quote dei fondali idonee al transito delle navi che pervengono a Porto Marghera, il Commissario Delegato ha predisposto un programma di manutenzione straordinaria dei canali portuali, fino alla profondità di –11 m, assicurando, nel contempo, una corretta gestione ambientale dei fanghi dragati.

Tale gestione prevede la realizzazione di impianti dedicati al trattamento dei sedimenti di dragaggio, finalizzati allo smaltimento definitivo degli stessi, in aree appositamente attrezzate, in zone contermini ai siti di dragaggio, sia allo scopo di contenere i costi di gestione, che per la non


disponibilità sul mercato degli ingenti volumi di discarica necessari, a costi sopportabili.

Sino ad oggi il Commissario Delegato ha provveduto ad individuare i siti di stoccaggio per i fanghi di dragaggio meno inquinati (“entro colonna C” del Protocollo redatto nel 1993 per la gestione dei materiali estratti dai canali di Venezia), costituiti dapprima nella sopraelevazione dell’isola delle Tresse e, successivamente, al suo ampliamento.

Resta, ora, da provvedere alla gestione anche dei sedimenti di dragaggio contaminanti “oltre colonna C” del citato Protocollo 1993.

Il volume complessivo è di oltre 1.300.000 mc, a cui si devono aggiungere i fanghi aventi le stesse caratteristiche derivanti dai lavori di marginamento in corso di esecuzione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia e da quelli di realizzazione di nuovi accosti portuali, nonché dei sedimenti ed altri materiali derivanti da tutti i lavori previsti dal presente Accordo di Programma, per un totale complessivo di 3.250.000 mc.

Per lo smaltimento definitivo di tali materiali sono state individuate due soluzioni:

1.      realizzazione di una cassa di colmata nel tratto prospiciente il Molo Sali, collocato nella macroisola portuale, per i sedimenti di dragaggio non pericolosi, in conformità a quanto previsto dal comma 996 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006;

2.      una variante progettuale al Progetto Integrato Fusina che prevede la definitiva allocazione di sedimenti, anche pericolosi, resi stabili e non reattivi, in corrispondenza di discariche di rifiuti industriali, oggi dismesse, presenti nell’area denominata “Moranzani”.

La seconda soluzione è, peraltro, preceduta da infrastrutture di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio, che saranno realizzate dal Magistrato alle Acque di Venezia in una porzione dell’area denominata “43 Ettari”, attualmente di proprietà del Comune di Venezia, dagli impianti di


inertizzazione/stabilizzazione da realizzare nella stessa area, nonché dall’impianto esistente della Società Veritas ubicato a Fusina.

Le sopraindicate modalità di gestione dei sedimenti di dragaggio classificati “oltre C” del Protocollo 1993, si configurano quindi come la soluzione più razionale, economica e prossimale ai luoghi di produzione degli stessi.

La realizzazione della suddetta impiantistica comporta, peraltro, la necessità di prevedere una serie di interventi collaterali di sistemazione ambientale della zona interessata, idonei a costituire una separazione fisica fra la zona a sud ovest dell’abitato di Marghera, compresa fra Fusina, il centro abitato di Malcontenta e l’autostrada Venezia – Padova, nonché altri interventi volti alla eliminazione e/o mitigazione di altre fonti di pressione ambientale quali:

·        la razionalizzazione della viabilità interessata dalla futura discarica Moranzani e dagli impianti di pretrattamento, nonché di quella a supporto delle attività logistiche e portuali insediate e da insediare nell’area tra Fusina e Marghera, con separazione dei flussi del traffico di attraversamento da quello locale;

·        interventi sulla rete di bonifica idraulica con realizzazione di vasche di invaso e di aree per allagamento controllato delle acque meteoriche prima della loro immissione in laguna.

·        la realizzazione di parchi urbani nell’area compresa fra Fusina, Malcontenta e Lusore;

·        il trasferimento della ditta San Marco Petroli in altro sito meno a ridosso del centro abitato di Malcontenta;

·        l’interramento di elettrodotti ad alto, media e bassa tensione in uscita dalla centrale termoelettrica ENEL “Palladio” di Fusina, con conseguente riqualificazione paesaggistica;


·        la bonifica ambientale e/o messa in sicurezza di aree già interessate da interramento, a volte incontrollato, di rifiuti;

·        un intervento di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare, attraverso la rinaturalizzazione di una vasta area di terreno agricolo;

·        la realizzazione di piste ciclabili;

  • l’interramento della linea aerea nel tratto lagunare fra Fusina e Sacca Fisola e nuova linea interrata fra Sacca Serenella e Cavallino.

Gli interventi sopra descritti si configurano, pertanto, come parti di un unico progetto unitario da realizzarsi in modo coordinato tra i diversi soggetti attuatori, sotto un'unica regia di coordinamento, risultando strettamente connessi con la realizzazione del sistema di smaltimento dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione.

I costi per la realizzazione di tutti gli interventi sono particolarmente ingenti e non trovano completa copertura con le risorse disponibili; un incremento della tariffa prevista per il conferimento ai sopradescritti impianti dei sedimenti di dragaggio da parte dei soggetti interessati consente, peraltro, di recuperare le risorse finanziarie necessarie per far fronte a tali costi.

Allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi e le modalità di esecuzione delle opere, assicurare i finanziamenti e ogni altro connesso adempimento, si è pertanto promosso un apposito Accordo di programma, secondo le procedure previste dall’articolo 32 della Legge Regionale 35/2001, trattandosi di interventi di competenza di diversi enti pubblici e di soggetti privati in coerenza con la programmazione regionale.

In considerazione della stretta connessione tra le diverse iniziative oggetto del presente Accordo e del prevalente interesse che, nell’ambito del complessivo programma di interventi rivestono gli obbiettivi del Commissario Delegato, faranno capo, in linea generale:


-         alla Regione, la progettazione preliminare degli impianti e delle opere oggetto del presente Accordo.

-         al Commissario Delegato:

·       la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;

·        l’approvazione dei progetti degli impianti e delle opere di cui sopra;

·        l’attività di monitoraggio dell’avanzamento delle diverse iniziative e il coordinamento delle varie fasi realizzative.

-         ai diversi Soggetti sottoscrittori dell’Accordo, la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, così come puntualmente previsto nei singoli articoli del presente Accordo.

Il programma complessivo degli interventi è stato illustrato alla popolazione interessata, a Malcontenta, in data 19.02.2007.

In data 03.08.2007 è stato sottoscritto un pre - Accordo di Programma che è stato presentato alla popolazione interessata, a Malcontenta, in data 03.09.2007.

Il pre - Accordo di Programma è stato integrato con la Relazione Ambientale, su cui si è espressa favorevolmente la Commissione regionale VAS in data 22.11.2007, e con la Valutazione di Incidenza Ambientale valutata positivamente dall’Autorità Ambientale della Regione del Veneto in data 18.03.2008.

In data 05.02.2008 il pre - Accordo è stato presentato anche alla Commissione per la salvaguardia di Venezia, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni.

In data 04.12.2007 è stato avviato anche il percorso di Agenda 21 che, dopo 15 incontri tematici ed una Assemblea pubblica in data 24.02.2008 in merito al trasferimento della San Marco Petroli, ha tenuto il Forum finale in data 17.03.2008, fornendo al Commissario delegato una serie di richieste di integrazioni progettuali e di priorità delle stesse.


 

L’attività di monitoraggio e coordinamento sopra descritta sarà effettuata dal Commissario Delegato sino alla scadenza dello stato emergenziale; successivamente sarà svolta dalla Regione del Veneto.

Allo scopo l’Accordo prevede la costituzione di un apposito Comitato di Sorveglianza del quale fanno parte, oltre che i rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori, anche un rappresentante:

·        della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e laguna;

·        della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – NAUSICAA;

·        della Municipalità di Marghera;

·        della Delegazione di zona di Malcontenta.

 

Tutto ciò premesso

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;


VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l’ altro, all’ articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i., che, tra l’altro, detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della Legge n. 662/1996;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione del Veneto, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 9 maggio 2001, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da


      attuarsi attraverso la stipula di Accordi di programma quadro dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTA la Legge 366/1963 recante “Norme relative alla laguna di Venezia e Marano e Grado”;

VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e s.m.i. che si pone come obiettivo la protezione dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della Città di Venezia e della sua laguna, nonché la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque; definendo inoltre, le competenze dello Stato, della Regione e dei Comuni in merito alla salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna assegnando competenze diverse alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze;

VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che rifinanzia la Legge 171/73 apportando alcune varianti e modifiche alla medesima;

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, nella quale viene affidata al Ministero dell’Ambiente la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139 recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, e, segnatamente, l’art. 6 che prevede in capo all’Autorità Portuale “la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” e l’art. 8 recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare, al comma 3 lettera m), quella di


       provvedere al mantenimento e approfondimento dei fondali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. che, con il titolo V, parte IV ha sostituito l’articolo 17 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, e il Decreto del Ministro dell’Ambiente Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTI l'art. 3, commi dal 24 al 41 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Legge Regionale 21 Gennaio 2003 n. 3, come modificata dall’art. 1 della L.R. 16 agosto 2002 n. 24, dall'art. 33 della L.R. 14 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 8 della L.R. 22 del 26 novembre 2004;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all’art. 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico ed individua il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 febbraio 2000, (pubblicato in G.U. 3 Marzo 2000) con il quale si è perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 Settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Ambiente del 1 Ottobre 1996 che individua la conterminazione delle sponde dei canali industriali e il loro escavo come soluzioni prioritarie per impedire il rilascio di inquinanti verso le acque lagunari e ne dispone l’avvio da parte del Magistrato alla Acque e dell’Autorità Portuale di Venezia;


VISTO l’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 Ottobre 1998 e il suo atto integrativo sottoscritto in data 15 Dicembre 2000, dal Ministro dell’Ambiente, dal Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dall’Autorità Portuale di Venezia, dalle Parti Sociali, dalle Aziende della chimica;

VISTO il "Master Plan" delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera approvato con Deliberazione della Conferenza di Servizi dell'Accordo per la Chimica del 22 Aprile 2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 in data 23.7.2004 che individua gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le scelte strategiche di intervento di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria in un contesto unitario;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione”;

-VISTA lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2004, n. 3383 (G.U. n. 291 del 13 Dicembre 2004) “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione”;

-VISTA L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Ottobre 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile”, con la quale fra l’altro, sono state aggiunte alcune deroghe a quelle previste all’articolo 3 dell’Ordinanza n. 3383 del 2004;


CONSIDERATO che l’Ordinanza sopra citata prevede che per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai densi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 la quale all’art.1 comma 992 richiama l’art.3, comma 13 del DL 27 aprile 1990 convertito nella legge 26 giugno 1990 n. 165, in merito all’esenzione IVA prevista all’art.9, comma 1 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 dei servizi all’interno dei porti, compreso “il rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti”, tanto che il complesso degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma sono da considerare adeguamenti tecnico-funzionali del porto di Venezia;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 la quale all’articolo 1 commi 996, 997 stabilisce le modalità di gestione dei sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio negli ambiti portuali;

VISTA la Legge Regionale 29 Novembre 2001, n. 35, ”Nuove norme sulla programmazione”, la quale, all’art. 32, disciplina la promozione e conclusione degli Accordi di Programma fra la Regione del Veneto e i soggetti pubblici e privati interessati; 

VISTO l’Accordo di Programma fra Regione del Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia, approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4531 del 29 Dicembre 2004, regolante le modalità di attuazione di alcuni interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine.


VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1448 del 22 Maggio 2007, con la quale è stata ritenuta approvabile la proposta presentata da SIFA, concessionaria dei lavori di realizzazione del Progetto Integrato Fusina, quale variante al Progetto stesso;

VISTO il pre- Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Malcontenta – Marghera, sottoscritto dai soggetti interessati il 3 Agosto 2007, il quale costituisce atto di impegno ed indirizzo per il presente Accordo;

VISTO il parere favorevole espresso sul pre- Accordo di Programma del 3 Agosto 2007:

-         dalla Commissione regionale VAS nella seduta del 22 Novembre 2007;

-         dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta del 5 Febbraio 2008;

-         dall’Autorità Ambientale della Regione del Veneto, in data 18.03.2008 relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTE le raccomandazioni e le priorità formulate dal forum conclusivo tenutosi in data 17 Marzo 2008, nell’ambito della procedura di Agenda 21 locale;

CONSIDERATO:

·               che, in ossequio all’art. 4, comma 6, della L. 360/1991, è stato sottoscritto in data 8 Aprile 1993 un Protocollo tra tutti gli Enti interessati preordinato a determinare i criteri di sicurezza ambientale per il riutilizzo in laguna dei sedimenti provenienti dagli scavi dei Canali lagunari e portuali;

·               che il predetto “Protocollo” ha classificato i materiali provenienti dagli scavi in 4 categorie individuate in ragione della caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti;


·               che il menzionato Protocollo individua le modalità di reimpiego dei materiali classificati A-B-C, e oltre C, stabilendo, altresì, che quelli oltre C risultanti “tossico-nocivi”, e dunque “materiali pericolosi”, debbono essere “esclusi da ogni destinazione nel contermine lagunare”;

·               che, ai sensi del citato “Protocollo” il recapito dei sedimenti può avvenire:

-con contenuti inquinanti inferiori alla colonna C all’interno della laguna ;

-con contenuti di inquinanti superiori alla colonna C fuori dal contermine lagunare;

·        che in data 25 Luglio 2002 la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia, hanno sottoscritto un accordo che prevede tra l’altro:

-         l’esigenza di attivare una politica organica di risanamento ambientale e paesaggistico del territorio urbano di Malcontenta e Marghera, delocalizzando il deposito petrolifero della San Marco Petroli, risolvendo i problemi viabilistici, trasformando in parco ad uso pubblico la discarica di Malcontenta “C”;

-         la necessità di localizzare nell’area comunale definita “43 ettari” sia il deposito petrolifero della San Marco Petroli sia gli spazi per la gestione delle terre di scavo e dei sedimenti dragati in attuazione degli interventi;

-         di porre a carico dei singoli firmatari gli oneri previsti dall’attuazione degli interventi;

  • che in data 3 Dicembre 2004 il Magistrato alle Acque di Venezia e il Comune di Venezia hanno stipulato un Accordo di Programma, prevedendo che il Comune di Venezia conceda per 14 anni una
    porzione di circa 23 ettari dell’area comunale denominata dei “43 Ettari” a Porto Marghera e che il Magistrato alle Acque di Venezia provveda a:

-         mettere in sicurezza tale area, realizzando lungo la fascia spondale demaniale l’opera di marginamento e messa in sicurezza verso il canale industriale sud;

-         caratterizzare l’area ricevuta in concessione secondo un progetto approvato dalla Conferenza di Servizi per gli interventi a Porto Marghera;

-         utilizzare l’area per gli scopi definiti nell’Accordo di Programma del 25 Luglio 2004 citato;

-         restituire l’area a fine concessione, sistemata in modo che possa essere utilizzata in conformità alle normative allora vigenti.;

·        che in data 7 Marzo 2006 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Magistrato alle Acque di Venezia hanno sottoscritto un accordo di programma sulla bonifica e il ripristino morfologico dell’area lagunare antistante Porto Marghera, che attribuisce al Magistrato alle Acque di Venezia lo svolgimento delle attività di bonifica e di conseguenza la gestione di sedimenti inquinati;

