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Bur n. 97 del 25 novembre 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 308 del 10 novembre 2008

Recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Proroga al 14 febbraio 2009 del termine per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Il Presidente

Premesso che il recepimento degli impegni e dei vincoli connessi alle norme nazionali e regionali di applicazione della Direttiva Nitrati, sia dal punto di vista amministrativo che agronomico-gestionale, ha innescato un percorso particolarmente complesso di adeguamento ad una disciplina di recente introduzione e l’avvio degli adattamenti strutturali e gestionali da parte degli allevamenti;

Considerato che sono stati coinvolti in uno sforzo di notevole impegno tutti gli attori della filiera agro-zootecnica; oltre agli agricoltori, infatti, sono costantemente intervenuti con la loro azione – nell’ambito delle rispettive competenze – le Pubbliche Amministrazioni, le Organizzazioni degli agricoltori, degli allevatori e dei produttori zootecnici, i tecnici agricoli, gli Istituti di ricerca e sperimentazione, ecc.;

Atteso che la predisposizione delle disposizioni amministrative specifiche, la loro traduzione in procedure operative, la capillare divulgazione di una corretta informazione, hanno richiesto l’impegnativa mobilitazione di risorse finanziarie, professionali e umane delle Istituzioni e dei soggetti privati interessati, a cui ha fatto parallelamente riscontro un impegno altrettanto considerevole da parte delle aziende agricole;

Preso atto che queste ultime hanno dovuto adattare e, in molti casi, modificare standard organizzativi che negli anni erano stati indirizzati verso una massimizzazione dell’efficienza produttiva, nonché alla massima valorizzazione dei fattori di produzione aziendali, al fine di poter restare sul mercato con prodotti di qualità economicamente remunerativi;

Dato atto che, nel periodo intercorso tra la prima adozione delle norme regionali di recepimento della Direttiva Nitrati ed il riconoscimento della conformità della disciplina nazionale al dettato comunitario – avvenuta con l’archiviazione, da parte della Commissione Europea, della procedura di messa in mora dell’Italia dello scorso 5 giugno 2008 – ha visto un’attiva adesione del comparto agro-zootecnico, che difficilmente poteva essere maggiore di quanto finora registrato;

Considerato, tuttavia, che proprio per l’impatto così rilevante che le norme comunitarie in materia hanno prodotto anche sul mondo agricolo del Veneto, numerosi aspetti attuativi ed alcune rilevanti problematiche che si sono manifestate nello svolgersi degli avvenimenti hanno richiesto l’avvio di interventi che necessitano di tempi congrui per il loro completamento e perfezionamento;

Rilevato che anche alcune disposizioni di applicazione delle norme comunitarie hanno richiesto un periodo di analisi per la loro corretta interpretazione e concreta attuazione, così che gli allevatori hanno potuto disporre di un chiaro quadro normativo, in base al quale adottare le opportune strategie ed i necessari interventi di adeguamento strutturale e/o gestionale, solo in tempi recenti;

Considerato che gli stessi interventi sulle strutture aziendali, così come la ricerca di adeguate superfici agricole che consentano il rispetto del rapporto tra azoto utilizzato e disponibilità di terreno necessario alla distribuzione degli effluenti, hanno comportato per gli allevatori la realizzazione di nuovi progetti aziendali e l’instaurazione di rapporti di concessione riguardo agli appezzamenti non in gestione diretta sui quali poter distribuire gli effluenti zootecnici;

Atteso che, di conseguenza, nel considerare del tutto positivi i risultati ad oggi raggiunti dai soggetti pubblici e privati, oltre che l’impegno profuso per il recepimento della nuova disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, si ritiene necessario assecondare, con un termine di scadenza opportuno, il completo compimento del percorso tecnico e amministrativo previsto dalle norme nazionali e regionali;

Preso atto che, nel corso del mese di ottobre, si sono verificati ripetutamente rallentamenti e blocchi del sistema informativo che, di fatto, hanno reso difficoltosa l’attività di implementazione di tutti i dati e le informazioni richieste per la compilazione delle comunicazioni mediante l’applicativo software specificamente dedicato, creando un significativo disagio agli operatori;

