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Bur n. 1 del 01 gennaio 2008


Materia: Edilizia ospedaliera

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 233 del 14 dicembre 2007

Modifica accordo di programma ex. Dgrv 133/2003 tra Azienda Ulss n. 8, Comune di Valdobbiadene e Ipab “San Gregorio” per anziani di Valdobbiadene per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale di Valdobbiadene.

Il Presidente

Valutato che con Dgrv n. 740 del 19/03/1999, la Regione Veneto ha provveduto al riordino della rete ospedaliera Regionale, cui è stata data attuazione in sede aziendale, per la parte di competenza, con Delibera del Direttore Generale n. 533 del 27/04/1999.

Considerato che con la succitata deliberazione del Direttore Generale n. 533 si è dato avvio alla riconversione dell’ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene in struttura socio-sanitaria per l’erogazione di attività-servizi extraospedalieri e distrettuali;

Considerato che l’Ulss n. 8, al fine di consentire un’ulteriore riqualificazione ed ottimizzazione dell’ex-sede ospedaliera di Valdobbiadene e di rafforzare l’obiettivo di integrazione delle attività extra-ospedaliere a beneficio della comunità locale, ha inteso procedere con l’attuazione dei seguenti interventi:

a)        concentrazione di tutti i servizi sanitari ed assistenziali di competenza dell’Ulss n. 8 (poliambulatorio, servizi distrettuali, ecc.);

b)        riorganizzazione e messa a norma degli spazi destinati ad accogliere gli ospiti non autosufficienti, la Rsa psichiatrica, il Centro di Salute Mentale e della Comunità terapeutica residenziale.

Valutato che con Dgrv 133 del 31 gennaio 2003 si è dato avvio al procedimento per la stipula di un accordo di programma tra Regione, Ulss 8, Comune di Valdobbiadene finalizzato alla riqualificazione dell’ex. area ospedaliera di Valdobbiadene

Valutato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 8 aprile 2003, n. 428, è stato approvato l’Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Azienda Ulss n 8 di Asolo, Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituti di Soggiorno per Anziani San Gregorio, per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale Guicciardini di Valdobbiadene;

Valutato che, a seguito di valutazioni successive effettuate dalle parti in merito all’originario Accordo di Programma, si è palesata una sostanziale difformità anche progettuale rispetto a quanto originariamente previsto. La volontà di effettuare le modifiche all’accordo di Programma è stata manifestata congiuntamente tanto dagli Istituti San Gregorio, il Comune di Valdobbiadene e l’Azienda Ulss n.8, i quali con nota prot. 3755 del 10 agosto 2007 hanno chiesto l’aggiornamento dell’Accordo di Programma, trasmettendo nel contempo un allegato contenente la bozza delle modifiche.

Valutata altresì la deliberazione n. 40 del 26/09/2007 degli Istituti S. Gregorio con la quale vengono approvate le modifiche dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione del Veneto, Ulss n. 8, Istituti S. Gregorio e Comune di Valdobbiadene;

Valutata la delibera del Consiglio Comunale di Valdobbiadene n. 75 del 2/10/2007 con la quale sono approvate le modifiche dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione del Veneto, Ulss n. 8, Istituti S. Gregorio e Comune di Valdobbiadene;

Valutata altresì la deliberazione n. 973 del 3/10/2007 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8 con la quale vengono approvate le modifiche dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione del Veneto, ULSS n. 8, Istituti S. Gregorio e Comune di Valdobbiadene;

Considerato che con Dgrv 3462 del 30/10/2007 si è dato avvio al procedimento per la modifica dell’accordo di programma, approvando all’allegato A la proposta di modifica e all’Allegato B il testo risultante dal combinato disposto dell’originario accordo di programma con le successive modifiche;

