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Bur n. 9 del 29 gennaio 2008


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER AGRICOLTURA n. 12 del 17 gennaio 2008

Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Titolo III. Utilizzazione agronomica delle acque reflue. Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, allegato A. Capitolo “Precisazioni all’articolo 14 ‘Stoccaggio delle acque reflue’ dell’allegato A alla Dgr n. 2495/2006.”. Modifica Tabella 4.

Il Dirigente

Dato atto che, a seguito del recepimento da parte dell’Italia della direttiva 91/676/CEE e conseguentemente all’introduzione dei relativi obblighi intervenuta con le successive norme nazionali e regionali attuative, gli agricoltori sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di carattere amministrativo e a mettere in atto, nell’ambito delle loro aziende, i necessari adeguamenti gestionali e strutturali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

Preso atto delle osservazioni trasmesse, anche in via informale, alla Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura da parte degli operatori agricoli, delle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori e dei singoli produttori vitivinicoli del Veneto, nonché dei tecnici esperti del settore, in merito ad aspetti delle norme sopra indicate che possono essere ulteriormente precisati con un provvedimento dirigenziale;

Atteso che, con la scadenza del 31 dicembre 2007, i produttori di effluenti zootecnici ed i produttori che effettuano la trasformazione di materie prime con processi dai quali originano acque reflue che possono essere utilizzate a fini agronomici erano tenuti alla presentazione delle Comunicazioni di cui alle Dgr n. 2495/2006, Dgr n. 338/2007, Dgr n. 2439/2007 e Dgr n. 3659/2007, eventualmente anche in forma semplificata “preliminare”;

Preso atto che la stessa Dgr n. 3659/2007 ha disposto l’obbligo dell’integrazione documentale delle suddette Comunicazioni entro il termine ultimo del 15 maggio 2008;

Considerato che la Dgr n. 2439/2007, secondo quanto previsto dall’allegato A, ha dato facoltà al Dirigente regionale competente “…al fine consentire l’adeguamento delle tabelle, dei prospetti e della modulistica alle eventuali necessità derivanti dal progresso tecnico-scientifico nonché dell’evoluzione giurisprudenziale in materia…di apportare i necessari aggiornamenti agli allegati al presente provvedimento, ferma restando la successiva notifica ai Ministeri interessati”;

Acquisito, in data 13 dicembre 2007, il contributo tecnico di ARPAV che, relativamente alla rideterminazione dei volumi delle acque reflue prodotte nel corso delle lavorazioni enologiche, individua dei parametri quantitativi più ridotti rispetto a quelli indicati dall’allegato A alla Dgr n. 2439/2007;

Ritenuto che per la presentazione della documentazione amministrativa da parte dei produttori e/o utilizzatori dei reflui aziendali provenienti dalle lavorazioni enologiche sia necessario e urgente precisare taluni aspetti determinati con la Dgr n. 2439/2007;

Decreta

1)        di approvare la modifica della Tabella 4 dell’allegato A alla Dgr n. 2439/2007 e di disporne la sostituzione con la tabella seguente:

PROVENIENZA

ACQUE REFLUE PRODOTTE

m3 / q di prodotto lavorato

CONTENUTO IN AZOTO

kg / m3 di acqua reflua

Settore vitivinicolo: reflui da cicli produttivi o lavaggio impianti enologici

(con riferimento al vino lavorato)

0,02 – 0,21

0,2 – 0,3

Caseificio

0,1 – 0,5

0,1 – 0,2

Tabella 4

 

 

2)        di disporre affinché i parametri indicati nella Tabella 4, così come sostituita al punto precedente, siano immediatamente adottati nell’ambito dei documenti procedurali e nelle disposizioni amministrative necessarie alla presentazione delle Comunicazioni alle Province per l’utilizzazione delle acque reflue, ai sensi delle norme nazionali e della Dgr n. 2495/2006, della Dgr n. 2439/2007 e della Dgr n. 3659/2007;

3)        di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale.

De Gobbi

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