  • che in data 7 Aprile 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione hanno sottoscritto un Accordo di programma relativo all’attuazione delle opere da realizzare nell’area di Porto Marghera da parte del Consorzio Venezia Nuova, Concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, per garantire l’obiettivo di legge consistente nell’arresto ed inversione del processo di degrado
    dell’ambiente lagunare;

·               che nel suddetto accordo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è impegnato ad assicurare le risorse necessarie a garantire il completamento delle attività avviate dal Magistrato alle Acque di Venezia e dal Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione in materia di marginamento e retromarginamento nonché di gestione dei sedimenti a più elevato tasso di inquinamento presenti nei canali industriali e portuali, avvalendosi delle risorse assegnate dai piani nazionali delle bonifiche, dal Cipe nonchè delle risorse derivanti dalle transazioni, dalle future rivalse, dall’attivazione dei poteri conferiti dalla vigente normativa, che consentono il ricorso a forme di messa in mora e di esecuzione in danno e, infine, dalle azioni di risarcimento del danno ambientale a carico dei soggetti inadempienti;

·               che il Magistrato alle Acque di Venezia ha affidato al concessionario Consorzio Venezia Nuova il compito di gestire, nell’ambito dei complessivi interventi di marginamento nonché di escavo dei canali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia medesimo, le terre di scavo e i sedimenti derivanti dai lavori di cui sopra;

·               che il Magistrato alle Acque di Venezia, per permettere la classificazione, movimentazione, eventuale condizionamento e deposito temporaneo di tali materiali di scavo, di concerto con il Comune di Venezia ha ritenuto idoneo, anche ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della Legge n. 360 del 8 Novembre 1991 il sito denominato “43 ettari” in Porto Marghera, e ha predisposto una scheda descrittiva di ipotesi progettuali per le infrastrutture di caratterizzazione e condizionamento di terre e sedimenti nella porzione di 23 ha oggetto di concessione d’uso, atto a ricevere, con le stesse finalità di
caratterizzazione e deposito temporaneo, sia le terre che i sedimenti di dragaggio dei canali portuali. Il costo della realizzazione degli impianti sopra citati è pari a Euro 17.730.000, già in disponibilità del Magistrato alle Acque di Venezia;

·               che la Conferenza dei Servizi decisoria del 16 gennaio 2007 ha approvato con prescrizioni il connesso progetto di messa in sicurezza permanente dell’intera porzione di 23 ha, propedeutico all’utilizzo dell’area, che comporta un incremento considerevole della spesa;

·               che il Comune di Venezia ha confermato la volontà di mettere a disposizione parte dell’area 23 ettari per consentire il trasferimento della San Marco Petroli;

·               che in relazione a ciò Comune di Venezia e Magistrato alle Acque hanno convenuto di rivedere l’Accordo di Programma del 3 Dicembre 2004, riducendo a circa 7,50 ha la porzione di competenza Magistrato alle Acque da destinare a infrastrutture per i materiali di scavo, restando quindi a disposizione del Comune di Venezia per il trasferimento della San Marco Petroli la restante area di circa 16,00 ha;

·               che il Magistrato alle Acque di Venezia, per dare piena esecuzione agli interventi programmati, è nella necessità di conferire a discarica, e comunque smaltire, una quantità di terre di scavo e di sedimenti risultanti dai marginamenti e dragaggi dei canali lagunari, con caratteristiche oltre C del Protocollo 1993, di competenza dello stesso Magistrato alle Acque di Venezia non inferiore a 650.000 mc;

·               che è interesse del Magistrato alle Acque di Venezia contenere al minimo i costi di definitivo allocamento delle terre di scavo derivanti dalla realizzazione delle opere di marginamento e dei sedimenti provenienti dallo scavo dei canali di propria competenza;


·               che il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale ha definito il Programma degli Interventi da realizzare per poter dare concreta attuazione agli obiettivi di cui alla richiamata Ordinanza n. 3383 del 3 Dicembre 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

·               che il riferito Programma prevede l’asportazione dai canali portuali e l’allocazione definitiva di circa mc 6.500.000 di sedimenti di diverse caratteristiche qualitative;

·               che fra i sedimenti di cui sopra sono presenti sedimenti con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993 per un volume pari a circa 1.400.000 mc;

·               che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ai commi 996 e 997 – “Disciplina dell'attività di dragaggio nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale”, apporta integrazioni all’art. 5 della Legge 84 del 1994, introducendo il comma 11-quater, il quale recita:

I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente.”

·               che il comma 11-quinquies della suddetta legge prevede che siano fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia. Tali norme, peraltro, risultano più restrittive relativamente alla gestione del sedimenti oltre C – Prot. ’93;

·               che, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 Marzo 2007 (Art. 13), il Commissario Delegato ha ricevuto espressa deroga a quest’ultima disposizione: “…..e' autorizzato a derogare alla disciplina del Protocollo in data 8 Aprile 1993, laddove prevede prescrizioni operativamente più restrittive rispetto a quelle previste dai commi 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, cosi come integrata dall'art. 1, comma 996, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, nonché ad approvare i progetti elaborati ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994.”

·               che, in forza della normativa vigente e di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata è possibile utilizzare la cassa di colmata denominata “Molo Sali” per il refluimento di circa 750.000 mc (in sezione geometrica consolidata) di sedimenti di dragaggio con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993, purchè classificati come non pericolosi in base alla normativa vigente, rispettando le modalità del regolamento sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole il 26 marzo 2008.

·               che il refluimento dei sedimenti di dragaggio sopra citati nella cassa di colmata, che sarà realizzata, è necessario al fine di garantire la messa a disposizione nel Vallone Moranzani dei volumi necessari per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo;

·               che la Regione del Veneto ha individuato nell’area denominata Vallone Moranzani in Marghera, già sito di discariche di rifiuti speciali, il sito per la realizzazione di un impianto per la messa a
dimora definitiva dei sedimenti provenienti dagli scavi lagunari e portuali di categoria “oltre C” e con miglioramento delle condizioni ambientali dovuto alla messa in sicurezza di discariche vetuste e alla ricomposizione ambientale dell’area nel suo complesso;

·               che la Regione del Veneto, tramite il proprio concessionario del Progetto Integrato Fusina, S.I.F.A. si fa carico, tra l’altro, della realizzazione della discarica con conseguente gestione, alla tariffa di smaltimento stabilita dal presente Accordo;

·               che le condizioni economiche, le quali costituiscono presupposto della quantificazione della tariffa per il recapito finale dei sedimenti, nonché i costi per la realizzazione delle opere, devono intendersi quale stima presuntiva;

·               che essendo quanto previsto nel presente Accordo di Programma già comprensivo di interventi di compensazione ambientale, le Amministrazioni concordano nel rinunciare al tributo previsto nell'art. 3, commi dal 24 al 41 della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549 e nella Legge Regionale 21 Gennaio 2000 n. 3, come modificata dalla L.R. 16 Agosto 2002 n. 24, dall'art. 33 della L.R. 14 Gennaio 2003 n. 3, e dalla L.R. del 26 Novembre 2004 n. 22;

·               che la realizzazione della impiantistica per la gestione dei sedimenti di dragaggio risulta intimamente connessa alla realizzazione di   interventi di riqualificazione ambientale nell’area a sud ovest dell’abitato di Marghera, compresa fra Fusina, l’abitato di Malcontenta e l’autostrada A 4;

·               che in particolare detti interventi sono stati individuati:

-         nell’interramento e razionalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione da 132, 220 e 380 kV nel tratto fra la centrale Enel Palladio e la strada Romea;

-         nei raccordi stradali programmati da Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale fra le vie dell’Elettronica e dell’Elettricità e la statale Romea;

-         nel completamento della messa in sicurezza e riqualificazione a Parco urbano dei siti di discarica denominati “Malcontenta area C”;

-         nella ricomposizione ambientale della residua fascia verde compresa fra Naviglio Brenta e via dell’Elettronica lato Fusina e lato Malcontenta;

-         nella realizzazione di un’area di allagamento controllato con sistemazione a parco umido nella fascia a ovest della statale Romea a cavallo dei fiumi Lusore e Menegon;

-         nel trasferimento degli impianti della San Marco Petroli nell’area di 16 ha, ubicata all’interno dell’area “43 ha”;

-         nello scavo dei canali di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e Dese Sile;

-         nella rinaturalizzazione di vaste aree agricole in fregio alla laguna;

-         nell’interramento della linea aerea nel tratto lagunare fra Fusina e Sacca Fisola e nuova linea interrata fra Sacca Serenella e Cavallino; 

·               che la società TERNA S.p.A., titolare della Rete Elettrica Nazionale, nell’ambito del progetto generale per la razionalizzazione delle reti elettriche nelle province di Padova e Venezia, si è impegnata, a propria cura e spese, ad effettuare l’interramento e la razionalizzazione delle linee aeree ad alta tensione in uscita dalla centrale termoelettrica di Fusina che interessano la zona Moranzani e il tratto Fusina – Sacca Fisola, per un importo presunto di Euro 120.000.000;

·               che la Regione del Veneto, con il piano triennale della viabilità regionale 2002/2004 ha assegnato a Veneto Strade S.p.A., tra l’altro,
l’importo di Euro 5.000.000,00 disponibili dall’esercizio 2007, per l’esecuzione degli interventi sulla viabilità di competenza regionale;

·               che la Provincia di Venezia, nell’ambito dell’accordo di programma con Ministero Infrastrutture e Trasporti ed ANAS ha in previsione di finanziare nel Programma Triennale 2007-2009, in approvazione, interventi nell’area interessata per 2.000.000 Euro nel 2008 e 3.000.000 Euro nel 2009;

·               che l’Autorità Portuale di Venezia, ha comunicato la propria disponibilità ad intervenire, con fondi propri, relativamente agli interventi per:

-         viabilità;

-         infrastrutturazione impianto smaltimento definitivo;

-         completamento infrastrutture e impermeabilizzazione Molo Sali.

per un importo complessivo di Euro 51.000.000;

·               che il Comune di Venezia, con nota del 26 Aprile 2007 ha comunicato la disponibilità di Euro 3.000.000 da utilizzare sugli interventi di riqualificazione della viabilità di Malcontenta, di cui

Euro 300.000 nell’esercizio finanziario 2007 e Euro 2.700.000 nell’esercizio finanziario 2008;

·           che S.I.F.A., con nota n. 34/07 del 21 Aprile 2007 ha comunicato alla Regione del Veneto di avere in corso la formalizzazione degli atti di acquisto delle aree denominate “Moranzani A e B” attualmente di proprietà di Syndial S.p.A. nonché di quella attualmente di proprietà di Solvay Fluor Italia S.r.l., denominata Solvay Solexis;                  SI ESPUNGE

·               che tali aree saranno iscritte a patrimonio della Regione del Veneto al termine della concessione;

·               che il Comune di Venezia ha approvato il progetto definitivo di Riassetto di via dell’Elettricità – 1° lotto, impegnando per tale opera
9.229.877,67.euro con Deliberazione CC n.67 del 15 febbraio 2004 e ulteriori 2.000.000 euro nell’esercizio 2007, e che è in corso la progettazione esecutiva per la stessa opera;

·               che l’Autorità Portuale di Venezia ha elaborato il progetto esecutivo di spostamento del raccordo ferroviario e dei sottoservizi nelle vie Volta, Elettricità e Galvani a Marghera e ha impegnato per la sua realizzazione 2.000.000 euro da corrispondere al Comune di Venezia quale contributo nell’ambito del progetto di Riassetto di via dell’Elettricità – 1° lotto;

·               che il collegamento con l’isola portuale dell’area di Fusina – Malcontenta, della SS 309 – Romea, dell’Autostrada Venezia – Padova attraverso via dell’Elettricità deve essere adeguato ai volumi di traffico attuali e futuri ai fini della separazione del traffico di transito da quello locale;

·         che SIFA, con nota n. 72/07 del 10 Maggio 2007 ha comunicato che la società Solvay Solexis S.p.A., ora Solvay Fluor Italia S.r.l., mette a disposizione Euro 1.000.000 quale contributo per la messa in sicurezza dell’area sopra citata;

·         che Syndial ha manifestato la disponibilità a vendere al Comune di Venezia e all’Autorità Portuale di Venezia le aree denominate “AS” , “Isola 46” e “Malcontenta C”;               SI ESPUNGE

·               che il Consorzio Sinistra Medio Brenta, assegnatario di fondi della Legge Speciale per Venezia per l’importo di Euro 5.310.337 per assicurare un corretto assetto idraulico e una completa riqualificazione ambientale dell’area Marghera/Malcontenta, soggetta a periodici fenomeni di esondazione, provvede allo scavo dei sedimenti presenti negli scoli consorziali interessati, i quali risultano parzialmente contaminati con valori tali da renderne necessario lo smaltimento controllato;


·               che il Comune di Venezia, assegnatario di contributi per Euro 5.662.495,00 con fondi regionali della Legge Speciale per Venezia, da utilizzare per la realizzazione:

-         della vasca di pioggia del nodo idraulico di Cà Emiliani – Località “Rana” (DGRV n. 745 del 01/07/1988, disponibili Euro 2.909.780);

-         dell’impianto di sollevamento e della condotta di scarico in località “Rana” (DGRV n. 2773 del 21/06/1994, disponibili Euro 2.324.056);

-         Dell’impianto di sollevamento località “Rana” e condotta di scarico (DGRV n. 2613 del 22/07/1997, disponibili Euro 428.659);

mette a disposizione tale somma per la realizzazione delle opere di disinquinamento relative alle acque urbane di prima pioggia nel bacino Marghera – Fusina), in quanto tali interventi sono ritenuti superati dalla realizzazione delle opere previste dal presente Accordo;

·               che la Provincia di Venezia, già assegnataria di un contributo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con fondi regionali della Legge Speciale per Venezia per la realizzazione di una rete ecologica nell’area di interesse (DGRV n. 24 del 04/05/04), si impegna a contribuire con un ulteriore importo di Euro 8.000.000, nel triennio 2007 – 2009 per la realizzazione delle opere afferenti l’area di allagamento controllato e bosco umido di Marghera, come da Delibera della Giunta Provinciale approvata in data 12 Dicembre 2006; 

·               che la Provincia di Venezia ha elaborato uno studio relativo al parco urbano da realizzare sull’area C – ex discariche Malcontenta;

·               che il Comune di Venezia è assegnatario, direttamente o indirettamente, di finanziamenti, per un totale di Euro 19.461.230,56, a valere sulla Legge Speciale per Venezia, per la realizzazione di opere di fognatura,
tutte connesse al presente Accordo e migliorative della situazione idraulica e ambientale del territorio, motivo per cui è necessario il loro avvio in tempi brevi e, pertanto, si impegna ad avviare/completare, le opere di seguito descritte:

-         Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta (DGRV n. 4977 del 02/11/1993, disponibili Euro 1.674.569)

-         Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (DGRV n. 2613 del 22/07/1999, disponibili Euro 4.343.402)

-         Ristrutturazione della rete fognaria secondaria della zona Nord e Centro Marghera (DGRV n. 2613 del 22/07/1999, disponibili Euro 2.065.827).

