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Bur n. 36 del 01 maggio 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 51 del 17 marzo 2009

Individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della Regione del Veneto per l'anno 2009, ai sensi del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dirigente

Visto il Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni che demanda alle Regioni il compito di provvedere, annualmente, all’individuazione delle zone idonee e/o non idonee alla balneazione, all’inizio e/o per l’intera durata del periodo di campionamento, sulla base dei risultati delle analisi ed eventuali ispezioni effettuate nell’anno precedente dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, nell’ambito di appositi programmi di monitoraggio predisposti dalle stesse Regioni;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3003 del 4 agosto 1998, con la quale sono stati, tra l’altro, trasferiti all’Arpav gli adempimenti previsti dal Dpr n. 470/1982 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all’adozione dei provvedimenti finali, così come specificato nella Convenzione stipulata in data 2 ottobre 1998 tra i suddetti Enti;

Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 219 del 17 dicembre 2008 recante ”Individuazione delle zone idonee, e non idonee (ossia da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l’anno 2009, ai sensi del Dpr n. 470/1982 e successive modificazioni e integrazioni”;

Vista la proposta dell’Arpav, pervenuta con nota di prot n. 33171 del 16/03/2009 ed avente ad oggetto “Individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della Regione del Veneto per l’anno 2009, ai sensi del Dpr 8 giugno 1982 n. 470/1982 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il monitoraggio delle acque di balneazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione, essendo compreso tra i compiti istituzionali dell’Arpav, così come definiti nella convenzione con la Regione, approvata con la già citata Deliberazione n. 3003/1998;

Ritenuto pertanto di far propria la predetta proposta dell’Arpav al fine di ottemperare per l’anno 2009 al dettato del Dpr n. 470/1982 e successive modificazioni e integrazioni

Decreta

  1. di individuare per l’anno 2009 le zone di balneazione e le zone di non balneazione (ossia da vietare alla balneazione) ricadenti nella Regione del Veneto, così come indicato rispettivamente nelle tabelle n. 1 e 2 e n. 3 e 4 di cui all’allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  2. di dare attuazione per l’anno 2009 al programma regionale di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto, avvalendosi delle competenti strutture dell’Arpav, così come illustrato nelle tabelle dal n. 5 al n. 9 di cui all’allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, dando nel contempo atto che il monitoraggio stesso non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione;
  3. di inviare copia del presente Decreto, entro e non oltre il 31 marzo 2009, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni costieri interessati e all’Arpav, per l’esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza.

Fior

(seguono allegati)

ALLEGATO A al DTA n. 51 del 17 marzo 2009_215019.pdf
ALLEGATO A al DTA n. 51 del 17 marzo 2009_TABELLA2_215019.pdf
ALLEGATO A al DTA n. 51 del 17 marzo 2009_TABELLA4-5_215019.pdf
ALLEGATO A al DTA n. 51 del 17 marzo 2009_TABELLA9_215019.pdf

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