Considerato che, sulla base degli incontri con i rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori e produttori zootecnici avvenuti il 3 novembre us, è stato espresso un incoraggiamento ad un ulteriore coordinamento tra i soggetti interessati al fine di attivare forme di gestione e trattamento interaziendale e comprensoriale degli effluenti di allevamento, anche avvalendosi eventualmente delle procedure già definite dalla specifica disciplina regionale e dell’ulteriore periodo di tempo necessario allo scopo, che viene stabilito con il presente decreto;

Preso atto dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento individuati dalle disposizioni regionali di recepimento del Dm 7 aprile 2006 e che, pertanto, l’attività di spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche è soggetta ad un periodo di blocco – comunque diversificato a seconda della tipologia di effluente e della vulnerabilità del sito – che permarrà almeno fino al 15 febbraio 2009;

Rilevato che, di conseguenza, il periodo di divieto di spandimento consentirà agli operatori di portare a compimento gli ultimi passi del procedimento amministrativo, senza alcuna ripercussione sulle loro attività e senza disattendere le disposizioni in parola;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, di individuare una differente scadenza per il completamento – da parte dei soggetti interessati – della presentazione alle Province delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione agronomica, posticipando alla data ultima del 14 febbraio 2009 il termine attualmente fissato all’11 novembre 2008 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 256 del 12 settembre 2008, successivamente ratificato con la Dgr n. 2638 del 23 settembre 2008;

Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi e impegni per l’anno 2008 individuati dall’applicazione del regime di Condizionalità di cui al regolamento (Ce) n. 1782/2003, con la Dgr 18 dicembre 2007, n. 4086 e la Dgr 8 agosto 2008, n. 2219;

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Vista la direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/ 201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

Vista la Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del Dm 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

Vista la Dgr 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del Dm 7 aprile 2006”;

Vista la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, “Dgr 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

Vista la Dgr 20 novembre 2007, n. 3659, “Applicazione regionale della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle Comunicazioni e dei Pua alle Amministrazioni provinciale nonché per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti”;

Vista la Dgr 18 dicembre 2007, n. 4086, e le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, relativamente al solo Atto A4, con Dgr 8 agosto 2008, n. 2219;

Vista la Dgr 4 marzo 2008, n. 430 – “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006, “Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali”, in particolare al punto 2 del dispositivo;

Vista la Dgr 6 maggio 2008, n. 893, concernente la cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili;

Vista la Dgr 6 maggio 2008, n. 894, concernente l’utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 14 maggio 2008;

Vista la Dgr 26 maggio 2008, n. 1156, che ha ratificato il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 14 maggio 2008;

Vistala nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2008, protocollo Dcpc-4388, che comunica l’archiviazione delle procedura di infrazione 2006/2163;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 262 dell’8 luglio 2008, concernente le indicazioni operative per la presentazione alle Province di Comunicazione/Pua da parte degli imprenditori avicoli;

Visto il Dpgr n. 256 del 12 settembre 2008, con il quale è stato prorogato il termine ultimo della scadenza per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006;

Vista la Dgr 23 settembre 2008, n. 2368, con al quale la Giunta regionale ratifica, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, articolo 6, comma 1, lettera d), il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 256 del 12 settembre 2008;


Decreta

1.        di prorogare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al 14 febbraio 2009 il termine ultimo per il completamento – da parte delle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali – della documentazione amministrativa ricompresa nella Comunicazione e nel Piano di Utilizzazione Agronomica, da trasmettere alle Province ai sensi dell’articolo 18 del Dm 7 aprile 2006 e delle disposizioni regionali di applicazione;

2.        di riconfermare la validità della documentazione non scaduta già in possesso delle Province, concernente i terreni oggetto di spandimento agronomico, sino al termine ultimo indicato al precedente punto 1, fatte salve le limitazioni e le prescrizioni del Dm 7 aprile 2006 e delle relative delibere regionali applicative;

3.        di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;

4.        di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Galan

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