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Bur n. 88 del 24 ottobre 2008


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA GENIO CIVILE DI VICENZA n. 208 del 30 settembre 2008

Concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione di energia elettrica dalla Valle Malunga in Comune di Valli del Pasubio (VI) assentita alla Ditta Frau S.p.a di Carrè (VI). Pratica n. 233/LE. Decreto di subentro e proroga per l'attuazione delle opere.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

Art. 1 - di accogliere l'istanza relativa alla cessione della derivazione con subentro della Società Vibe Srl - C.F. e P.IVA 00548840289 con sede in Grantorto (PD), Via Monte Oliveto n. 7/A, che viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla Valle Malunga in Comune di Valli del Pasubio (VI), per moduli medi 1,80 e massimi 4,00 d’acqua, atti a produrre sul salto di mt. 327,50 la potenza nominale media di Kw 577,94, in precedenza assentita alla Ditta Frau S.p.a, con decreto n. 21 del 14.07.1989, della durata di anni 30 decorrenti dalla data del medesimo decreto e pertanto scadenti il 13.07.2019;

Art. 2 - di concedere alla società subentrante, ai sensi del comma 2^ dell’art. 55 del R.D. 1775/1933 una proroga di 3 (tre) anni dalla data del presente decreto per l’attuazione delle opere per derivare e utilizzare l’acqua concessa;

Art. 3 - di subordinare tale proroga alla revisione quale variante della concessione, per armonizzarla con le sopravvenute esigenze ambientali e idrogeologiche, previa nuova istruttoria tecnica secondo le normative in materia ora vigenti e ai sensi dell’art. 49 del R.D. 1775/1933;

Art. 4 - la Società Vibe Srl di Grantorto (PD) deve assumersi l’onere del pagamento di tutti i canoni dovuti ed eventualmente insoluti a termine di legge;

Art. 5 - con il presente provvedimento, la Ditta Vibe Srl si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel disciplinare in data 04.07.1989 n. 876 di repertorio, come modificato dal presente provvedimento;

Art. 6 - Il presente decreto verrà affisso all'Albo di questo Ufficio per gg. 10 decorrenti dalla data di adozione, ciò ai sensi dell'art. 2 della Lr 01.09.1993 n. 43;

Art. 7 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Art. 8 - avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giardinelli

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