-         Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell’area Mestre – Gazzera e Mestre – Malcontenta (DGRV n. 3324 del 29/07/1996, disponibili Euro 2.065.827);

-         Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3 (DGRV n. 3324 del 29/07/1996, disponibili Euro 2.065.827, DGRV n. 794 del 09/04/2002, disponibili Euro 1.549.370);

-         Fognature afferenti all’impianto di Fusina /DGRV n. 23/06/2000, disponibili Euro 1.133.476);

-         Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite (DCR n. 24 del 04/05/2004, disponibili Euro 3.200.000);

-         Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite (DGRV n. 4599 del 05/08/1991, disponibili Euro 1.362.929)

e che si impegna ad avviare/completare le opere suddette.

·              che, al fine di reperire le risorse mancanti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale sopra descritti è stata
quantificata una tariffa per la messa a dimora dei sedimenti di dragaggio e degli altri materiali derivanti dalla realizzazione delle opere comprese nel presente Accordo.

PRESO ATTO che l’Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle parti firmatarie, costituisce uno strumento per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, e che le Parti convengono nella necessità di mettere in atto una strategia che impegni i soggetti sottoscrittori ad intraprendere, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive per attuare la messa in sicurezza d’emergenza, la bonifica ed il ripristino dell’area di Porto Marghera;

CONSIDERATO che le parti intendono definire, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 35/2001, i reciproci impegni per la attuazione degli interventi di compensazione ambientale, coerenti con le attività di gestione dei sedimenti di dragaggio “oltre Colonna C” del Protocollo 93 presenti nei canali industriali e portuali;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 Ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che gli impianti approvati dal Commissario Delegato potranno essere utilizzati, con sensibile risparmio economico complessivo grazie all’effetto scala, anche dal Magistrato alle Acque di Venezia, per i contestuali lavori di marginamento dei canali portuali funzionalmente connessi alle operazioni di dragaggio, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione delle opere sopradescritte facenti parte del complesso degli interventi legati alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali. Tali impianti potranno essere utilizzati anche per la gestione degli altri rifiuti
derivanti dalla realizzazione delle opere comprese nel presente Accordo.

TRA

-         Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia

-         Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

-         Regione del Veneto

-         Magistrato alle Acque di Venezia

-         Provincia di Venezia

-         Comune di Venezia

-         Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto

-         Autorità Portuale di Venezia

-         Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta

-         San Marco Petroli

-         Terna

-         Enel

-   Syndial             SI ESPUNGE

si conviene quanto segue:

 

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Oggetto del presente Accordo è:

·        Il dragaggio dei canali di grande navigazione portuali della laguna di Venezia sino alla quota intermedia di – 11,00 m s.l.m.m.;


·        La messa in sicurezza dell’area 23 ha di cui al successivo Art. 3 e la realizzazione delle prime infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche classificati come pericolosi;

·        La realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione di sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo, anche pericolosi;

·        La realizzazione di una cassa di colmata in area portuale, denominata “Molo Sali”, per il refluimento di sedimenti di dragaggio con caratteristiche chimiche “oltre C” Protocollo 1993, classificati come non pericolosi;

·        La realizzazione di un impianto di smaltimento definitivo per sedimenti di dragaggio non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani);

·        L’interramento di linee elettriche AT di TERNA nell’ambito della razionalizzazione della rete elettrica AT nelle province di Padova e Venezia, come meglio specificata nell’art. 6;

·        L’interramento di linee elettriche MT/BT di ENEL nelle aree interessate dall’Accordo e la realizzazione di una nuova cabina primaria con relativi raccordi alla rete MT esistente;

·        Interventi sulla viabilità nelle aree interessate dall’Accordo;

·        Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore;

·        La realizzazione di parchi urbani;

·        La realizzazione di interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare;

·        Il trasferimento della ditta San Marco Petroli nell’area denominata “23 ha”, di proprietà attualmente del Comune di Venezia;

·        La realizzazione di interventi di fognatura nell’area di Marghera/Malcontenta.


 

ART. 3 – messa in sicurezza dell’area 23 ha e prime infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio

Il Comune di Venezia si impegna a confermare la concessione al Magistrato alle Acque di Venezia della porzione denominata “23 ha” (della superficie reale di 23,5 ha) dell’area denominata “43 Ettari” individuata nell’Allegato C – Tav. 3 avvenuta con l’Accordo bilaterale del 3 dicembre 2004, fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.

Il Comune si impegna altresì a eseguire la caratterizzazione, secondo il piano approvato dalla Conferenza dei Servizi, della porzione residua di ulteriori 10 ha dell’area denominata “43 Ettari” individuata nell’Allegato C - Tav. 3, e ad oggi non utilizzata, e a mantenerla a disposizione del Magistrato alle Acque di Venezia, per lo stesso periodo, comunque non inferiore a 3 anni, per esigenze operative legate alla gestione dello stoccaggio di sedimenti e terre di scavo che si dovessero manifestare nel corso delle attività di smaltimento. Nel caso si manifesti la necessità di utilizzazione di tale ulteriore area le modalità e gli oneri di messa in sicurezza, di allestimento e di restituzione dell’area saranno oggetto di un accordo integrativo.

Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna a redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e a realizzare nella porzione dell’area “23 ha”:

  • la conterminazione di impermeabilizzazione perimetrale del suolo, connessa al marginamento eseguito sul lato canale Sud
  • il sistema di drenaggio delle acque di falda all’interno dell’area circoscritta, connesso alla linea di intercettazione delle acque di falda in corso di costruzione lungo il marginamento
  • il trattamento di inertizzazione/stabilizzazione dello strato superficiale dell’area
  • la ricomposizione fino a piano campagna e il successivo capping di
    una porzione di 7,5 ha, individuata nell’Allegato C – Tav. 3, mediante apporto di materiale di scavo proveniente dall’area “23 ha” e di altri terreni provenienti da cantieri nella zona, aventi idonee caratteristiche geomeccaniche e caratteristiche qualitative almeno entro colonna B, Tabella 1, Allegato 5, parte IV, Titolo V D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
  • una serie di vasche destinate allo stoccaggio provvisorio di terre e sedimenti, per un volume di circa 200.000 mc., in una porzione di circa 16 ha, individuata nell’Allegato C – Tav. 3, con lo scopo di precaricare e quindi consolidare l’area ai fini del successivo trasferimento delle attività della San Marco Petroli. Dette vasche saranno realizzate con modalità tali da assicurare il contenimento del materiale stoccato e la separazione idraulica verticale e resteranno a disposizione dei conferitori dei sedimenti e delle terre di scavo sino alla disponibilità dei siti di smaltimento definitivo.

Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna a progettare ed eseguire gli interventi sopra descritti coerentemente con il progetto preliminare complessivo predisposto dalla Regione Veneto e approvato dal Commissario Delegato, e con il progetto di messa in sicurezza discusso con esito favorevole dalla Conferenza di Servizi decisoria nella seduta del 16 Gennaio 2007 e successive integrazioni.

L’investimento necessario è pari a Euro 17.730.000 a cui si farà fronte con i fondi a disposizione del Magistrato alle Acque di Venezia provenienti dalle transazioni tra lo Stato ed Aziende insediate a Porto Marghera, già destinati alla realizzazione delle opere di marginamento e messa in sicurezza, fermo restando che i contributi ai marginamenti di cui alla transazione sottoscritta da Syndial ed il gruppo Eni con lo Stato il 30 Gennaio 2006 resteranno destinati ai capitoli ivi previsti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si
impegna ad autorizzare i lavori di messa in sicurezza dell’area “23 ha” entro 30 giorni dall’adempimento alle integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi decisoria nella seduta del 16 Gennaio 2007.

Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna a realizzare gli interventi di cui sopra:

  • per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’area, entro 6 mesi dall’autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’avvio dei lavori;
  • per quanto riguarda le vasche destinate allo stoccaggio provvisorio, entro 6 mesi dall’approvazione del progetto anche da parte del Commissario Delegato.

 

ART. 4 - Impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche pericolosi

A) Infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei sedimenti di dragaggio;

B) Impianti di inertizzazione/stabilizzazione;

C) Cassa di colmata, in area portuale, per il refluimento di sedimenti di dragaggio non pericolosi, denominata “Molo Sali”;

D) Impianto di smaltimento definitivo per sedimenti di dragaggio non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani);

E) Fase iniziale di gestione.

 

La Regione del Veneto per mezzo del suo concessionario S.I.F.A. si impegna a progettare, realizzare e gestire:

A) INFRASTRUTTURE DI RICEZIONE, DISIDRATAZIONE, CARATTERIZZAZIONE

Tali infrastrutture, realizzate nella porzione di 7,5 ha dell’area denominata


“23 ha”, individuata nell’Allegato C – Tav. 3, sono finalizzate ad effettuare:

·        la ricezione,

·        la disidratazione,

·        la classificazione come pericolosi/non pericolosi:

- dei sedimenti di dragaggio con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993;

- dei materiali derivanti dagli scavi previsti nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, che saranno realizzati dal Commissario Delegato, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dall’Autorità Portuale, dal Commissario delegato per l’emergenza idraulica, dai Consorzi di Bonifica Sinistra Medio Brenta e Dese Sile, nonché da altri soggetti relativamente ai lavori connessi con quelli previsti dal presente accordo.

Le infrastrutture sopra elencate potranno essere realizzate contestualmente alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’area “23 ha” di cui all’art. 3.

Nelle infrastrutture transiteranno, altresì, terre da scavo, per un volume complessivo, in arrivo, di 2.500.000 mc, di cui non meno di 650.000 mc provenienti da lavori eseguiti dal Magistrato alle Acque.

Le infrastrutturecomprendono:

  • una banchina di accosto dimensionata in conformità al Piano Regolatore Portuale e per un carico uniformemente distribuito di 3 t/mq., comprensiva dei dispositivi per il trasbordo dei carichi in sicurezza;
  • una serie di vasche di accettazione in cui i sedimenti o le terre da scavo stazioneranno per il tempo necessario alle eventuali verifiche analitiche funzionali alla definizione della filiera di trattamento, da intraprendere prima dello smaltimento;
  • gli impianti di separazione granulometrica (vagli) e di condizionamento volumetrico (filtro presse).

I conferitori dei sedimenti e delle terre di scavo utilizzeranno le infrastrutture sopra citate in modo coordinato e sulla base delle rispettive esigenze operative.

Il costo di realizzazione delle infrastrutture di cui sopra è pari a 9.200.000 Euro, a cui si fa fronte con una quota della tariffa di conferimento pari a 2,8 Euro/ mc. Il costo di gestione, che risulta pari a circa 18.000.000 Euro ed incide sulla tariffa finale per 5,5Euro/mc,comprende:

  • lo scarico dei sedimenti e delle terre nelle vasche di accettazione,
  • le analisi chimiche su lotti di massimo 1500 mc, laddove non fosse già disponibile una precedente caratterizzazione;
  • la movimentazione all’interno dell’area;
  • l’eventuale vagliatura e disidratazione.

B) IMPIANTI DI INERTIZZAZIONE/STABILIZZAZIONE

Tali impianti, realizzati in una porzione di 7,5 ha dell’area denominata 23 ha, individuata nell’Allegato C - Tav. 3, saranno utilizzati per l’inertizzazione/stabilizzazione dei sedimenti di dragaggio, con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993 che, dopo disidratazione, risultano classificati come pericolosi per presenza di inorganici.

Sulla base della caratterizzazione effettuata sui fondali dei canali portuali, si stima che circa il 30% dei sedimenti sia da sottoporre a trattamento di stabilizzazione/solidificazione, pari a circa 750.000 mc.

Per l’inertizzazione/stabilizzazione dei sedimenti di dragaggio, con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993, potrà essere utilizzato anche l’impianto esistente di VERITAS ubicato in Via dei Cantieri, 9.

Il costo di realizzazione degli impianti di cui sopra è pari a 2.765.000 Euro, a cui si fa fronte con una quota della tariffa pari a 0,9 Euro / mc.

I costi per la gestione degli impianti di cui trattasi risultano pari a


29.165.000 Euro ed incidono sulla tariffa per 9,0Euro/mc, e comprendono:

  • l’inertizzazione/stabilizzazione dei sedimenti classificati come pericolosi per sostanze inorganiche;
  • laddove si riscontri contaminazione da sostanze organiche, il trasferimento ad impianti idonei, esterni all’area in questione, in cui effettuare trattamenti termici ed il relativo costo di trattamento;
  • le verifiche di ammissibilità in discarica a valle dei trattamenti;
  • il conferimento ai siti di smaltimento,
  • il conferimento e smaltimento delle acque di risulta ad impianti autorizzati.

C) CASSA DI COLMATA PER SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DENOMINATA “MOLO SALI”

In ampliamento del Molo Sali sarà realizzata una cassa di colmata destinata al refluimento di circa 600.000 mc (in sezione geometrica consolidata, pari a circa 750.000 mc in sezione di scavo canale) di sedimenti di dragaggio con caratteristiche chimiche “oltre C” Protocollo 1993, classificati come non pericolosi.

Tale caratterizzazione sarà effettuata nelle vasche appositamente allestite all’interno del sito.

I sedimenti attualmente presenti sul sedime della cassa di colmata da realizzare, tranne gli “hot spot” classificati come pericolosi che saranno rimossi, saranno mantenuti in situ, in quanto le modalità di realizzazione dell’opera sono tali da fornire adeguate garanzie ambientali.

Il progetto e la realizzazione della cassa di colmata sono a carico della Regione del Veneto.

Il progetto della cassa di colmata è approvato dal Commissario Delegato.

I lavori necessari per completare l’allestimento della cassa di colmata, integrativi di quelli già attuati dall’Autorità Portuale di Venezia, saranno eseguiti dal concessionario della Regione del Veneto.


Il costo per la realizzazione delle opere di cui sopra è di 18.386.000 Euro.

La disponibilità finanziaria complessiva è di 15.000.000 Euro, messi a disposizione dall’Autorità Portuale di Venezia, nel caso di esito favorevole dell’Analisi del Rischio sito specifica rispetto agli usi portuali, quale contributo per il banchinamento e il recupero di area portuale conseguente alla realizzazione della citata cassa di colmata. 

Il fabbisogno residuo, pari a 3.386.000 Euro, incide sulla tariffa per 1,0 Euro / mc.

La gestione della cassa di colmata “Molo Sali” comprende:

  • l’accettazione e la caratterizzazione, al fine della pericolosità dei sedimenti di dragaggio con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993, su lotti non superiori a 1500 mc;
  • il refluimento all’interno della cassa di colmata dei sedimenti classificati non pericolosi;
  • il conferimento in area 23 ha dei sedimenti classificati pericolosi.

Il costo di gestione, pari a circa 6.500.000 Euro, incide sulla tariffa per 2,0Euro/mc.

Il successivo utilizzo ad attività portuale della cassa di colmata è subordinato:

·        alla verifica di utilizzabilità dell’area con procedura di analisi del rischio;

  • all’acquisizione del parere VIA di competenza Statale.

I termini, le modalità e le condizioni per la consegna e successiva riconsegna delle aree e specchi acquei demaniali marittimi interessati dalla realizzazione della cassa di colmata tra Autorità Portuale di Venezia e Regione del Veneto saranno oggetto di apposito atto, da perfezionarsi prima dell’inizio dei lavori.


D) IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO (DISCARICA – VALLONE MORANZANI

In corrispondenza dell’attuale sedime delle discariche realizzate in località Moranzani, sarà realizzato un impianto di smaltimento definitivo per rifiuti non pericolosi del volume massimo di 2.000.000 di mc, sul quale, in conformità al D.M. 3 Agosto 2005, articolo 6, comma 3, in cui potranno essere conferiti anche i rifiuti pericolosi stabilizzati/inertizzati negli impianti di cui alla lettera B.

A tal fine S.I.F.A. si impegna ad acquistare le aree necessarie, ivi compreso il sedime delle aree denominate “Moranzani A”, “Moranzani B” di proprietà Syndial e “Solvay Solexis”. L’iter per addivenire all’acquisto delle suddette aree di proprietà Syndial, oggetto del presente Accordo, è definito al successivo punto D1.                                  SI ESPUNGE

La Regione del Veneto, allo scopo di garantire l’avanzamento dei lavori di salvaguardia della laguna a Porto Marghera e nell’area tra Porto Marghera e Venezia interessata dalle attività di pesca con l’Accordo Malcontenta Moranzani, si impegna a consentire al Magistrato alle Acque di consegnare, in sostituzione del volume di 980.000 mc di sedimenti con caratteristiche “entro C” del Protocollo 1993 il cui conferimento era previsto nella cassa di colmata A, un corrispondente volume nel Vallone Moranzani, così come di seguito evidenziato:

·        almeno 330.000 mc, e comunque compatibilmente con le esigenze progettuali, di materiali con caratteristiche “entro C” Protocollo 1993;

·        650.000 mc per sedimenti di dragaggio e terre di scavo con caratteristiche “oltre C” Protocollo 1993.

La Regione del Veneto si impegna a realizzare la ricomposizione ambientale dell’impianto di smaltimento definitivo, comprese le aree di raccordo verso Fusina e verso Malcontenta, utilizzando anche materiali con concentrazioni entro i limiti di tabella 1, Parte IV Titolo V, allegato 5 del


Dlgs 152/06, sulla base del progetto approvato. Nel caso non vengano raggiunte le quantità potenziali di conferimento sopra indicate, potrà essere autorizzata, fatta salva la priorità da accordarsi al refluimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio dei canali di grande navigazione, la ricezione di materiali compatibili provenienti da altre opere realizzate all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, al fine di garantire il completamento della ricomposizione ambientale secondo il progetto approvato e il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del progetto stesso.

Il costo per la realizzazione degli impianti di smaltimento definitivo è pari a   57.439.000Euro, dei quali 24.000.000 di Euro sono messi a disposizione dall’Autorità Portuale di Venezia, 13.000.000 di Euro sono messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 1.000.000 di Euro dalla società Solvay Solexis S.p.A., ora Solvay Fluor Italia S.r.l., quale contributo per la messa in sicurezza dell’ area ceduta alla Regione del Veneto.

Il fabbisogno finanziario residuo, necessario per la realizzazione degli impianti, pari a 19.439.000 Euro, incide sulla tariffa per 6,0Euro/mc.

I costi di gestione in fase di esercizio dell’impianto risultano pari a 25.000.000 Euro, ed incidono sulla tariffa per 7,9 Euro/mc.

I costi di gestione in fase di post – esercizio dell’impianto risultano pari a 10.397.400 Euro ed incidono sulla tariffa per 3,2 Euro/mc.

D1 - PROCEDURE PER L’ACQUISTO DELLE AREE DENOMINATE “MORANZANI A” E “MORANZANI B”  

Premesso, con riferimento all’area “Moranzani A”, che:

  • Syndial, con istanza del 23.11.2007, ha richiesto alla Provincia di

Venezia – Settore Politiche Ambientali, il rilascio della certificazione attestante la conformità degli interventi ambientali realizzati nell’area in questione, al progetto approvato dal Sindaco

 

del Comune di Venezia con provvedimento prot. n. 780 del 22 Giugno 1999;

· i lavori di messa in sicurezza dell’area “Moranzani A” sono stati completati in data 17 Luglio 2002 e l’intervento realizzato è stato sottoposto a collaudo tecnico-funzionale, come da verbale redatto in data 15 Dicembre 2002;

· a oggi Syndial non dispone della richiesta certificazione provinciale (nel seguito “la Certificazione Provinciale”);

· l’area oggetto dell’intervento ambientale eseguito da Syndial e della richiesta Certificazione Provinciale è coincidente con l’area oggetto della futura compravendita;

· l’acquirente dell’area intende formalmente subentrare nella Certificazione Provinciale, una volta rilasciata, assumendone tutti gli obblighi conseguenti;

· la cosiddetta “volturazione” della Certificazione Provinciale si risolve in un nuovo provvedimento che modifichi la precedente scelta del soggetto destinatario dell’atto, individuando espressamente il nuovo soggetto titolare dei diritti e obblighi previsti dal provvedimento;

· il progetto oggetto dell’istanza di Certificazione Provinciale è stato predisposto tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso dell’area “Moranzani A” e, dunque, l’eventuale, diversa, futura destinazione della medesima – come previsto dal presente Accordo – non è considerata dal progetto eseguito da Syndial, né verrà presa in considerazione dal venditore;

premesso, altresì, con riferimento all’area “Moranzani B”, che:

· Syndial è titolare del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4339/QdV/M/Di/B del 24

 

·        Gennaio 2008 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori relativi al “progetto definitivo di bonifica dell’area Moranzani B” ( nel seguito “il Decreto”);

·        l’area oggetto del Decreto è coincidente con l’area oggetto della futura compravendita;

·        l’acquirente intende formalmente subentrare al Decreto assumendone tutti gli obblighi conseguenti;

·        la cosiddetta “volturazione” del Decreto si risolve in un nuovo provvedimento che modifichi la precedente scelta del soggetto destinatario dell’atto, individuando espressamente il nuovo soggetto titolare dei diritti e obblighi previsti dal provvedimento;

·        il progetto autorizzato dal Decreto è stato predisposto tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso dell’area “Moranzani B” e, dunque, l’eventuale, diversa, futura destinazione della medesima – come previsto dal presente Accordo – non è considerata dal progetto eseguito da Syndial, né verrà presa in considerazione dal venditore.

Tanto premesso,

l’iter per la formalizzazione della compravendita delle aree in parola, secondo quanto convenuto con Syndial, nonché alla luce della corrispondenza intervenuta tra la Società e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può sintetizzarsi nei seguenti passaggi essenziali:

·        Syndial e la società S.I.F.A., ottenute le necessarie approvazioni interne, sottoscriveranno un contratto preliminare di compravendita dell’area, condizionandone gli effetti, tra l’altro, all’ottenimento da parte della Provincia per quanto riguarda l’area “Moranzani A”, e da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per quanto riguarda l’area

 

·“Moranzani B”, dell’assenso alla volturazione della Certificazione Provinciale e del Decreto in capo all’acquirente delle aree;

·        il contratto preliminare dovrà altresì indicare il termine, decorso il quale senza che i suddetti assensi siano intervenuti, il preliminare medesimo si considererà risolto;

·        una volta sottoscritto il contratto preliminare, il venditore e l’acquirente, contestualmente dovranno: la prima, formulare istanza alla Provincia di Venezia e al   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volte a ottenere l’assenso incondizionato a trasferire in capo all’acquirente la Certificazione Provinciale e il Decreto; la seconda, formulare istanze volte a manifestare la volontà di assumere incondizionatamente, in capo a sé, la Certificazione Provinciale e il Decreto;

·        ottenuti detti assensi, che dovranno essere formalizzati in sede di certificazione e decretazione definitive, e verificatisi gli eventuali ulteriori eventi dedotti in condizione, le parti potranno sottoscrivere l’atto definitivo di compravendita avanti al notaio, non prima che Syndial abbia ottenuto l’estinzione della fideiussione a suo tempo emessa relativamente al Decreto o ancora da emettere;

·        il compratore, impegnandosi a subentrare in tutti gli obblighi facenti capo al titolare del Decreto, si impegna ad eseguire le eventuali nuove prescrizioni che venissero indicate in sede di rilascio della Certificazione Provinciale, relativamente all’area “Moranzani A”, fermo restando l’onere economico in capo a Syndial.

S.I.F.A. si impegna, altresì:

·        ad assumere gli oneri di gestione “post mortem” e monitoraggio

 

·degli interventi relativi alle due aree sopra dette, così come prescritti;

· ad utilizzare dette aree unicamente per quanto previsto dall’art. 4 del presente Accordo.

Il prezzo di vendita delle aree “Moranzani A” e “Moranzani B” sarà quello risultante dalla trattativa in corso ed in fase di definizione tra le parti, che tiene conto dei costi degli interventi ambientali e del monitoraggio che verranno eseguiti a cura ed a spesa degli acquirenti. Per l’area “Moranzani A” si terrà altresì adeguatamente conto dei costi di esecuzione di eventuali prescrizioni emesse in sede di certificazione provinciale che rimangono a carico di Syndial.

D2 – VOLUMETRIE PRESENTI IN AREA VALLORE MORANZANI

Nell’area interessata dall’intervento di realizzazione dell’impianto di smaltimento definitivo (Vallone Moranzani) e di interramento degli elettrodotti ad alta tensione, vicino alla discarica dismessa denominata “Moranzani A”, sono presenti corpi di fabbricato di proprietà Syndial che interferiscono con le opere in accordo.

Il Comune di Venezia si impegna a spostare i relativi diritti edificatori in un’area di proprietà Syndial, posta nelle immediate vicinanze (ad ovest della discarica Moranzani A), come indicato nell’Allegato C – Tav. 1.          SI ESPUNGE

E -  FASE INIZIALE DI GESTIONE

Nelle more dell’approvazione e realizzazione degli impianti di trattamento preliminare da realizzare nella porzione dell’area denominata “23 ha” e dell’impianto di smaltimento definitivo, il Commissario Delegato autorizza la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche pericolosi, sulla porzione dei 16 ha individuata nell’Allegato C – Tav. 3.

Lo stoccaggio provvisorio, realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia e gestito dalla Regione del Veneto tramite il suo Concessionario S.I.F.A.,


assolve anche alla funzione di esercitare il consolidamento dei terreni con portanza ridotta.

A tale stoccaggio potranno essere conferiti i sedimenti di dragaggio e le terre da scavo, anche pericolosi, derivanti oltre che dalle attività del Commissario Delegato, anche da quella del Magistrato alle Acque di Venezia, dell’Autorità Portuale di Venezia, del Commissario delegato per l’emergenza idraulica, nonché dei Consorzi di Bonifica Sinistra Medio Brenta e Dese Sile.

I costi di realizzazione trovano copertura nelle somme messe a disposizione dal Magistrato alle Acque di Venezia e indicate all’Art. 3.

I costi di gestione risultano pari a 1.900.000 Euro e incidono sulla tariffa finale per 0,6 Euro/mc.

Il Commissario Delegato può autorizzare, altresì, uno stoccaggio provvisorio sulla discarica Solvay Solexis – futuro sedime degli impianti di smaltimento di cui al punto D – principalmente per i sedimenti e le terre di scavo non pericolosi provenienti dalla ricalibratura dei corsi d’acqua previsti dal presente Accordo, nonché di quelli di competenza del Commissario Delegato per l’emergenza idraulica.

I costi di realizzazione e gestione di tale stoccaggio provvisorio sono compresi tra quelli previsti per l’impianto di smaltimento di cui al punto D.

Il Commissario Delegato per l’emergenza idraulica può utilizzare il predetto sito di stoccaggio provvisorio anche per il deposito di tutti i sedimenti e le terre di scavo al fine della loro caratterizzazione, salvo concordare direttamente con S.I.F.A. gli oneri per l’allontanamento dei sedimenti e delle terre di scavo riutilizzabili.

 

ART. 5 – dismissione degli impianti IN AREA 23 HA

Al termine delle attività previste dal presente accordo, la porzione di 7,5 ha dell’area 23 ha, su cui insistono le infrastrutture di cui ai punti A e B


dell’articolo 4, verrà ripristinata mediante smantellamento di tutti gli impianti esistenti, prima della riconsegna al Comune di Venezia.

Le attività di dismissione saranno realizzate dalla Regione del Veneto tramite il suo Concessionario S.I.F.A..

Il costo di dismissione è di 2.000.000 di Euro, che incide sulla tariffa per 0,6 Euro/mc.

 

ART.6 - INTERVENTI SULLE linee elettriche

6.1 – Impegni di Terna per gli interventi sulle linee elettriche A.T.

In data 20.12.2007 la Società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di interventi compresi in un Programma denominato “Razionalizzazione rete elettrica AT nelle aree di Venezia e Padova” (pratica MISE n. L105 – n. prot. 0000065).

Il Programma comprende:

a) Le nuove sezioni a 380 kV nella stazione elettrica di “Malcontenta” e “Fusina 2” (VE); la stazione di transizione a 380 kV di “Romea” (VE); i nuovi elettrodotti in cavo a 380 kV e 220 kV tra Fusina e Malcontenta; varianti, sia aeree che in cavo, su esistenti elettrodotti a 220 kV e 132 kV. I suddetti interventi sono indispensabili per consentire di liberare l’area del vallone Moranzani dagli elettrodotti aerei oggi presenti, e specificatamente consistono in:

-      realizzazione in cavo interrato di elettrodotti a 380 kV e 220 kV tra le stazioni elettriche di Fusina 2 e Malcontenta;

-      realizzazione in cavo interrato di elettrodotti a 380 kV tra la stazione elettrica di Fusina 2 e la stazione di transizione area/cavo posta nei
pressi dell’area “Malcontenta C”;

-      realizzazione in cavo interrato di elettrodotti a 380 kV tra la stazione di transizione aereo/cavo posta nei pressi dell’area “Malcontenta C” e la stazione elettrica di Malcontenta;

-      l’ampliamento e la risistemazione delle stazioni elettriche di Fusina 2 e Malcontenta;

-      la realizzazione della stazione di transizione aereo/cavo posta in prossimità dell’area “Malcontenta C”, incluso il sostegno di derivazione a 380 kV;

-      infissione dei sostegni relativi alla linea aerea 380 kV doppia terna tra la stazione elettrica di Malcontenta e la futura stazione di Mirano, nel tratto compreso tra la stazione elettrica di Malcontenta ed il confine dell’area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera;

-      l’infissione di sostegni relativi ai raccordi/allacciamenti della rete 380kV, 220 kV e 132 kV nell’area di razionalizzazione della rete;

-      realizzazione in cavo interrato dell’elettrodotto a 132 kV tra la stazione elettrica di Fusina 2 e Alcoa;

-      variante in cavo interrato dell’elettrodotto a 132 kV Villabona – Azotati;

-      realizzazione in cavo interrato dell’elettrodotto a 380 kV tra la stazione elettrica di Fusina 2 e Stazione IV;

-      installazione di un ATR 380/220 kV nell’area della Stazione IV.

b) Il nuovo elettrodotto in singola terna a 380 kV “Dolo – Camin”; la nuova stazione elettrica a 380/132 kV di “Mirano” (VE); il nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV “Malcontenta – Mirano” (pratica MISE n. L105 – n. prot. 0000065);

c)   L’interramento:


-      dell’elettrodotto a 132 kV “Fusina 2 - Sacca Fisola” e il nuovo tratto in cavo marino interrato “Sacca Serenella – Cavallino” (pratica MISE n. L106 – n. prot. 0000064);

-      dell’elettrodotto a 220 kV tra le   stazioni elettriche “Stazione IV” e “Stazione V”.

