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Bur n. 44 del 27 maggio 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 114 del 14 maggio 2008

Recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Il Presidente

Premesso che la Commissione Europea, con nota del 10 aprile 2006, prot. n. 2006/2163 C(2006) 1358, concernente la “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”, ha comunicato all’Italia l’obbligo di dare risposta alle dettagliate osservazioni relative alla mancata applicazione, da parte dello Stato membro, degli articoli 3 e 5 della direttiva 91/676/Cee (Direttiva Nitrati) e, nel contempo, ha chiesto che venisse adeguata la disciplina attuativa delle Regioni, ai fini del completo recepimento di quanto fissato dalla direttiva a livello nazionale;

Considerato che un mancato adeguato riscontro alle osservazioni formulate può tutt’ora motivare il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, con l’avvio della procedura di infrazione formale, nonché la sospensione dei pagamenti degli aiuti comunitari relativi al primo e secondo pilastro della Pac;

Atteso che, per la Regione del Veneto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata disciplinata con le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439, che hanno recepito e dato applicazione ai criteri generali fissati dal decreto ministeriale 7 aprile 2006;

Considerato che con le sopra citate deliberazioni, pertanto, sono state individuate le necessarie modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori del Veneto debbono attenersi sia all’interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone, definendo, nel contempo, le scadenze temporali per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti ai requisiti richiesti dal decreto ministeriale;

Considerato inoltre che con la deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, era stato individuato nel 31 dicembre 2007 il termine per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (Pua) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali;

Dato atto che la successiva deliberazione 20 novembre 2007, n. 3659, ha inoltre introdotto il criterio di integrazione graduale della documentazione amministrativa ricompresa nella Comunicazione e nel Piano di Utilizzazione Agronomica, in modo tale da consentire alle imprese zootecniche di disporre di tempi congrui per adottare progressivamente gli opportuni adeguamenti gestionali e strutturali. Al riguardo, era stato previsto nel 15 maggio 2008 il termine entro il quale completare le informazioni essenziali contenute nella Comunicazione “preliminare” già presentata entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che, dalla data di adozione dei sopra citati provvedimenti per lo spandimento ai fini agronomici dei letami e dei liquami zootecnici, durante la predisposizione e presentazione alle Province delle Comunicazioni e dei Pua sopra richiamati, si sono manifestate alcune oggettive e rilevanti criticità gestionali, in ambito aziendale, interaziendale e a livello territoriale, in ordine a:

­            scarsa propensione – da parte delle aziende non zootecniche – a concedere i terreni in asservimento, motivata sia dalla diffidenza che generalmente gli agricoltori concedenti manifestano nel sottoscrivere impegni burocratici in tal senso, sia dal comportamento rigoroso che la normativa di recente introduzione esige;

­            necessità di tempi di messa in opera ed entrata in funzione dei nuovi impianti di trattamento per la valorizzazione energetica e/o combustione degli effluenti;

­            necessità di adeguati tempi tecnici e amministrativi per la realizzazione di forme di gestione associata degli effluenti, orientate sia ai sistemi di depurazione spinta degli effluenti stessi, sia al loro trattamento ai fini energetici;

­            recente designazione di nuove ed estese zone vulnerabili ai nitrati per alcuni territori dell’ambito collinare e montano del Veneto, avvenuta nel luglio 2007;

­            necessità di affinare lo studio dei parametri riguardanti i contenuti in azoto e i volumi degli effluenti prodotti da alcune categorie di animali, quali gli avicoli, che, in applicazione dell’allegato 1 del Dm 7.4.2006, risultano essere non coerenti con i quantitativi realmente originati nei moderni sistemi di allevamento;

­            concomitanza, alla medesima data del 15 maggio 2008, della scadenza per la presentazione di migliaia di domande relative al primo e secondo pilastro della Pac da parte della Organizzazioni Professionali Agricole chiamate a predisporre le Comunicazioni in argomento;

Dato atto del considerevole impegno amministrativo e gestionale a tutt’oggi sostenuto, sia da parte degli imprenditori agricoli, sia da parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, per dare applicazione della Direttiva e per dare soluzione alle problematiche sopra evidenziate;