Considerato che in data 10 dicembre 2007, presso la Sala Riunioni della Segreteria Sanità e Sociale, i rappresentanti della amministrazioni interessate – Regione Veneto, Azienda Ulss n. 8, Comune di Valdobbiadene e Istituti San Gregorio– hanno aderito ai contenuti della Modifica dell’Accordo di programma nei termini specificati nel verbale della riunione (Allegato A). La formale sottoscrizione è avvenuta con l’apposizione della firma tanto sulla copia conforme della dell’allegato A della Dgrv 3402 del 30/10/2007 contenente le modifiche apportate all’ accordo di programma (Allegato B);

Valutato che il segretario alla sanità e sociale Dott. Giancarlo Ruscitti ha provveduto alla firma della modifica dell’Accordo di programma, giusta delega a firma del Presidente On. Dott. Giancarlo Galan (Allegato C);

Decreta

  1. di approvare le modifiche dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione del Veneto, Ulss n. 8, Istituti S. Gregorio e Comune di Valdobbiadene per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale di Valdobbiadene (Allegato B)
  2. la responsabilità e gli impegni assunti dai soggetti attori della Modifica dell’Accordo di Programma, di cui al punto precedente, sono contenuti e indicati nel verbale sottoscritto in data 10 dicembre 2007, che è parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate il testo risultante dall’accordo di programma risulta essere come deliberato all’Allegato B della Dgrv 3462 del 30/10/2007;
  4. di dare atto che il presente decreto ha immediata efficacia tra le parti;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1989;




Allegato A

Aggiornamento dell’accordo di programma anno 2003 tra la Regione del Veneto, azienda Ulss n. 8 di Asolo, comune di Valdobbiadene e Ipab Itituti di soggiorno per anziani San Gregorio di Valdobbiadene per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale Guicciardini di Valdobbiadene.

L’anno 2007 (duemilasette), il giorno____________________del mese di__________________

in_________________________

Premesso che:

-   con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 8 aprile 2003, n. 428, è stato approvato l’Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Azienda Ulss n 8 di Asolo, Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituti di Soggiorno per Anziani San Gregorio di Valdobbiadene, per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale Guicciardini di Valdobbiadene;

-   per le motivazioni successivamente illustrate si rende necessario procedere ad aggiornare, integrando e modificando alcune parti, il citato Accordo di Programma relativo agli interventi edilizi ed all’uso delle strutture dell’area dell’ex ospedale Guicciardini ed interessanti, in particolare, i rapporti Azienda Ulss n. 8 e Ipab Istituti di Soggiorno per Anziani San Gregorio di Valdobbiadene;

-   nel presente i sottoscrittori saranno denominati rispettivamente come “Regione”, “Ulss”, “Comune” e “Istituti” ed il testo dell’Accordo di Programma approvato con il Dpgrv 8 aprile 2003, n. 428, sarà indicato come “Accordo n. 428/03”;

-   la complessiva manovra per la riconversione ospedaliera prevedeva, tra altro, la ristrutturazione dei vari edifici dell’ex ospedale e lo specifico utilizzo del “monoblocco Padiglione degenze” per l’accoglimento temporaneo degli ospiti degli edifici in ristrutturazione e quale sede delle attività distrettuali e poliambulatoriali.

-     successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo n. 428/03, tra l’Ulss e gli Istituti sono stati attivati i contatti e le intese al fine di poter beneficiare degli interventi economici previsti dall’art. 20 della Legge 67/88, presentando uno studio di prefattibilità ai competenti uffici regionali.

-  in accoglimento dello studio di prefattibilità la Giunta regionale del Veneto con deliberazione 11 febbraio 2005, n. 391, ha approvato il piano di investimenti che, tra l’altro, prevede il contributo pari a 9 milioni di euro (a carico dell’art. 20 della Legge 67/88) ed ha previsto la copertura finanziaria, finalizzata alla realizzazione dell’accordo stesso, dei restanti 5,5 milioni di euro, con il ricavo delle alienazioni previste dall’accordo di programma e con altre risorse messe a disposizione dagli Istituti.