Per quest’ultimo intervento in data 29.01.2008 la società TERNA SpA ha richiesto al Ministero Sviluppo Economico lo stralcio dall’iter autorizzativo dalla citata pratica MISE n. L105 – prot. n. 0000065, per il quale sarà presentata autonoma domanda di autorizzazione.

La società TERNA S.p.A si impegna quindi a realizzare a proprie spese il Programma di interventi di interramento e razionalizzazione di cui al comma 6.1 lettere a), e c) su tracciati resi disponibili dalla Regione Veneto e con le soluzioni tecniche previste nei progetti inviati in autorizzazione.

Gli oneri dell’interramento e razionalizzazione delle linee, di cui ai punti a) e c), sono stimati in 120.000.000 (centoventimilioni) Euro. Tali costi sono a carico di TERNA, in quanto opere di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale.

TERNA, per le attività nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, è esentata da oneri di bonifica e messa in sicurezza delle aree e da eventuali procedure di rivalsa, di esecuzione in danno o di risarcimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’ampliamento della Stazione Elettrica “Fusina 2” occuperà una fascia di terreno destinato a parcheggi della Piattaforma Logistica Fusina. In sostituzione di tale area, viene destinata una fascia di superficie equivalente, ubicata lungo il lato sud di Via dell’Elettronica, da destinare a parcheggio per i mezzi diretti alla Piattaforma stessa.


6.2 – Impegni della Regione del Veneto

 La Regione Veneto e Terna si danno reciprocamente atto e riconoscono che la realizzazione degli interventi funzionali a liberare l’area del vallone Moranzani, di cui al comma 6.1 lettere a) e c), è coessenziale rispetto alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 6.1 lettera b), e che la localizzazione dei tracciati degli elettrodotti aerei “Dolo – Camin” e “Malcontenta – Mirano”, così come risultante dal progetto giacente al MISE pratica n° 0000065 del 3 Gennaio 2008, è condivisa dalla medesima Regione ed è compatibile con il Piano regionale di programmazione urbanistica nelle aree interessate dai due interventi: pertanto la mancata autorizzazione anche di una sola delle due opere citate al comma 6.1 lettera b) sarà causa di risoluzione del presente accordo.

Una volta autorizzate le opere di cui al precedente capoverso, in caso dovessero intervenire cause che impediscano la realizzazione degli interventi, la Regione del Veneto, per quanto di competenza si impegna a porre in essere tutti quei provvedimenti che risulteranno necessari alla loro rimozione.

Per le finalità di cui al precedente capoverso, la Giunta regionale veneta, con delibera n. 647 del 18.03.2008 ha già espresso la propria intesa circa la necessità dello sviluppo e della razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ad alta tensione dalla centrale termoelettrica Enel Palladio di Venezia Fusina – Malcontenta (VE) – Mirano (VE) – Dolo (VE) – Camin (PD).

Sono a carico della Regione del Veneto:

·         i costi di bonifica dei siti degli impianti e il costo di gestione delle terre derivanti dalla realizzazione degli interventi sopra riportati di cui all’articolo 6.1 lettera a) e c), stimati in 3.500.000 Euro;


 

·         i costi per l’eliminazione delle interferenze con il metanodotto SNAM in corrispondenza della stazione Malcontenta pari a 700.000 Euro;

·         il costo di esproprio delle aree necessarie per realizzare le stazioni elettriche citate, pari a 650.000 Euro.

Il costo complessivo degli interventi a carico della Regione ammonta a 4.850.000 Euro, che incidono sulla tariffa per 1,5 Euro/mc.

Le aree, ricadenti nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui sopra, saranno consegnate dalla Regione Veneto a TERNA restituite agli usi legittimi ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

 

6.3 - Interventi per le linee elettriche B.T. e M.T., cabina primaria 132/20 kV e relativi raccordi A.T. di Enel Distribuzione S.p.a.

Linee elettriche BT e MT

Nelle aree interessate dall’impianto di smaltimento definitivo (Vallone Moranzani), dai parchi e dall’ampliamento della stazione elettrica Malcontenta sono presenti alcune linee aeree di bassa tensione e 4 linee di media tensione (20kV) di proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A.. Tali linee interferiscono con gli interventi in progetto e quindi necessitano di essere interrate.

Nella stessa area si rende necessario il potenziamento della rete elettrica di proprietà ENEL Distribuzione S.p.A mediante la realizzazione di nuovi tratti di elettrodotto, oltre alla costruzione di una nuova cabina primaria, al fine di garantire la fornitura dei nuovi carichi energetici attesi dalle opere previste dal Progetto Integrato Fusina e la doppia alimentazione dell’Idrovora Malcontenta, di cui all’Art.8 lett. B.2.


L’intervento comprenderà:

1.      l’interramento e riallaccio delle linee di bassa tensione presenti in area Vallone Moranzani B e quelle afferenti le cabine secondarie Colombara 2^ e Vianello GAS;

2.      l’interramento delle 4 terne di media tensione dell’elettrodotto aereo esistente dalla posizione di attuale passaggio aereo/cavo (punto A della Tav.5 allegata), fino a nord della stazione elettrica Malcontenta (punto D della Tav.5 allegata), per una lunghezza planimetrica dell’elettrodotto aereo esistente di circa 4.500 m, ed i raccordi agli esistenti elettrodotti aerei, tramite la realizzazione di cavidotto a 6 tubi di diametro 160 mm più una apposita tubazione di diametro di 125 mm per servizi. I raccordi agli elettrodotti aerei necessitano della posa di tre nuovi sostegni in sostituzione di altri esistenti, non più idonei;

3.      la realizzazione di collegamenti in cavo interrato mediante canalizzazione a due tubi alla cabina denominata Rotatoria Padana, per una lunghezza di circa 350 m, per il collegamento dei carichi elettrici insistenti nel tratto oggetto di interramento di cui al precedente punto 2;

4.      la realizzazione di una nuova cabina secondaria di sezionamento e trasformazione MT/BT in sostituzione dell’interferente cabina denominata Vianello Gas, presso l’attuale distributore posto a ovest della SS 309 Romea in prossimità della futura area di passaggio aereo cavo di TERNA (punto B della Tav.5 allegata);

5.      la predisposizione delle canalizzazioni a 4 tubi lungo Via Elettronica/limite nord del vallone Moranzani, per poter raccordare la futura cabina primaria di trasformazione 132/20 KV denominata “C.P. FUSINA” alla rete MT già esistente (punto A della Tav.5 allegata) ed alla rete di futuro sviluppo, per una lunghezza complessiva di circa 2500 m;


6.      la predisposizione delle canalizzazioni a un tubo del diametro di 160 mm, per il collegamento della nuova “C.P. FUSINA” ai carichi relativi all’Impianto di Depurazione Fusina e alla Cassa di Colmata A (rispettivamente tratti CP FUSINA - punto E ed tratto CP FUSINA -punto F della Tav.5 allegata), per rispettivi 630 m e 580 m, nell’ambito del Progetto Integrato Fusina; per il collegamento dell’area 23 ha di trattamento dei sedimenti (fino al punto G della Tav.5 allegata), per circa 390 m, nell’ambito delle attività previste dal presente accordo.

7.      la realizzazione delle opere elettromeccaniche per il collegamento della futura “CP FUSINA” ai carichi ed alla rete MT, utilizzando i cavidotti di cui ai punti precedenti.

La Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario S.I.F.A., si impegna a:

  • eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere civili su indicazioni tecniche e secondo specifiche fornite da ENEL Distribuzione S.p.A.;
  • realizzare le opere civili relative agli interventi di cui sopra comprendenti gli scavi, fornitura e posa dei tubi, rinterri e ripristini finali (asfalti e manti di usura), oltre alla messa a disposizione del locale (corredato di idonea documentazione, quale ad esempio il certificato di agibilità) ove allestire la nuova cabina secondaria di cui al precedente punto 4;
  • effettuare la gestione delle terre di scavo;

La Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario S.I.F.A., si impegna ad individuare per gli elettrodotti oggetto dell’intervento idonei tracciati da concordare preventivamente con ENEL Distribuzione S.p.A, e ad acquisire e trascrivere le servitù inamovibili di elettrodotto e per il locale cabina secondaria di cui al punto 4, a favore di ENEL Distribuzione S.pA.;

A lavori ultimati la Regione dovrà certificare la regolare esecuzione delle


opere e a seguito di collaudo favorevole trasferirà le opere in proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A.

La società ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna a:

  • eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettromeccaniche;
  • svolgere le attività tecniche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni;
  • sviluppare e gestire le attività di appalto, di direzione lavori, di collaudo delle opere elettromeccaniche (posa nuove linee MT e BT interrate e relativi raccordi, installazione tre nuovi sostegni, allestimento nuova cabina secondaria);
  • eseguire le opere elettromeccaniche, compresi i tre tralicci di attestazione delle linee elettriche aeree esistenti nei punti di passaggio aereo/cavo;
  • coordinare ed integrare le attività di cui sopra con la progettazione degli altri interventi previsti dal presente accordo;
  • eseguire il recupero dei conduttori nudi delle linee aeree da interrare e relativi sostegni;
  • effettuare la demolizione degli esistenti blocchi di fondazione degli elettrodotti aerei da interrare;
  • provvedere al controllo saltuario di rispondenza delle costruende opere civili in carico a S.I.F.A. con il progettato;

Il Commissario delegato provvede all’approvazione del progetto preliminare e al rilascio delle autorizzazioni (ex LR 24/91) del progetto definitivo.

Eventuali ulteriori interventi sulla rete MT e BT conseguenti da altri progetti (ad esempio futura viabilità di raccordo, ecc.) saranno oggetto di specifica valutazione.


Cabina Primaria 132/20 kV denominata “C.P. FUSINA” e relativi raccordi alla rete A.T. 132 kV

Le attività connesse all’AdP comportano una ulteriore richiesta di potenza disponibile pari a circa 10 MVA, che sommati alle richieste pervenute dalla clientela locale, determinano la necessità di inserimento di una nuova cabina primaria.

La Regione del Veneto si impegna all’inserimento nell’iter procedurale relativo alle autorizzazioni ai sensi della LR 24/91 degli elettrodotti di cui al paragrafo precedente anche dell’autorizzazione alla realizzazione di una cabina primaria di trasformazione di ENEL Distribuzione S.p.A., di orientativi 7.000 m² di ingombro, da localizzare in area prossima alla stazione elettrica Fusina come da planimetria allegata.

ENEL Distribuzione S.p.A. si fa carico di tutti i costi relativi alla realizzazione della cabina di trasformazione, fatto salvo quanto sotto riportato.

Sono a carico della Regione del Veneto:

-         il costo dell’esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della cabina primaria citata;

-         i costi di bonifica del sito della cabina primaria, comprensivo di posa in opera di terreno idoneo;

-         il costo di gestione delle terre derivanti dalla realizzazione delle opere sopra citate.

-         il costo delle eventuali servitù inamovibili delle aree necessarie per realizzare il passaggio delle linee elettriche di raccordo alle linee A.T. 132 kV;

-         la predisposizione delle eventuali opere civili (canalizzazioni) di raccordo alla rete A.T. esistente presso CP Fusina.di cui al punto precedente.


Le aree espropriate dalla Regione per la costruzione della cabina primaria verranno messe a disposizione di Enel Distribuzione S.pA, dopo bonifica, entro il secondo trimestre 2009.

La Regione del Veneto si impegna, altresì, a consegnare a ENEL Distribuzione S.p.A l’area su cui verrà realizzata la cabina di trasformazione primaria, restituita agli usi legittimi ai sensi del titolo V, parte IV del D.lgs 152/2006.

La società ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna a:

  • eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere civili ed elettromeccaniche della nuova cabina primaria;
  • sviluppare e gestire le attività di appalto, di direzione lavori, di collaudo delle opere civili ed elettromeccaniche della nuova cabina primaria;
  • costruire la nuova cabina primaria per l’alimentazione dei carichi esistenti e in corso di sviluppo;
  • coordinare ed integrare le attività di cui sopra con la progettazione degli altri interventi previsti dal presente accordo;
  • svolgere le attività tecniche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni;

I costi di realizzazione degli interventi di cui sopra a carico della Regione Veneto sono pari a Euro 1.300.000 per le opere di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, pari a Euro 800.000 per le opere di cui al punto 5 e 6, per un totale di Euro 2.100.000, che incidono sulla tariffa per 0,60 Euro/m³.

Il costo del terreno bonificato sul quale ricade la cabina C.P. Fusina da realizzare è stimato in Euro 400.000.

Gli interventi di cui al presente articolo (interramento di elettrodotti e acquisizione da parte di ENEL Distribuzione S.p.A. delle ulteriori canalizzazioni predisposte da S.I.F.A. nonché, formalizzata anche con atto notarile, del terreno bonificato per la cabina primaria) saranno regolarizzati


da fatture di pari importo complessivo tra il concessionario della Regione del Veneto S.I.F.A. e ENEL Distribuzione S.p.A.

 

ART.7 - Interventi sulla viabilità

L’obiettivo è la separazione del traffico di transito da quello locale che gravita sull’area interessata dagli impianti di cui all’articolo 4, e più in particolare le vie dell’Elettronica, la SP 24, la SR 11 fino all’attestazione sul Progetto Comunale “Nodo Rana” (intersezione via dell’Elettricità – via F.lli Bandiera) e il collegamento con la SS 309 Romea.

L’intervento si può suddividere in due macro-lotti, come evidenziato nell’Allegato C – Tav. 2:

·        A) Nodo Viario Malcontenta, che consiste nella realizzazione di

-         A1) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di c.a. 400 m;

-         A2) uno svincolo a raso costituito da due rotatorie strettamente correlate “doppia rotatoria Malcontenta”. La “Rotonda Elettronica” raccoglie le direttrici di traffico commerciale provenienti da via dell’Elettronica, interconnessione con “Rotonda Chimica”, via della Valli/SS309, SP24/Via Malcontenta. La “Rotonda Chimica” raccoglie invece le direttrici di traffico commerciale provenienti da via della Chimica, interconnessione con “Rotonda Elettronica”, via della Chimica e prevede inoltre un ramo di uscita su Via Malcontenta destinato esclusivamente al traffico locale;

-         A3) uno svincolo a livelli sfalsati su SS309 che raccoglie anche attraverso una controstrada affiancata a Via Malcontenta e la “Rotonda Autoparco” il traffico commerciale proveniente dall’Autoparco e dalle Attività Industriali/Commerciali affacciate sulla SP24. Nella “Rotonda Autoparco” confluiscono anche gli
accessi delle Ditte SAPIO e 3VCPM l’intervento comprende lo spostamento dell’accesso al distributore lato est SS309;

-         A4) il viadotto Malcontenta che sovrappassando la “Rotonda Elettronica” costituisce una sede riservata e protetta per il traffico locale;

-         A5) un percorso ciclo-pedonale di sviluppo pari a circa 800 m che attraverso due passerelle sopra la “doppia rotatoria Malcontenta” e la “Rotonda Autoparco” si mantiene in sede completamente riservata e protetta. Il percorso prevede due diramazioni: verso via della Chimica-Meccanica e verso il Canale Naviglio;

Il costo stimato di tali opere è di 19.120.000 Euro.