Ritenuto che per raggiungere le finalità sopra esposte debbano essere adottate appropriate soluzioni tecniche e modelli gestionali innovativi, non solamente nell’ambito aziendale, ma anche a livello di “sistema territoriale” integrato agro-zootecnico, prevedendo il coinvolgimento di Enti pubblici e organismi associativi;

Atteso che talune importanti soluzioni operative individuate al fine di risolvere il problema delle eccedenze nella produzione di azoto in alcune aree del Veneto sono attualmente in avanzata fase di realizzazione e diverranno gradualmente operative in un breve lasso di tempo, quali, ad esempio:

­            forme associate di trattamento e trasferimento ad altri siti dei materiali processati;

­            soluzioni logistiche per il trasporto su suoli agricoli a scarso contenuto di sostanza organica;

­            accordi tra Enti pubblici e privati per un “coordinamento” degli interventi al livello territoriale locale;

­            ulteriori contributi tecnico-scientifici a supporto della definizione di parametri da applicare a livello aziendale, più adeguati ai sistemi di allevamento praticati in Veneto.

Considerato che la non ancora avvenuta conclusione dell’istruttoria di conformità ai principi comunitari delle disposizioni nazionali e regionali applicative della Direttiva Nitrati da parte degli Uffici della Commissione Europea, comporta in capo agli agricoltori un’alea di incertezza, motivata principalmente all’impossibilità di conoscere con esattezza la superficie complessiva dei terreni di cui è necessario disporre per rispettare i limiti di spandimento di azoto zootecnico imposti dalla Direttiva, poiché potrebbe essere prescritto un ulteriore incremento delle zone ad oggi designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola in ambito regionale;

Confermata la necessità del rispetto, nella gestione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali e/o della loro valorizzazione energetica, dei vincoli ambientali già stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti, in linea con le disposizioni della direttiva 91/676/Cee, tenendo altresì in considerazione l’evoluzione della normativa ambientale nazionale, intervenuta da ultimo con l’approvazione del Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

Ravvisata l’esigenza e l’urgenza di rideterminare nel 15 settembre 2008 la scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa alla Comunicazione “preliminare” già trasmessa alle Province, ai sensi della Dgr n. 3659/2007, da parte delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali;

Vista la direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell’articolo 37;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

Vista la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

Vista la Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del Dm 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

Vista la Dgr 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del Dm 7 aprile 2006”;

Vista la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, “Dgr 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

Vista la Dgr 20 novembre 2007, n. 3659, “Applicazione regionale della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle Comunicazioni e dei Pua alle Amministrazioni provinciale nonché per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti”;

Vista la Dgr 18 dicembre 2007, n. 4086, “Recepimento del decreto ministeriale n. 13286 del 18.10.2007 in materia di condizionalità per l’anno 2008”;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Dgr 4 marzo 2008, n. 430 – “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali”, in particolare al punto 2 del dispositivo;

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n.12, come modificato dall’articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n.27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. D) del citato articolo 6 della legge regionale n.27/1973,

Decreta

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire nel 15 settembre 2008 il termine ultimo per il completamento – da parte delle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali – della documentazione amministrativa ricompresa nella Comunicazione e nel Piano di Utilizzazione Agronomica, da trasmettere alle Province ai sensi dell’articolo 18 del Dm 7 aprile 2006 e delle disposizioni regionali di applicazione;
  3. di riconfermare la validità della documentazione non scaduta già in possesso delle Province, concernente i terreni oggetto di spandimento agronomico, sino al termine ultimo indicato al precedente punto 2, fatte salve le limitazioni e le prescrizioni del Dm 7 aprile 2006 e delle relative delibere regionali applicative;
  4. di dare atto che, a seguito della modifica normativa intervenuta con il Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, potranno essere indicate nelle Comunicazioni di cui all’articolo 18 del Dm 7 aprile 2006 anche le utilizzazioni dei sottoprodotti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera p) e all’articolo 185 del Dlgs. n. 152/2006, come modificati dal Dlgs. n. 4/2008;
  5. di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Galan

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