-   sempre in attuazione della Dgrv n. 391/05, tra l’Ulss e gli Istituti è stata sottoscritta una convenzione per regolare i rapporti tra i due enti, per le azioni connesse alla riconversione.

-   la predetta convenzione prevede, in capo agli Istituti, nella specifica funzione di Ente attuatore, l’impegno di realizzare in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche, il progetto relativo ai lavori di riconversione ospedaliera, nelle varie fasi di progettazione, aggiudicazione-affidamento dei lavori e in quelle di direzione e collaudazione degli stessi.

-   a seguito della citata convenzione è stato presentato agli Uffici Tecnici Regionali in data 12 settembre 2006 il progetto preliminare degli interventi, approvato sia dall’Ulss che dagli Istituti.

-   la Direzione Edilizia a Finalità Collettive della Regione Veneto, con nota in data 16 novembre 2006, prot. n. 660443/58.20.06, a firma del Dirigente, ha espresso parere favorevole al progetto in questione.

-   già nella fase istruttoria dello studio di fattibilità prodotto in sede regionale dall’Ulss d’intesa con gli Istituti, ed assunto a valutazione e determinazioni oggetto della ricordata deliberazione regionale n. 391/05, in sostituzione della programmata ristrutturazione del “Padiglione Geronazzo”, era stata prevista la demolizione dello stesso e la ricostruzione nella medesima area di un nuovo edificio, funzionale anche all’allogamento degli ospiti di Villa dei Lauri, e ciò per le seguenti motivazioni:

a) verifiche effettuate, anche con l’ausilio della Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive, hanno evidenziato un deciso disequilibrio del rapporto costi-benefici dell’azione di ristrutturazione del “Padiglione Geronazzo”;

b)        l’impossibilità di procedere, a cura dell’Ulss, alla ristrutturazione del “Padiglione Vigilanza”, destinato ad accogliere gli ospiti di Villa dei Lauri, per il mancato benestare della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali del Veneto alla realizzazione degli interventi necessari a tale destinazione.

Rilevato poi che le recenti normative in materia di adeguamento sismico hanno inciso sul rapporto costi-benefici per gli adeguamenti strutturali necessari per assegnare al “monoblocco Padiglione degenze” le funzioni previste dall’Accordo n. 428/03. Le problematiche emerse si sono riversate anche sulla conseguente impossibilità di costruire una nuova struttura, al posto del Padiglione Geronazzo, sul medesimo piano di sedime.

Infatti gli interventi che risultano indispensabili dall’analisi tecnica, le conseguenze di carattere operativo (quali sgombero totale del “monoblocco Padiglione degenze” per circa due anni e correlato spostamento e/o interruzione delle attività di distretto e poliambulatoriali) e il notevole aumento dei costi, sia diretti che indiretti (prevalentemente per l’adeguamento sismico, ma anche per gli spostamenti temporanei delle attività presenti nell’edificio, non facilmente collocabili nell’area dell’ex presidio ospedaliero Guicciardini, nonché per i disagi provocati agli utenti per un periodo abbastanza lungo) ed ancor più per il collegato protrarsi dei tempi di ricostruzione della nuova struttura al posto del “Padiglione Geronazzo” (con le negative ripercussioni facilmente immaginabili), hanno indotto, sia l’Ulss che gli Istituti, sempre d’intesa con la Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive, a ricercare soluzioni alternative per la complessa manovra di riconversione ospedaliera.