·        B) Nodo Viario Prolungamento via dell’Elettricità, che consiste nella realizzazione di

-         B1) raddoppio a quattro corsie con una piattaforma tipo “D” ai sensi del DM 5-11-2001 della strada regionale n. 11 nel tratto compreso tra l’innesto in rotatoria posta lungo la SS 309 e il “Nodo Rana” dell’intervento di raddoppio di via Elettricità in corso a cura del Comune di Venezia, inclusa la chiusura dell’accesso di via della Tecnica;

-         B2) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di circa 500 m che scavalca la nuova deviazione del Canale Lusore con un ponte ferroviario di luce pari a 40 m;

-         B3) il viadotto Malcontenta 2 che sovrappassando la SR11 a doppia carreggiatacostituisce una sede riservata e protetta per il traffico locale proveniente dal Centro Abitato di Malcontenta e diretto verso Marghera;

-         B4) la continuazione verso Nord del percorso ciclo-pedonale proveniente da Malcontenta, a partire dalla “Rotonda Autoparco”, per uno sviluppo pari a circa 1200 m che attraverso una passerella
scavalca in sede riservata e protetta la SR11;

-         B5) proseguimento verso nord di Via Malcontenta (esclusivamente destinata al traffico locale) con una piattaforma stradale tipo “E” ai sensi del DM 5-11-2001 per uno sviluppo pari a circa 1350 m che scavalca la nuova deviazione del Canale Lusore con un ponte di luce pari a 30 m e prosegue sul tombinamento del Canale stesso;

-         B6) due rotonde compatte destinate allo smistamento del traffico locale denominate “Rotonda Arena” e “Rotonda Pasini”.

Costo stimato: 15.500.000Euro.

La spesa totale per opere stradali ammonta complessivamente a 34.620.000Euro. La disponibilità finanziaria complessiva è di 25.000.000 Euro, di cui:

  • 5.000.000 Euro per gli interventi A1, A2, A4 e A5 come da previsione di finanziamento nel Programma Triennale 2007-2009 della Provincia di Venezia.
  • 5.000.000 Euro per l’intervento B, come da piano triennale della viabilità regionale 2006/2008.
  • 12.000.000 Euro dell’Autorità Portuale di Venezia .
  • 3.000.000 Euro del Comune di Venezia.

Il fabbisogno finanziario residuo è di 9.620.000Euro, incide sulla   tariffa per 3Euro/mc.

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione di tutte le opere è affidata alla Provincia.

 

ART.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore

A) Realizzazione di aree per allagamento controllato nel bacino Lusore. Si tratta del completamento, nella fascia fra strada Romea e autostrada Padova - Venezia e all’interno del perimetro SIN, del corridoio ecologico di transizione fra area agricola e area industriale di Porto
Marghera. Comporta alcune opere idrauliche finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del territorio rispetto ad eventi critici con tempo di ritorno di circa 100 anni:

  • risezionamento di corsi d’acqua funzionalmente connessi alle aree scolanti urbane (Fosso 2, Fosso 6, Fossa di Chirignago, Fosso 7, Fondi a Est e Fondi a Sud);
  • il collegamento del bacino di Chirignago (Fossa di Chirignago e Fosso 7) con l’idrovora di Malcontenta tramite a) una nuova inalveazione da realizzarsi dopo lo spostamento del Lusore Menegon e b) la ricalibratura della fossa di Colombara (a est della Romea), alleviando così l’idrovora di Ca’ Emiliani;
  • aree di allagamento controllato (circa 15 ha) con sistemazione a parco (detto “parco del Lusore”) delle aree limitrofe (per complessivi 50 ettari) nella fascia a ovest della statale Romea a nord del Canale di Oriago (bacino Cesenego - Vecchio Comuna).
  • aree di allagamento controllato (circa 6 ha) con sistemazione a parco (detto “parco di Malcontenta”) delle aree limitrofe (per complessivi 20 ettari) nella fascia a ovest della statale Romea a sud del Canale di Oriago (bacino Malcontenta).

La funzione di queste opere è anche di convogliare le massime portate attese e di ridurle (tramite invaso) entro la capacità massima delle pompe presenti in idrovora di Malcontenta (25 mc/s), mantenendo nei canali quote compatibili con la salvaguardia delle aree urbane.

Più in dettaglio le opere evidenziate nell’Allegato C – Tav. 6, sono:

·        A.1) ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Chirignago (Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7 e Fossa di Chirignago) e collegamento con l’idrovora di Malcontenta tramite il Fosso di Colombara. E’ compresa la realizzazione del bypass di emergenza con l’area di allagamento controllato (detto “parco del Lusore”) del bacino Cesenego - Vecchio
Comuna. E’ compresa la caratterizzazione e lo smaltimento delle terre di scavo con concentrazioni di inquinanti oltre i limiti di colonna B, tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06:

·      A.1.1) primo stralcio: annullamento delle ostruzioni della Fossa di Chirignago a nord dell’Autostrada A4 (tombino via Trieste, tombino via dei Pioppi, tombinamenti intermedi, tombinamento via Villabona, tombinamento autostrada); ricalibratura della Fossa di Chirignago a sud dell’Autostrada A4 fino all’immissione nel Fosso 7 e ricalibratura del Fosso 7 per circa 300 m: costo 2.682.210 Euro; tale intervento dovrà essere coordinato con l’intervento di ampliamento dell’idrovora Ca’ Emiliani, di cui al punto B.4);

·      A.1.2) secondo stralcio: completamento degli interventi di ricalibratura di Fossa di Chirignago, Fosso 7, Fosso 6 e Fosso 2; collegamento con l’idrovora di Malcontenta tramite il Fosso di Colombara; realizzazione del bypass di emergenza con l’area di allagamento controllato “Parco Lusore”: costo 5.196.287 Euro;

·        A.2) ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud e realizzazione del nuovo sifone sotto l’attuale Canale di Oriago, con contestuale spostamento dell’opera di presa di proprietà della SPM, compresa la caratterizzazione e lo smaltimento delle terre di scavo con concentrazioni di inquinanti oltre i limiti di colonna B, tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06: costo 2'628.127 Euro;

·        A.3) interventi di rimodellazione per invaso (circa 15 ha) su 50 ha di sistemazione a parco (compreso l’esproprio) nel bacino Cesenego – Vecchio Comuna fra Lusore e Canale di Oriago (detto Parco del Lusore), incluso il collegamento idraulico con il Parco Brombeo attraverso il circuito del Forte Tron compreso un dispositivo di blocco del cuneo salino nel tratto di Lusore adiacente al “Parco Lusore”:
costo 5.397.243 Euro;

·        A.4) completamento della ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta (Fondi a Est, Fosso di Via Moranzani, nuovo collegamento con Fondi a Sud e canale di bypass verso l’area di allagamento controllato “Parco Malcontenta”), compresa la caratterizzazione e lo smaltimento delle terre di scavo con concentrazioni di inquinanti oltre i limiti di colonna B, tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06: costo 2.533.116 Euro;

·        A.5) interventi di rimodellazione per invaso (circa 6 ha) su 20 ha di sistemazione a parco (detto “Parco Malcontenta”) nel bacino Malcontenta: costo 1.599.558 Euro

·        A.6) sistemazione a parco di circa 70 ha nel bacino Cesenego-Vecchio Comuna (“Parco Lusore”) e Malcontenta (“Parco Malcontenta”) in prossimità delle aree destinate ad allagamento controllato: costo 2.821.693 Euro

Il Commissario Delegato per l’emergenza idraulica si impegna a realizzare gli interventi di cui ai punti A.1.1. e A.2, utilizzando la somma di 5.310.337 Euro già messa a disposizione dalla Regione del Veneto, coordinandoli con gli interventi previsti al punto B.4.

Il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta si impegna a mettere a disposizione i progetti di risezionamento dei corsi d’acqua che attraversano o sono funzionalmente connessi con il Sito di Interesse Nazionale.

La Regione del Veneto provvederà alla redazione delle varie fasi di progettazione coordinandole e integrandole con quelle degli altri interventi,   a redigere in modo unitario lo Studio di Impatto Ambientale e a svolgere le attività tecniche necessarie per le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori.

Il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta si impegna ad appaltare ed eseguire i lavori di propria competenza.

Le aree acquisite saranno inserite nel demanio regionale e assegnate in
comodato d’uso al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta.

L’investimento totale è di 37.750.000 Euro di cui 14.700.000 Euro per espropri. Le risorse disponibili, pari a 5.310.337 Euro già stanziati dalla Regione del Veneto sono destinate al Commissario per l’emergenza Idraulica.

Il fabbisogno finanziario residuo di 32.439.663 Euro incide sulla tariffa finale per 10,0Euro/mc.

A questo investimento va sommata la cifra di 1.000.000 di Euro per attività di monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua del parco Lusore, che incide sulla tariffa finale per 0,3Euro/mc.

Le somme messe a disposizione dalla Regione del Veneto per la realizzazione degli interventi sopra descritti derivano dalla DGRV n. 4529 del 12/12/2004 (Euro 350.000,00 per la caratterizzazione dei corsi d’acqua interessati da scavo), DGRV 3324 del 29/07/1996 (Euro 1.525.496 per Progetto Integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio, Euro 2.645.359 per lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l’impianto idrovoro di Malcontenta), DCR n. 24 del 04/05/2004 (Euro 206.582 per copertura maggiori spese espropri intervento “Progetto Integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio”, Euro 774.684 per copertura maggiori spese espropri “Progetto di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l’impianto idrovoro di Malcontenta”), per complessivi Euro 5.502.121.

B) Deviazione Lusore e vasca di pioggia sistema fognario Marghera sud.

La progettazione definitiva ed esecutiva compete alla Regione del Veneto.

Si tratta delle opere per la razionalizzazione urbanistica e il completamento del risanamento igienico nell’area, ovvero della deviazione del corso
terminale del Lusore a ovest della Romea e della trasformazione dell’attuale tronco urbano del Lusore (oggi compreso fra due diaframmi verticali) in vasca volano e di prima pioggia per il sistema fognario di Marghera (in sostituzione di quella prevista a Cà Emiliani - Rana), nonché in piattaforma per l’allargamento della SR 11. Prevede inoltre lo spostamento dello scarico dell’idrovora Malcontenta direttamente in Lusore. Essa consente anche di realizzare la pista ciclabile di collegamento fra Malcontenta e Marghera lungo il tracciato del dismesso canale Fondi a Sud e dei dismessi canali di scarico Malcontenta e Cà Emiliani, ovvero lontano dal traffico pesante. Le opere previste come evidenziate nell’Allegato C – Tav. 6, sono:

·        B.1) Nuova inalveazione del Menegon – Lusore a ovest della Romea, attraversamento della SS 309, immissione nel Lusore lagunare a valle della SR 11, su un tracciato di 1.800 m, compresi manufatti. Costo 5.940.000 Euro. Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;

·        B.2) Adeguamento dell’ idrovora di Malcontenta al nuovo assetto idraulico del Lusore mediante nuove opere civili e spostamento opere elettromeccaniche, per una portata complessiva (invariata rispetto all’attuale) di 25 mc/sec. Costo 3.070.000 Euro. Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;

·        B.3) Copertura del tronco del Canale Lusore dismesso su 700 m e trasformazione in due settori di vasca di prima pioggia (60.000 m3) e in base per allargamento stradale; tombinamento canale di scarico Cà Emiliani per 400 m e 25 m3/s e adeguamento a sede stradale. Costo 19.400.000 Euro, soggetto attuatore: Comune di Venezia;

·        B.4) Adeguamento e potenziamento impianto idrovoro di Cà Emiliani per una portata complessiva di 25mc/sec. Costo 1.600.000 Euro. Soggetto attuatore: Comune di Venezia;


·        B.5) Realizzazione di fognatura civile su via Colombara ad ovest della strada Romea, compreso impianto di sollevamento, a servizio degli insediamenti residenziali esistenti. Costo 1.210.000 Euro, soggetto attuatore Comune di Venezia.

Il costo totale delle opere idrauliche e ambientali è di 30.540.000Euro, di cui sono disponibili 5.662.495 Euro (già destinati a vasca di pioggia Rana - Cà Emiliani).

Il fabbisogno residuo, pari a 24.877.505 Euro incide nella tariffa finale per 7,7Euro/mc.

 

ART.9 - PARCHI URBANI

A) Parco urbano nell’area Malcontenta C.

Le parti si danno reciprocamente atto che Syndial ha già manifestato il proprio interesse – interesse che ha riconfermato con lettera ad hoc indirizzata all’Amministrazione comunale - a vendere, al Comune di Venezia, che ha manifestato interesse ad acquistare, la proprietà dell’area denominata “Malcontenta C”, così come indicata nell’Allegato C – Tav. 1.

Premesso che:

· Syndial è titolare del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4336/QdV/M/Di/B del 24 Gennaio 2008 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori relativi al “progetto definitivo di bonifica dell’area Malcontenta C” (nel seguito “il Decreto”);

· l’area oggetto del Decreto è coincidente con l’area oggetto della futura compravendita;

· l’acquirente intende formalmente subentrare al Decreto assumendone tutti gli obblighi conseguenti;

· la cosiddetta “volturazione” del Decreto si risolve in un nuovo provvedimento che modifichi la precedente scelta del soggetto

· destinatario dell’atto, individuando espressamente il nuovo soggetto titolare dei diritti e obblighi previsti dal provvedimento;

· il progetto autorizzato dal Decreto è stato predisposto tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso dell’area “Malcontenta C” e, dunque, l’eventuale, diversa, futura destinazione della medesima – come previsto dal presente Accordo – non è considerata dal progetto eseguito da Syndial, né verrà presa in considerazione dal venditore.

Tanto premesso,

l’iter per la formalizzazione della compravendita delle aree in parola, secondo quanto convenuto con Syndial, nonché alla luce della corrispondenza intervenuta tra la Società e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può sintetizzarsi nei seguenti passaggi essenziali:

· Syndial e il Comune, ottenute le necessarie approvazioni interne, sottoscriveranno un contratto preliminare di compravendita dell’area, condizionandone gli effetti, tra l’altro, all’ottenimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’assenso alla volturazione del Decreto in capo all’acquirente delle aree;

· il contratto preliminare dovrà altresì indicare il termine, decorso il quale senza che i suddetti assensi siano intervenuti, il preliminare medesimo si considererà risolto;

· una volta sottoscritto il contratto preliminare, il venditore e l’acquirente, contestualmente dovranno: la prima, formulare istanza al   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volta a ottenere l’assenso incondizionato a trasferire in capo all’acquirente il Decreto; la seconda, formulare istanza volta a manifestare la volontà di assumere incondizionatamente, in

 

·    capo a sé, il Decreto;

·        ottenuti detti assensi, ovvero in sede di decretazione definitiva , e verificatisi gli ulteriori eventi dedotti in condizione, le parti potranno sottoscrivere l’atto definitivo di compravendita avanti al notaio, non prima che Syndial abbia ottenuto l’estinzione della fideiussione a suo tempo emessa, relativamente al Decreto o ancora da emettere.

