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Bur n. 38 del 06 maggio 2008


Materia: Affari legali e contenzioso

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER AGRICOLTURA n. 134 del 21 aprile 2008

Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori.

Il Dirigente

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Dato atto che, a seguito del recepimento da parte dell’Italia della direttiva 91/676/CEE e conseguentemente all’introduzione dei relativi obblighi intervenuta con le successive norme nazionali e regionali attuative, gli agricoltori sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di carattere amministrativo e a mettere in atto, nell’ambito delle loro aziende e delle loro attività, i necessari adeguamenti gestionali e strutturali;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, “Testo unico delle leggi sanitarie - Dell’igiene del suolo e dell’abitato”;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 - “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2006, n. 12541, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005”;

Vista la Dgr 20 febbraio 2007, n. 338, “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006”;

Vista la Dgr 20 febbraio 2007, n. 339, “Recepimento del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 in materia di condizionalità”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439, “Dgr 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2007, n. 3659, “Applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti”;

Vista la Dgr 18 dicembre 2007, n. 4086, “Recepimento del decreto ministeriale n. 13286 del 18.10.2007 in materia di condizionalità per l’anno 2008”;

Ritenuto di dover dare dettaglio ad alcuni aspetti applicativi e di controllo relativi alla tipologia dei “piccoli allevamenti di tipo familiare”, alle disposizioni concernenti gli animali allevati allo stato semibrado e di fornire alcune diposizioni integrative alla Dgr n. 2495/2006, nonché alla Dgr n. 2439/2007;

Preso atto altresì dell’urgenza di fornire le precisazioni e le rettifiche del testo della Dgr n. 2495/2006 e della Dgr n. 2439/2007, laddove siano stati riscontrati errori formali o che possano indurre ad errate interpretazioni delle disposizioni normative adottate;]

Decreta

1) di precisare la definizione “piccoli allevamenti di tipo familiare” di cui alla lettera q), comma 1 dell’articolo 2 della Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, correggendo l’errore materiale - intercorso in fase di stesura del testo della deliberazione medesima - con il testo seguente:

“piccoli allevamenti di tipo familiare”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;

2) di chiarire che, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, i “piccoli allevamenti di tipo familiare”, così come definiti al precedente punto 1, devono rispettare almeno:

  1. le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, articolo 233: “le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile”;
  2. le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate:
  • ­ gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;
  • le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l’assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee;
  • ­ l’esonero dei ricoveri dall’obbligo della concimaia nel caso di allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n. 1265/1934);

3)        di precisare che, per allevamento allo stato “semibrado”, deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda:

  1. la permanenza all’aperto degli animali per l’intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
  2. l’assenza di stabulazione degli animali in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni (latte, lana, uova, ecc.);
  3. la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell’animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;
  4. la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

Quanto sopra specificato vale anche ai fini dell’interpretazione delle indicazioni recate dal capitolo “Precisazioni all’articolo 7”, paragrafo 5. “Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado”, allegato A alla Dgr n. 2439/2007.

Si precisa, altresì, che le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora non si ricada nella fattispecie di “piccolo allevamento di tipo familiare”, devono essere gestite nel rispetto dei limiti massimi del quantitativo di azoto da effluente apportato dagli animali, stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 (quantitativi intesi come media aziendale: 170 kg di azoto/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati; 340 kg di azoto/ha/anno per le zone non vulnerabili ai nitrati).

La prescrizione riportata all’ultimo capoverso del paragrafo 5. “Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado”, ove si prevede che “Sono assimilabili ai paddock, e pertanto sono soggette ai medesimi vincoli anche le eventuali superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado, nonché gli eventuali spazi all’aperto racchiusi completamente da recinzioni e/o reti ed utilizzati per gli allevamenti avicoli”, va riferita ai limiti del quantitativo massimo di azoto apportato ai suoli interessati, e non alla necessità di impermeabilizzare tutte le superfici sulle quali sono presenti gli animali allo stato semibrado o all’obbligo della rimozione periodica delle deiezioni palabili e del convogliamento della frazione liquida;

4) di precisare che gli assetti colturali che prevedono, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio di cui al comma 3 dell’articolo 24 della Dgr n. 2495/2006, la presenza di pascoli, prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, non richiedono la presenza concomitante di tutte le suddette tipologie di colture. È sufficiente che sia assicurata, per una superficie minima del 20% della SAU aziendale - così come previsto dall’allegato A alla Dgr n. 2439/2007, capitolo “Precisazioni all’articolo 24”, paragrafo 1 - la presenza di una sola di tali tipologie di colture, in considerazione della copertura del suolo che queste assicurano nel periodo invernale, durante il quale è applicato il divieto di spargimento degli effluenti di allevamento.

Il testo del comma 3 dell’articolo 24 della Dgr n. 2495/2006 è pertanto il seguente:

“3. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni”.

5) di precisare che, per “vasche o concimaie coperte o chiuse” devono intendersi tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma “stabile” da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l’assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture, devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori;

6) di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale, affinché possano disporne anche ai fini della massima diffusione presso gli operatori agricoli.

 De Gobbi

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