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Bur n. 79 del 23 settembre 2008


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 248 del 10 settembre 2008

Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto idrovoro "Paludei di Fratta" in Comune di Oderzo

Il Presidente

Premesso

  • che l’art. 17 della Lr 14 gennaio 2003, n. 3 (legge finanziaria regionale per l’anno 2003) ha stanziato dei fondi destinati ad interventi sulla rete idrografica non principale, autorizzando la Giunta Regionale a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con gli Enti Locali ed i Consorzi di Bonifica interessati;
  • che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 118/Cr del 21.11.2005 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all’art. 17 della Lr 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l’interesse e la partecipazione finanziaria di Enti Locali;
  • che la Giunta Regionale con deliberazione n. 4172 del 30.12.2005 ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l’impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;
  • che con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che l’attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti Locali che cofinanziano l’intervento medesimo;
  • che tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa a “Lavori di rifacimento dell’impianto idrovoro di Paludei di Fratta”;

Visti

  • L’Accordo di Programma sottoscritto il 22 aprile 2008 fra Regione del Veneto, il Comune di Oderzo e il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di rifacimento dell’impianto idrovoro “Paludei di Fratta” in Comune di Oderzo;
  • Le deliberazioni della Giunta del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave n. 26 del 15.05.2006 e del Consiglio Comunale di Oderzo n. 32 del 27/09/2006 che approvano l’accordo di programma relativo alle opere suddette;
  • La nota del Comune di Oderzo prot. n. 13570-2008 del 28 maggio 2008 che attesta che la realizzazione dei lavori di rifacimento dell’impianto idrovoro “Paludei di Fratta” non comportano variazioni agli strumenti urbanistici di cui all’art. 34 comma 5 del Dlgs. 267/2000;

Viste

  • La legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi
  • Il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267
  • La Lr 14 gennaio 2003, n. 3

Decreta

-         È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, e ad ogni effetto di legge, l’Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto, il Comune di Oderzo e il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di rifacimento dell’impianto idrovoro “Paludei di Fratta” in Comune di Oderzo.

Allegato A

Lr 14.01.2003, n° 3 art.17 annualità 2005

Accordo di programma relativo ai lavori di rifacimento impianto idrovoro “Paludei di Fratta” in Oderzo 

L’anno 2008, il giorno 22 del mese di aprile tra le parti sotto nominate: 

Regione del Veneto, rappresentata dall’Assessore Conta arch. Giancarlo, nel seguito Regione;

Comune di Oderzo, rappresentato dal Sindaco Dalla Libera avv. Pietro, nato a Oderzo (Tv) il 29.04.1955, nel seguito Comune;

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, rappresentato dal Presidente Gaiot prof. Sergio, nato a Orsago il 18.04.1956, nel seguito Consorzio. 

Premesso

  • che la Regione del Veneto, con deliberazione n. 118/Cr del 21.11.2005 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all’art. 17 della Lr 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l’interesse e la partecipazione finanziaria di Enti Locali;
  • che la Regione del Veneto con deliberazione n. 4172 del 30.12.2005, ha approvato il programma di interventi citato ed ha assunto l’impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;
  • che, con lo stesso provvedimento, è stato altresì disposto che l’attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti Locali che cofinanziano l’intervento medesimo;
  • che tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa a “Lavori di rifacimento impianto idrovoro Paludei di Fratta”;
  • che il Comune di Oderzo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2006, ha dichiarato la propria disponibilità a co-finanziare per l’importo indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale n. n. 4172 del 30.12.2005 le opere di cui trattasi. 

Quanto sopra premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue: 

1. Finalità

Il presente accordo costituisce atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte alla soluzione delle problematiche afferenti le opere idrauliche di rifacimento dell’impianto idrovoro Paludei di Fratta.

Scopo dell’accordo è quello di realizzare l’intervento previsto dal programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, cofinanziato dalla Regione del Veneto con i fondi di cui all’art. 17 della Lr 3/2003, e dal Comune di Oderzo.

2. Individuazione degli interventi

Per risolvere i gravi problemi di natura idraulica che affliggono l’area in questione, risulta necessario, come indicato nel programma suddetto, realizzare lavori urgenti di rifacimento dell’impianto idrovoro “Paludei di Fratta” ed opere idrauliche connesse alla rete.

3. Costi e copertura economica

Per la realizzazione delle opere idrauliche in questione risulta necessaria una copertura finanziaria pari ad € 1.200.000,00.

La copertura di tale spesa viene prevista sulla base del seguente schema:

Regione del Veneto                  €    600.000,00                  =

Comune di Oderzo                  €    600.000,00                  =

                  SOMMANO                  € 1.200.000,00              =

4. Progettazione delle opere

Alla progettazione dei lavori in argomento provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Per le attività di cui sopra il Consorzio di Bonifica potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute con le modalità di cui alla Lr 27/03 e potranno essere riconosciute anche le spese per proprio personale, purché adeguatamente rendicontate.

Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari.

Il Comune provvederà al rilievo plani - altimetrico della rete delle acque bianche di tutta l’area industriale e renderà disponibile la propria struttura tecnica per eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie allo scopo del progetto. Lo stesso Comune renderà gratuitamente disponibili le aree, peraltro già in proprietà, sulle quali realizzare l’impianto e le opere di collegamento stradale.

Ciascuno dei soggetti sopra indicati provvederà, inoltre, a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle funzioni ad essi affidate.

5. Approvazione del progetto

Il progetto sarà approvato, con le modalità indicate nei propri statuti, dal Consorzio e dal Comune.

Il progetto definitivo dovrà quindi essere trasmesso alla Regione per l’approvazione, che avverrà con decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo.

6. Appalto e realizzazione dei lavori

All’appalto e alla direzione dei lavori provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

7. Nomina Collaudatore

Alla nomina del Collaudatore, ove previsto dalla normativa vigente, provvederà la Regione del Veneto.

8. Modalità di pagamento

Ai sensi della Lr 27/2003, i pagamenti saranno effettuati in corrispondenza alla redazione degli stati di avanzamento lavori. Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato, a favore del Consorzio di Bonifica, per il 50% dalla Regione del Veneto e per il 50% dal Comune di Oderzo.

9. Durata dei lavori

I lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla data del decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo.

10. Disposizioni varie

Con il presente accordo di programma le parti convengono, altresì:

  • che le opere che verranno realizzate resteranno in consegna per la gestione e manutenzione al Consorzio di Bonifica secondo le vigenti norme in materia;
  • che le varianti alle opere di progetto che eccedessero il limite del 20% di cui alla Lr 27/03 dovranno essere preventivamente concordate tra Regione, Comune e Consorzio.

11. Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma

Per la vigilanza sull’esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art. 34 del Dlgs. 267/2000 comma 7, viene costituita una Commissione formata da un rappresentante di ciascun Ente e presieduta dal rappresentante della Regione.

Ove la Commissione accerti il mancato rispetto degli impegni assunti dai soggetti partecipanti con la sottoscrizione del presente accordo, provvederà a darne comunicazione tempestiva al Presidente della Regione del Veneto il quale potrà disporre la surroga nei confronti del/i soggetto/i indipendente/i, come previsto dall’art. 34 del Dlgs. 267/2000 comma 2.

12. Pubblicazione

Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bur ai sensi dell’art. 27 della L. 142/1990. 

Galan

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