L’analisi della complessiva area dell’ex presidio ospedaliero Guicciardini, le positive verifiche dei possibili vincoli architettonici – paesaggistici e della compatibilità urbanistica, e lo studio di interventi anche strutturali sinergici tra l’Ulss e gli Istituti, tali da produrre oltre a maggior funzionalità e migliore qualità dei servizi da erogarsi, anche non trascurabili economie di scala, hanno concordemente portato i sottoscrittori dell’Accordo di Programma a definire il seguente layout distributivo degli interventi edilizi funzionali alla riconversione ospedaliera:

a) Realizzazione di una nuova struttura residenziale per non autosufficienti (in sostituzione del demolendo “Padiglione Geronazzo” e destinata anche all’accoglimento degli ospiti di Villa dei Lauri) per complessivi n. 202 posti letto, nell’area libera ad ovest del “Padiglione Fabris” (zona a destinazione socio sanitaria nel vigente Prg del Comune di Valdobbiadene), da acquisirsi da parte degli Istituti e identificata nell’allegata planimetria (Allegato C, n. 9 (Area) e n. 1 (Nuova Struttura) (mappali n. 2389, 1487, 521). Le principali motivazioni che hanno determinato tale scelta sono in sintesi:

a1 il nuovo fabbricato di progetto prevede al suo interno tutte le funzioni e gli spazi idonei a soddisfare la vigente normativa in materia;

a2 rispetto alla soluzione ricavata sui fabbricati esistenti, la nuova soluzione progettuale prevede un incremento di oltre il 33% di superficie per ospite riferita alle dotazioni di nucleo (residenza e servizi) che passano da circa mq. 18 a mq. 24;

a3 il nuovo progetto determina un aumento della Suf complessiva per ospite passando da circa mq. 40 a mq. 45;

a4 rispetto al progetto ricavato sui fabbricati esistenti, il nuovo progetto riduce la superficie connettiva dal 27% al 20%;

a5 col nuovo progetto vi è una migliore e più equa distribuzione dei servizi di nucleo, una più razionale distribuzione ed organizzazione degli spazi, un miglioramento delle economie di gestione ottenuta soprattutto attraverso il compattamento dei volumi (riduzione delle dispersioni) e con la concentrazione delle aree a servizio e di uso comune (tutte al centro attorno al blocco scala-montalettighe);

a6 la compattazione e la razionalizzazione dei volumi e delle aree occupate dai fabbricati consente una maggiore disponibilità di aree esterne da destinare al verde, alle attività motorie e terapeutiche da svolgere all’esterno, ai parcheggi collocabili (in particolare per quelli previsti nell’ambito dell’attuale sedime del “Padiglione Geronazzo” da demolire) in prossimità del “Padiglione Direzione”, all’ingresso della nuova cittadella socio sanitaria e in posizione centrale rispetto alle principali strutture e funzioni esistenti e di progetto;

a7 la possibilità di ricavare spazi esterni, riparati e facilmente controllabili per ogni piano (terrazzi coperti), evitando il problema del trasferimento continuo degli ospiti tra i vari piani che risulta particolarmente complesso e, con gli attuali spazi, di difficile controllo;

a8 maggiore e migliore dotazione di servizi igienici (rispetto al progetto di recupero degli attuali fabbricati) con adeguamento ai più avanzati standard attuali;

a9 la nuova soluzione di progetto propone altezze dei fronti considerevolmente inferiori agli attuali fronte nord (attualmente ml. 15,50) e fronte sud (attualmente ml. 15,50) del “Padiglione Geronazzo”, migliorando l’intervento sotto il profilo dell’impatto estetico e riducendo i costi di gestione (condizionamento – riscaldamento);

a10      le nuove strutture di progetto saranno conformi alle vigenti normative in materia sismica e di resistenza al fuoco.

b)      Ristrutturazione del “Padiglione Vigilanza” per l’attività del Distretto socio sanitario e poliambulatori e realizzazione, tra il “Padiglione Fabris”, il “Padiglione Vigilanza” e la nuova “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa”, di una piastra connettiva per le attività fisioterapiche con palestra e piscina terapeutica, la radiologia, lo stazionamento ambulanza nelle 24 ore e servizio di continuità assistenziale, gli archivi e gli spazi connettivi veri e propri che permetteranno un collegamento rapido e funzionale delle varie attività previste (Allegato C n. 2). Verranno conseguentemente abbandonati gli interventi sul “monoblocco Padiglione degenze” per il quale, analogamente a quanto stabilito per il “Padiglione Geronazzo”, verrà prevista la demolizione.

c)      Ristrutturazione del “Padiglione Fabris” secondo gli standard indicati per le Rsa dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, che reca norme su: “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” (Allegato C n. 4).

