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Bur n. 71 del 26 agosto 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 453 del 28 luglio 2008

Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale.

Il Dirigente

Visto il “ Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” della Commissione Europea 12 gennaio 2000

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002;

Visti i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Dpr 327/1980 109/1992 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Dgr 2016/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 109/1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e contabilità della Regione

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 che detta “Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Dgr 1892 del 8 luglio 2008 “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale”;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, art. 28, 2° comma, che demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta regionale e la Dgr del 29 settembre 2000, n. 3157, applicativa della Lr n.1/1997;

Vista la Dgr del 8 febbraio 2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

Vista la Legge regionale 11 giugno 1991, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto del refuso di stampa all’allegato A, articolo 2, comma 5 della Dgr 8 luglio 2008, n. 1892, “Ambito di vendita - presso su aree pubbliche nel territorio della provincia in cui è ubicato il laboratorio di produzione e provincie contermini, comunque in ambito Regionale” che rendeva incompleta la frase e di conseguenza difficile l’interpretazione;

Ritenuta regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta

di sostituire l’articolo 2, comma 5, dell’allegato A, della Delibera della Giunta regionale del 8 luglio 2008, n. 1892 con il seguente comma:

5.      Ambito di vendita - presso il punto vendita delle aziende di produzione e su aree pubbliche nel territorio della provincia in cui è ubicato il laboratorio di produzione e provincie contermini, comunque in ambito Regionale.

Vio

(La deliberazione indicata nel dispositivo del presente decreto è pubblicata nel presente Bollettino, ndr).

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