Nella definizione del prezzo di vendita dell’area “Malcontenta C” si terrà adeguatamente conto non solo dei costi di esecuzione degli interventi ambientali decretati, ma anche dei costi di monitoraggio “post mortem” i cui obblighi, per effetto della “volturazione” del Decreto, graveranno in capo all’Acquirente.                                                     SI ESPUNGE

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna volturare a favore del Comune di Venezia il Decreto di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento entro 30 giorni.

Il Comune di Venezia realizzerà l’intervento.

Il Comune di Venezia si impegna, altresì: 

  • ad assumere gli oneri di gestione “post mortem” e monitoraggio dell’intervento..
  • a redigere il progetto definitivo ed esecutivo per la trasformazione a parco dell’area, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Regione del Veneto;
  • a realizzare le opere di sistemazione a parco;
  • ad attuare la manutenzione del parco.

Il costo di realizzazione dell’intervento è pari a 2.500.000 Euro, e incide sulla tariffa finale per 0,8Euro/mc.

La gestione e la manutenzione sarà garantita dalla Regione del Veneto per tre anni successivi al termine dei lavori

Al terzo anno dopo il termine dei lavori l’area sarà consegnata al Comune


di Venezia per la sua gestione.

B) Bosco di Marghera. La Provincia di Venezia si impegna a utilizzare la somma di Euro 2.000.000, già destinata alla realizzazione della rete ecologica nell’area di interesse, per opere afferenti l’area di allagamento controllato e bosco umido di Marghera e a contribuire con un ulteriore importo di Euro 8.000.000 nel triennio 2007 – 2009 per l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di esecuzione del bosco di Marghera, come da Delibera della Giunta Provinciale del 12 Dicembre 2006.

C) Opere di riqualificazione ambientale della fascia compresa fra terminal Fusina e Malcontenta: parco lineare Moranzani. Le opere di sistemazione finale dell’impianto di smaltimento definitivo di cui all’articolo 4, lettera D comprendono la copertura del sito con terreno vegetale e la sua piantumazione, nonchè il rimodellamento delle aree adiacenti a est, verso il terminal Fusina e a ovest fino all’abitato di Malcontenta, compresa l’area liberata da San Marco Petroli; riguarda in definitiva la ricomposizione ambientale complessiva a parco lineare (con sentieri e piste ciclabili di attraversamento) della fascia verde compresa fra Naviglio Brenta e via dell’Elettronica partendo dal terminal Fusina e fino alla SP 24 a Malcontenta.

L’opera di riqualificazione ambientale sopra citata:

  • presuppone che l’area San Marco Petroli venga messa in sicurezza a cura della Regione;
  • comprende la sistemazione della fascia parallela a via dell’Elettronica per consentire a Terna l’interramento degli elettrodotti e la predisposizione di un fossato di raccolta delle acque piovane connesso al bacino a scolo meccanico Malcontenta;
  • prevede che parte dei terreni di copertura provengono dagli scavi previsti a ovest della Romea per la realizzazione di aree di allagamento controllato.

La Regione del Veneto procede alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione del parco, anticipando i costi di realizzazione che saranno poi compresi nella tariffa di gestione dei sedimenti e delle terre di scavo.

La gestione e la manutenzione sarà garantita dalla Regione del Veneto per tre anni successivi al termine dei lavori

Al terzo anno dopo il termine dei lavori l’area sarà consegnata al Comune di Venezia per la sua gestione.

Il costo delle suddette opere è di   13.850.000 Euroe incide sulla tariffa per 4,3 Euro/mc.

Gli oneri per l’acquisizione delle aree ammontano a 3.000.000 di Euro e incidono sulla tariffa per 0,9 Euro/mc.

 

ART.10 - ALTRI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

A) E’ stata avviata dal Commissario e dall’Autorità Portuale di Venezia un’importante attività di dragaggio relativa ai canali industriali. La gestione dei sedimenti avviene nel rispetto del Protocollo sottoscritto nel 1993 sui criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei sedimenti estratti dai canali di Venezia. In particolare i sedimenti di qualità migliore (colonna A prot. 93) vengono utilizzati per la realizzazione di opere di ricostruzione morfologica di barene e bassifondi in Laguna di Venezia. Per le frazioni di sedimenti di qualità peggiore della colonna A (colonna A prot. 93) il Commissario Delegato ha avviato, di concerto con l’Autorità Portuale di Venezia e avvalendosi di specifiche deroghe disposte con OPCM, la realizzazione di:

·        un ampliamento dell’isola delle Tresse per il collocamento di 3.000.000 mc di sedimenti “entro colonna C prot. 93”

·        il riempimento delle casse di colmata derivanti dal marginamento del Molo Sali per il collocamento di 750.000 mc di sedimenti ”oltre
colonna C prot. 93, ma comunque non pericolosi”

·        un impianto di inertizzazione e smaltimento definitivo sul sedime delle discariche Moranzani per il collocamento di 2.000.000 mc di sedimenti e terre di scavo “oltre colonna C prot. 93.

Si ricorda inoltre che il presente Accordo di Programma già prevede e definisce puntualmente un importante complesso di interventi collaterali di sistemazione ambientale:

·        parco lineare Moranzani fra Fusina e Romea della superficie di oltre 60 ettari

·        parco urbano nell’area Malcontenta C della superficie di oltre 15 ettari

·        parco / area di allagamento controllato Lusore della superficie di oltre 70 ettari

·        parco umido Brombeo (bosco di Marghera) della superficie di circa 50 ettari

per un totale di circa 200 ettari e un investimento di oltre 26.000.000 di Euro.

B) Tutto ciò premesso si ritiene comunque opportuno prevedere un ulteriore intervento di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare attraverso l’apertura alla libera espansione di marea e relativa riqualificazione morfologica di un’area di almeno 250 ettari.

A tal fine, tra le aree individuate sulla base delle indicazioni fornite anche da ICRAM nonché in base ad autonome indicazioni del Commissario medesimo, la Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario, presenterà entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, una proposta documentata di acquisizione di una superficie di 250 ettari accompagnata da uno studio di fattibilità.

Entro i successivi 30 giorni i soggetti sottoscrittori del presente accordo individueranno le aree più idonee ed il soggetto pubblico al quale attribuire


la titolarità delle aree medesime (Comune, Provincia di Venezia, Regione Veneto, Magistrato alle Acque di Venezia).

Entro i 60 giorni successivi la Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario, provvederà all’acquisizione delle aree medesime e alla predisposizione del progetto di sistemazione, anche sulla base delle indicazioni fornite da ICRAM, impiegando a tal fine 8.000.000 di Euro che  incide sulla tariffa per 2,5 Euro/mc.

Inoltre nel citato accordo con TERNA, di cui all’art. 6.1, la Regione del Veneto ha ottenuto l’impegno della stessa Società ad interrare, a propria cura e spese, il tratto lagunare della linea elettrica ad alta tensione fra Fusina e Sacca Fisola e realizzare il nuovo tratto interrato tra Sacca Serenella e Cavallino.

 

ART.11 - Trasferimento San MArco Petroli

Il Comune di Venezia si impegna a cedere alla San Marco Petroli la porzione di 16 ha dell’area denominata 23 ha, individuata nell’Allegato C –Tav. 3.

Contestualmente alle attività per la infrastrutturazione ed il trasferimento di San Marco Petroli, la stessa San Marco Petroli potrà realizzare, a proprie spese, un impianto per lo stoccaggio di GPL della capacità di 15.000 mc. Gli Enti sottoscrittori del presente accordo, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto delle previsioni di legge, assicurano il proprio apporto positivo, senza oneri economici aggiuntivi, per l’acquisizione dei provvedimenti autorizzatori necessari per la costruzione e la successiva gestione all’impianto GPL medesimo.

Una volta ultimata la fase iniziale di gestione di cui al precedente art. 4 lett. E, la Regione del Veneto a mezzo della propria concessionaria SIFA, si impegna a:


 

1)      realizzare l’intervento nella porzione di 16 ha dell’area 23 ha, sulla base del progetto di bonifica e messa in sicurezza, di cui all’art. 3, i cui lavori dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire il mantenimento delle attuali potenzialità di impresa della San MArco Petroli Essi dovranno, in ogni caso, essere realizzati in modo da raggiungere livelli tali da non pregiudicare i bersagli di falda ed atmosfera e la salute dei lavoratori e essere preventivamente autorizzati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;

2)      Ad effettuare la demolizione di ogni elemento, struttura o infrastruttura, impianto o edificio, non necessari alla infrastrutturazione di cui al punto 3 successivo;

3)      effettuare la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il trasferimento della ditta San Marco Petroli e per l'allestimento delle attività logistiche ivi compresa la banchina pesante;

4)      progettare e realizzare la messa in sicurezza dell'area "tralicci” attualmente di proprietà di San Marco Petroli, dopo la sua acquisizione da parte del Comune di Venezia, in conformità agli analoghi interventi di messa la sicurezza permanente da realizzare nelle aree Moranzani A e B e nell'area Solvay;

5)      realizzare la ricomposizione ambientale dell'area attualmente in disponibilità di San Marco Petroli, che si renderà disponibile a seguito del trasferimento della ditta, coerente con il parco urbano e con la ricomposizione delle aree Moranzani: il costo di tale intervento è compreso nella tariffa per la gestione dei fanghi e delle terre di scavo.

Le parti danno atto che nella fase di progettazione degli interventi di cui al punto 3 che precede San Marco Petroli. potrà, attraverso propri addetti,
fornire indicazioni idonee a garantire livelli di qualità progettuale ed esecutiva degli impianti adeguati al mantenimento delle attuali potenzialità di impresa della San Marco Petroli. Dette indicazioni saranno recepite negli elaborati progettuali sempreché coerenti e conformi con le linee guida che saranno opportunamente concordate tra la stessa San Marco Petroli e la Regione del Venetoin modo da garantire caratteristiche tecniche dell’impianto e potenzialità dell’attività analoghe a quelle dell’esistente, fermo il rispetto della normativa vigente al momento della progettazione.

Il Comune di Venezia si impegna a cedere alla ditta San Marco Petroli 16 ha dell'area denominata 43 ha individuati come “lotto 2” nell’Allegato C – Tav. 3, infrastrutturati come da separato accordo di cui all’ultimo comma del presente articolo e già attrezzare per il trasferimento dell'attività attualmente esercitata nella sede propria della San Marco Petroli stessa ubicata in Via dell'Elettronica, 2 – Venezia Marghera.

La ditta San Marco Petroli si impegna a:

1)      trasferire la propria attività nell'area che verrà ceduta dal Comune di Venezia infrastrutturata come sopra; Il trasferimento di beni aziendali e del personaledella stessa San Marco Petroli nella riferita area avverrà con oneri a carico di detta Societàuna volta completate le attività di cui ai punti 1-2 e 3 del secondo capoverso del presente articolo.

2)      cedere a trasferimento avvenuto al Comune di Venezia l'area di proprietà ubicata in Via dell'Elettronica, 2 - Venezia Marghera e l'area prospiciente l'area demaniale - banchina ubicata in darsena del Canale Industriale Sud, libere da qualsiasi struttura impiantistica, ad eccezione degli immobili;

3)      contribuire alle spese di messa in sicurezza permanente dell'area "tralicci" attualmente in proprietà, sulla base dei costi sostenuti dalla Regione del Veneto con il progetto di messa in sicurezza
precedentemente citato, qualora i suddetti costi non eccedano quelli previsti dal progetto equipollente presentato dalla San Marco Petroli per un valore complessivo di non più di 1.500.000 di Euro. Le parti danno atto che l’importo di cui al presente punto non è aggiuntivo rispetto a quello che San Marco Petroli sarà tenuta a versare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. La predetta somma di 1.500.000 di Euro, compresa in quella che San Marco Petroli verserà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la transazione sarà, dunque, corrisposta allo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da questo versata alla Regione del Veneto.

4)      contribuire all'operazione di trasferimento (Euro 2.000.000)e alla concessione dell’impianto per lo stoccaggio del GPL (Euro 2.000.000) nella nuova area di 16 ha nella zona denominata 43 ha, con la somma complessiva di Euro 4.000.000.

La puntuale definizione delle modalità operative di quanto convenuto con il presente articolo, nonché i diritti ed i doveri delle parti, ivi comprese le garanzie per l’adempimento, saranno oggetto di apposito atto che determinerà tempi, modalità e condizioni delle attività poste a carico delle parti, in relazione sia ai più ampi impegni assunti dalle Amministrazioni Pubbliche con il presente accordo, sia alla necessità di assicurare puntuali forme di controllo e garanzia per San Marco Petroli, sia infine alle linee guida dal punto di vista tecnico. L’accordo riporterà altresì il cronoprogramma degli interventi e dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate entro il 31.07.2008; l’eventuale mancato rispetto del cronoprogramma non potrà in alcun modo incidere sulla qualità dell’impianto e costituire pregiudizio per San Marco Petroli.


Parimenti le attività di competenza di San Marco Petroli dovranno rispettare il cronoprogramma, non potendo il pregiudizio di eventuali ritardi rimanere a carico degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

In relazione alla viabilità di cui l’Art. 7, per quanto riguarda le aree incidenti sulla accessibilità alla proprietà San Marco Petroli, le soluzioni progettuali e realizzative dovranno essere definite in modo da non rendere difficoltosa l’operatività della S. Marco Petroli. e, comunque, non dovranno limitare o ridurre l’esercizio dell’attività industriale della riferita Società. E ciò sia con riguardo all’accesso con mezzi su gomma (autobotti) sia su rotaia che via acqua; dovrà altresì essere consentita la sosta ed il parcheggio delle autobotti. Le soluzioni progettuali e realizzative incidenti sulle aree di proprietà della San Marco dovranno essere definite in accordo con la stessa San Marco Petroli. e nell’ambito dell’atto prima citato.

 

ART. 12 - INTERVENTI DI FOGNATURA

Il Comune di Venezia si impegna a mettere a disposizione la somma di Euro 5.662.495, già destinata alla realizzazione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Cà Emiliani – località “Rana” e opere accessorie; tale somma sarà utilizzata per la costruzione dell’invaso di pioggia nel tronco terminale del Lusore e per il sollevamento delle acque di pioggia urbana del bacino di Mestre-Marghera.

Il Comune di Venezia si impegna, altresì, ad avviare e/o concludere in tempi brevi le seguenti opere già finanziate con i fondi della Legge Speciale per Venezia per complessivi Euro 11.918.522:

-         Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta (DGRV n. 4977 del 02/11/1993, disponibili Euro 1.674.569);

-         Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell’area Mestre – Gazzera e Mestre – Malcontenta (DGRV n. 3324 del 29/07/1996, disponibili Euro 2.065.827);


-    Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3 (DGRV n. 3324 del 29/07/1996, disponibili Euro 2.065.827, DGRV n. 794 del 09/04/2002, disponibili Euro 1.549.370);

-         Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite (DCR n. 24 del 04/05/2004, disponibili Euro 3.200.000);

-         Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite (DGRV n. 4599 del 05/08/1991, disponibili Euro 1.362.929).

Il Comune di Venezia si impegna, altresì, in tempi brevi a perfezionare l’iter amministrativo e la rendicontazione relativamente alle seguenti opere già finanziate con i fondi della Legge Speciale per Venezia per complessivi Euro 7.542.702:

-         Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (DGRV n. 2613 del 22/07/1999, disponibili Euro 4.343.402);

-         Ristrutturazione della rete fognaria secondaria della zona Nord e Centro Marghera (DGRV n. 2613 del 22/07/1999, disponibili Euro 2.065.827);

-         Fognature afferenti all’impianto di Fusina /DGRV n. 23/06/2000, disponibili Euro 1.133.476).

