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Bur n. 1 del 01 gennaio 2008


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 537 del 04 dicembre 2007

Influenza aviaria a bassa patogenicità. Abrogazione decreto n. 415 del 13.09.2007 “Influenza aviaria a bassa patogenicità Regione Lombardia. Misure di restrizione delle movimentazioni di volatili”.

Il Dirigente

Vista la D.G.R. 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

vista la D.G.R. 508/2007 “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la L. R. 14 settembre 1994, n. 56;

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

visto il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000 “Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria”;

visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

considerato che la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria è nettamente migliorata;

ritenuto comunque necessario proseguire il monitoraggio degli allevamenti avicoli su tutto il territorio regionale;

ritenuto pertanto necessario modificare i provvedimenti adottati, riunendo in un unico documento tutte le misure inerenti il monitoraggio a livello regionale di tale malattia;

sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria ed il Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

Decreta

E’ abrogato il decreto n. 415 del 13 settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Sul territorio della Regione Veneto, ad esclusione della zona sottoposta al Piano di Vaccinazione d’Emergenza (PVE) comprensiva della zona di monitoraggio intensivo, si attua il seguente piano di monitoraggio:

A cadenza trimestrale controlli al macello:

  • Capponi: 5 campioni di sangue;
  • Oche e anatre: 10 campioni di sangue;
  • Struzzi: 5 campioni di sangue o campionamento di tutti gli animali se inferiori a 5.

A cadenza trimestrale controlli in allevamento:

·        Tacchini da carne, riproduttori, selvaggina e galline ovaiole: 10 campioni di sangue;

-         Svezzatori: 10 campioni di sangue. Se nell’azienda sono presenti anatre/oche, vanno prelevati con la medesima cadenza 10 tamponi cloacali;

-         Struzzi: pool di feci fresche.

Art. 3

Nella zona sottoposta al Piano di Vaccinazione d’Emergenza e nella zona di monitoraggio intensivo si applica il programma di campionamento previsto dal Piano stesso.

Art. 4

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende ULSS ed ai Comuni interessati dal presente provvedimento ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Vincenzi

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