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Bur n. 4 del 11 gennaio 2008


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 613 del 27 dicembre 2007

Influenza aviaria. Misure sanitarie a seguito di positività sierologica per sottotipo H5.

Il Dirigente

Vista la Delibera Giunta regionale 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56;

Visto il Dpr 15 novembre 1996, n. 656;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di e radicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

Considerato che il campione prelevato nell’ambito del piano nazionale di monitoraggio ha dato esito sierologico positivo per il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in data 21 dicembre 2007, senza peraltro che sia stata rilevata nei volatili sintomatologia riferibile alla malattia;

Considerato che l’azienda in cui è stata rilevata tale positività sierologica è a carattere rurale e non commercializza animali vivi;

Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Vista la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Ritenuto indispensabile procedere all’applicazione di adeguate misure restrittive nelle aree territoriali a rischio di infezione;

Ritenuto necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti nell’area a rischio di infezione;

Sentito il competente Servizio Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche competente in materia;

Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Decreta

Art. 1

A seguito di positività sierologica per il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità, nell’allevamento sito nel comune di Casale di Scodosia, cod. az. 027PD005, sono istituite:

  • una zona di restrizione del raggio 1 Km attorno al focolaio (Allegato 1)
  • una zona di attenzione del raggio di 10 Km attorno al focolaio (Allegato 1)
 Art. 2

Misure da applicare nell’azienda sede di positività sierologica e nella zona di restrizione

1)   abbattimento dei volatili presenti nell’allevamento infetto;

2)   censimento di tutte le aziende commerciali;

3)   sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

4)   ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;

5)   indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con il Crev;

6)   effettuazione — conformemente al manuale diagnostico — di esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali (Allegato 2);

7)   la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all’autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

8)   è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, in deroga a quanto al divieto di cui al presente punto 8) l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di:

  1. pollame da macello;
  2. pollame vivo destinato a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;
  3. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
  4. uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
  5. uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;
  6. uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;vii) uova destinate alla distruzione;

9)      distruzione delle carcasse;

10) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

11) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;

12) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

13) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o da altre norme specifiche;

14) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

15)       non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

Art. 3

Misure da applicare per la zona di attenzione

In tutte le aziende avicole industriali di tacchini da carne, ovaiole per la produzione di uova da consumo, riproduttori e selvaggina presenti nella zona di attenzione, prima di autorizzare la movimentazione degli animali, devono essere effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni) e, dove possibile in base alla taglia e all’età degli animali, virologici (10 tamponi cloacali e 10 tamponi tracheali).

Per lo svolgimento dei campionamenti di cui sopra, le Az-Ulss possono avvalersi dell’aiuto di veterinari Libero Professionisti convenzionati.

Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti i controlli previsti per gli allevamenti ricadenti nella zona di vaccinazione.

Art. 4

Durata delle misure

Le misure di cui al precedente art.2 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e finché l’Autorità regionale — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — sentito il parere dell’IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI.

Art. 5

Ulteriori misure

L’Autorità regionale, anche sentito il parere dell’IZS delle Venezie, può adottare ulteriori misure sanitarie per prevenire la diffusione della malattia.

Art. 6

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225.

Vincenzi

(seguono allegati)

Decreto 613 del 27 dic 2007 - All I mappa_202784.pdf
Decreto 613 del 27 dic 2007 - All II controlli da attuare_202784.pdf

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