 

ART. 13 - Interventi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è impegnato a reperire le risorse necessarie alla copertura delle attività avviate dal Magistrato alle Acque e dal Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale e dall’Autorità Portuale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione in materia di marginamento e retromarginamento nonché di gestione dei sedimenti a più elevato tasso di inquinamento presenti nei canali industriali e portuali, avvalendosi delle risorse assegnate dai piani nazionali delle bonifiche, dal Cipe, nonchè delle


risorse derivanti dalle transazioni, fermo restando che i contributi ai marginamenti di cui alla transazione sottoscritta da Syndial ed il gruppo Eni con lo Stato il 30 Gennaio 2006, resteranno destinati ai capitoli ivi previsti. Si impegna, inoltre, a continuare le azioni per reperire le risorse necessarie alla copertura residua degli interventi attraverso ulteriori transazioni. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del punto 3.1 lettera b) dell’Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, avvierà le procedure di rivalsa nei confronti dei soggetti sottoscrittori, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera, che non abbiano sottoscritto Accordi di transazione. Si impegna comunque ad avviare le procedure di esecuzione in danno nei confronti dei soggetti inadempienti nonché di risarcimento del danno ambientale nei confronti dei soggetti responsabili.

Quanto sopra non riguarda Syndial, ed il gruppo Eni, in quanto il Ministero dell’Ambiente per la Tutela del Territorio ed il Mare, riconosce esplicitamente le transazioni già sottoscritte e dichiara di non avere nulla altro da pretendere.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna ad assegnare le risorse provenienti dalle suddette iniziative al Commissario Delegato, all’Autorità Portuale di Venezia e al Magistrato alle Acque di Venezia, in parti proporzionali al fabbisogno residuo.

 

ART. 14 – compravendita di ALTRE aree di proprietà syndial.

14.1 - AREA “AS” IN AMBITO NUOVO PETROLCHIMICO

Le parti si danno reciprocamente atto che Syndial ha già manifestato il proprio interesse – interesse che ha riconfermato con lettera ad hoc indirizzata all’ Autorità Portuale di Venezia - a vendere, all’ Autorità

 

Portuale di Venezia, la proprietà dell’area “AS”, individuata nell’Allegato A - Tav. 1 – Lettera A, con accesso indipendente, secondo l’iter riportato nel successivo punto 14.3.

Con apposito atto successivo saranno definiti i tempi di trasferimento delle aree, i corrispettivi da pagare, ai quali si farà fronte eventualmente attingendo alla riserva per imprevisti, le modalità di volturazione dei decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che autorizzano l’esecuzione dei lavori di bonifica, le modalità di esecuzione dei lavori di bonifica stessi.

14.2 - ISOLA 46 IN AMBITO NUOVO PETROLCHIMICO (CIRCA 5,5 HA)

Le parti si danno reciprocamente atto che Syndial ha già manifestato il proprio interesse – interesse che ha riconfermato con lettera ad hoc indirizzata all’Amministrazione comunale - a vendere, al Comune di Venezia, la proprietà dell’area definita “isola 46”, individuata nell’Allegato A - Tav. 1 – Lettera B, secondo l’iter riportato nel successivo punto 14.3.

14.3 – PROCEDURA PER LA COMPRAVENDITA DELLE AREE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 14.1 E 14.2

Premesso che:

· Syndial è titolare, con riferimento alla porzione dell’area “AS” di circa 25 ha, del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3325/QdV/M/Di/B del 9 Febbraio 2007 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori relativi al “progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”;

· con riferimento all’area “isola 46”, Syndial è titolare del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3774/QdV/M/Di/B del 3 Luglio 2007 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori relativi al “progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza” e, con

 

riferimento alla falda, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3930/QdV/M/Di/B del 20 Settembre 2007 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori relativi al progetto definitivo di bonifica della falda sottostante parte della macroisola “Nuovo Petrolchimico” e parte della macroisola “Vecchio Petrolchimico”;

·        la parte dei sopra detti decreti, relativa alle aree oggetto della futura compravendita, verrà identificata esattamente in sede di contratto preliminare (nel seguito “i Decreti”)

·        l’acquirente intende formalmente subentrare ai Decreti assumendone tutti gli obblighi conseguenti;

·        la cosiddetta “volturazione” dei Decreti si risolve in un nuovo provvedimento che modifichi la precedente scelta del soggetto destinatario dell’atto, individuando espressamente il nuovo soggetto titolare dei diritti e obblighi previsti dal provvedimento;

·        i progetti autorizzati dai Decreti sono stati predisposti tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle aree “AS” e “isola 46” e, dunque, l’eventuale, diversa, futura loro destinazione da parte degli acquirenti, non è considerata dai progetti decretati, né verrà presa in considerazione dal venditore.

Tanto premesso,

l’iter per la formalizzazione della compravendita delle aree in parola, secondo quanto convenuto con Syndial, nonché alla luce della corrispondenza intervenuta tra la Società e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può sintetizzarsi nei seguenti passaggi essenziali:

·        Syndial, il Comune di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia, ottenute le necessarie approvazioni interne, sottoscriveranno un contratto preliminare di compravendita delle aree,

 

condizionandone gli effetti, tra l’altro, all’ottenimento da parte da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della volturazione dei Decreti in capo all’acquirente delle aree;

·        il contratto preliminare dovrà altresì indicare il termine, decorso il quale senza che il suddetto assenso sia intervenuto, il preliminare medesimo si considererà risolto;

·        una volta sottoscritto il contratto preliminare, il venditore e gli acquirenti, contestualmente dovranno: il primo, formulare istanza al   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volta a ottenere l’assenso incondizionato a trasferire in capo agli acquirenti i Decreti; la seconda, formulare istanza volta a manifestare la volontà di assumere incondizionatamente, in capo a sé, i Decreti;

·        ottenuto detto assenso, e verificatisi gli ulteriori eventi dedotti in condizione, le parti potranno sottoscrivere l’atto definitivo di compravendita avanti al notaio, non prima che Syndial abbia ottenuto l’estinzione della fideiussione a suo tempo emessa, relativamente al Decreto o ancora da emettere.

Nella definizione del prezzo di vendita delle aree “AS” e “isola 46” si terrà adeguatamente conto non solo dei costi di esecuzione degli interventi ambientali decretati per i suoli e per le acque di falda, ma anche dei costi di monitoraggio “post mortem” i cui obblighi, per effetto della “volturazione” del Decreto, graveranno in capo all’Acquirente.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a volturare a favore del Comune di Venezia e dell’Autorità Portuale di Venezia i Decreti di autorizzazione all’esecuzione degli interventi entro 30 giorni dalla richiesta.                 SI ESPUNGE                                                             

 

 

 

* Leggasi art. 14

ART. 15* – PROGETTAZIONE PRELIMINARE, APPROVAZIONE

In considerazione della circostanza che gli interventi di cui ai precedenti Articoli sono strettamente connessi e tra loro interdipendenti, anche sotto il profilo della funzionalità, in quanto indispensabili per perseguire gli obbiettivi e le finalità di cui al presente atto, la Regione del Veneto provvederà alla progettazione preliminare degli stessi, alla progettazione definitiva di quelli soggetti a VIA ed alla redazione in modo unitario dello studio di impatto ambientale.

La Regione del Veneto trasmetterà agli attuatori/sviluppatori, i progetti preliminari da essa predisposti dopo la loro approvazione da parte del Commissario Delegato.

Il Commissario Delegato approverà i progetti degli impianti e delle opere ed assicurerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività affinché sia data puntuale e compiuta attuazione a quanto pattuito con il presente Accordo.

** Leggasi art. 15

 


ART. 16** - COMITATO DI SORVEGLIANZA   

Allo scopo di effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Accordo di Programma è istituito il Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato, per la durata della fase di emergenza ha sede presso gli uffici del Commissario Delegato in Via Piave 140 a Mestre.

Allo scadere della situazione di emergenza avrà sede presso la Regione del Veneto

E’composto da un rappresentante di ognuno dei sottoscrittori del presente accordo, nonché da un rappresentante:

·        della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e laguna.


 

·        della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – NAUSICAA.

·        della Municipalità di Marghera;

·        della Rappresentanza della delegazione di zona di Malcontenta

Il Commissario Delegato, svolge le funzioni di coordinatore sino allo scadere dello stato di emergenza, dopo di che tali funzioni sono svolte dal rappresentante della Regione del Veneto.

* Leggasi art. 16

 


ART. 17* - MODIFICA ACCORDI DI PROGRAMMA   

Si dà atto tra le parti che l’attuazione del presente Accordo di Programma assorbe e sostituisce quanto previsto:

·        dall’accordo in data 25 luglio 2002 tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia

·        dall’accordo fra Magistrato alle Acque di Venezia e Comune di Venezia in data 3 Dicembre 2004.

** Leggasi art. 17

 


ART. 18** – PROCEDURE AMMINISTRATIVE   

Il presente Accordo di Programma viene promosso dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’articolo 32 della Legge Regionale 35 del 29 Novembre 2001, acquisisce il consenso unanime dei soggetti interessati ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, senza necessità di ulteriori adempimenti.


Il pre- Accordo di programma sottoscritto in data 3 Agosto 2007 costituisce impegno e atto di indirizzo per il presente Accordo di Programma.

I suggerimenti evidenziati nell’ambito del rapporto ambientale sono stati fatti propri dal giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale VAS in data 22 novembre 2007. Tali suggerimenti saranno oggetto di specifiche indicazioni a livello progettuale, nell’attuazione dei singoli interventi.

La prescrizione espressa dalla Commissione regionale VAS relativa alla valutazione di incidenza ha trovato seguito nel parere dell’Autorità competente in materia di Rete Natura 2000.

In seguito alle modifiche apportate al pre- Accordo, è stata verificata la tenuta generale della valutazione ambientale, mediante apposito documento di analisi. Tale studio è stato oggetto di parere favorevole, assieme all’Accordo, della Commissione regionale VAS, che si è espressa nel merito in data 22 Novembre 2007

Sul pre- Accordo si è, inoltre, espressa formalmente la Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 2/08 del 5 febbraio 2008.

Sul pre- Accordo di Programma è stata avviata una Agenda 21 Locale che, dopo numerosi incontri tenuti tra i mesi di Dicembre 2007 e Marzo 2008, ha prodotto un piano di azione locale PAL comprendente delle proposte e delle raccomandazioni che, durante il Forum Finale del 17 Marzo 2008, sono state sottoposte alla cittadinanza che ne ha determinato la priorità/importanza. Le proposte sono state sostanzialmente recepite dal presente Accordo.

I singoli interventi e le opere oggetto dell’Accordo di Programma saranno sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale o Regionale, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 4/2008.

 


 

* Leggasi art. 18

ART. 19* – MONITORAGGIO    

Il monitoraggio si realizza attraverso la verifica sia dello stato di avanzamento dei lavori, che degli effetti ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia di VAS.

Il Comitato di Sorveglianza di cui all’articolo 16 del presente Accordo verifica lo stato di attuazione della progettazione e, successivamente, degli interventi, con particolare riferimento alle performance ambientali; verifica il conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Programma, anche mediante report basati sul monitoraggio ambientale; dà seguito alle indicazioni derivanti dall’attività di monitoraggio ambientale prevedendo, nel caso emergessero aspetti critici, le eventuali azioni correttive.

Dei risultati dell’attività di monitoraggio sarà data adeguata informazione e divulgazione.

** Leggasi art. 19

 


ART. 20** – CONTRIBUZIONI FINANZIARIE    

I finanziamenti integrativi a carico della tariffa verranno corrisposti solo dopo l’esaurimento delle proprie risorse disposte al riguardo.

Tutti gli interventi previsti nel presente Accordo ancorché stimati in maniera adeguata, potranno presentare, in fase di esecuzione, differenze in più o in meno rispetto al preventivato.

A tale scopo è stata accantonata una somma per imprevisti, coordinamento e gestione dell’Accordo di Programma, che sarà gestita dalla Regione del Veneto.

L’Ente che in fase esecutiva dovesse riscontrare costi superiori al preventivato dovrà sottoporne richiesta per l’eventuale approvazione e conseguente copertura finanziaria al Comitato di sorveglianza di cui all’art. 16.


A consuntivo di ciascun intervento programmato, verrà verificata l’effettiva spesa rispetto al preventivo, gli eventuali risparmi dovranno essere resi alla Regione del Veneto.

A tal motivo, il finanziamento verrà erogato al 90% e saldato con la presentazione del resoconto finale dell’investimento realizzato.

Su richiesta dell’Ente interessato, tale importo potrà essere svincolato dietro presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo. 

* Leggasi art. 20

 


ART. 21* – RATIFICHE    

Il presente Accordo, qualora necessario, sarà ratificato, secondo le rispettive procedure stabilite, dagli organi deliberanti dei vari soggetti sottoscrittori.

Gli atti di ratifica saranno prontamente notificati al Commissario Delegato per l’emergenza dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.

 

 

Il presente Atto viene sottoscritto in unica copia originale, che rimane agli atti della Regione del Veneto.

Una copia sottoscritta del presente atto sarà notificata a tutti i soggetti sottoscrittori.

 

Venezia, 31 Marzo 2008

 

  1. Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia                     F.to   Roberto Casarin

 

  1. Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

                                               F.to Gianfranco Mascazzini


 

  1. Regione del Veneto                             F.to  Giancarlo Galan

 

  1. Magistrato alle Acque di Venezia         F.to     Maria Giovanna
  2. Provincia di Venezia                            F.to Davide Zoggia

 

  1. Comune di Venezia                             F.to Massimo Cacciari

 

  1. Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto            F.to   Mariano Carraro
  2. Autorità Portuale di Venezia                F.to Giancarlo Zacchello

 

  1. Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta     F.to Alvise Carretta

 

10.        Syndial                              SI ESPUNGE

 

  1. San Marco Petroli                                F.to  Amm. Perale

 

  1. Terna                                                  F.to  Gianni Armani

 

  1. ENEL Distribuzione Spa                     F.to Mauro Calzati

 

Sottoscritto da S.I.F.A. S.c.p.a. in data 29/01/2009 

F.to Pier Alessandro Mazzoni

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub lettera “A1”: Riepilogo generale costi degli interventi e tariffa conferimento;

Allegato sub lettera “A 2”: Quadro economico finanziario

Allegato sub lettera “B”: Programma temporale degli interventi.

Allegati sub lettera “C”: Cartografie

  • Tav. 01 Planimetria generale
  • Tav. 02 Planimetria generale viabilità
  • Tav. 03 Planimetria generale e di dettaglio Area “23 ha”
  • Tav. 04 Vallone Moranzani – Impianto di smaltimento definitivo
  • Tav. 05 Intervento linee elettriche
  • Tav. 06 Sistemazione idraulica dei bacini di Chirignago – Cà Emiliani e Malcontenta – Stato attuale e di progetto
  • Tav. 07 Ricomposizione ambientale del Vallone Moranzani – Planimetrie generale
  • Tav. 08 Prco del Lusore – Planimetria
  • Allegato sub lettera “D”: Rapporto Ambientale

 

 

 

 

Galan

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