Gli interventi ai cui ai punti precedenti andranno ad essere completati con l’adeguamento dell’edificio tecnologico, denominato “Padiglione servizi generali” (Allegato C n. 5).

Quanto sopra risulta coerente con il progetto preliminare e piano di fattibilità approvato sia dall’Ulss che dagli Istituti, e già presentato alla Direzione Edilizia a Finalità Collettive il 12 settembre 2006 e sul quale quest’ultima ha espresso parere favorevole con nota 16 novembre 2006, prot. n. 660443/58.20/06, salvo le modifiche relative al “Padiglione Fabris” secondo quanto precisato al precedente punto c).

Conseguentemente l’area dell’ex ospedale di Valdobbiadene, per quanto attiene i rapporti tra l’Ulss e gli Istituti, andrà ad essere caratterizzata, rispettivamente per le due fasi:

A) situazione di partenza degli interventi di riconversione (Allegato C1);

B) situazione a regime, dopo l’ultimazione di tutti gli interventi di riconversione (Allegato C2).

Il presente atto, quindi, integra parte dell’Accordo di programma n. 428/03, con i seguenti aggiornamenti:

a)   collocazione di tutti i servizi sanitari ed assistenziali di competenza dell’Ulss (poliambulatorio, servizi distrettuali, ecc.) nel “Padiglione Vigilanza” integrato dalla “Piastra connettiva” con la nuova “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa”. Il “monoblocco Padiglione degenze”, previsto in demolizione, sarà utilizzato in via transitoria e fino alla ultimazione dei lavori di ristrutturazione e completamento del “Padiglione Vigilanza”, per le attività distrettuali ed ambulatoriali di competenza dell’Ulss. Parimenti l’Ulss si impegna a mettere a disposizione, attraverso contratto di comodato, l’area necessaria per attivare un numero sufficiente di posti letto, funzionali alla ristrutturazione del “Padiglione Fabris”. Terminati i lavori di ristrutturazione, l’area concessa in comodato, tornerà nella piena disponibilità dell’Ulss;

b)      ristrutturazione, con onere a carico dell’ Ulss, del “Padiglione Fabris”, sede dell’attuale Rsa psichiatrica di base “Fabris”, secondo gli standard indicati per le Rsa dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

c)      realizzazione entro cinque anni dalla stipula del rogito notarile conseguente al presente accordo di programma, su area che gli Istituti acquisiscono in proprietà dall’Ulss, della nuova “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa” e dei servizi collegati, in particolare della nuova “Piastra connettiva”;

d)      demolizione del “Padiglione Geronazzo” e del “monoblocco Padiglione degenze”.

In particolare, i singoli enti sottoscrittori avranno i ruoli di seguito specificati:

  • La Regione del Veneto quale soggetto istituzionale attuatore del presente accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • L’Azienda Ulss n. 8 quale ente proprietario degli immobili della ex sede ospedaliera di Valdobbiadene e garante della destinazione degli stessi ad attività – servizi sanitari e socio assistenziali; 
  • L’Ipab “San Gregorio” quale ente gestore degli istituti di soggiorno per anziani auto e non autosufficienti a maggiore intensità assistenziale e intensità assistenziale ridotta/minima, interessata alla gestione della Rsa ed impegnata per la realizzazione dei previsti interventi edilizi, nonché del progetto del sistema integrato di servizi assistenziali;
  • Il Comune di Valdobbiadenequale espressione diretta della comunità locale, che interviene per sostenere ed indirizzare la realizzazione del progetto di un sistema integrato di servizi assistenziali.

Rileva infine che i predetti aggiornamenti hanno reso necessario una nuova e ulteriore perizia di stima in ragione della demolizione del “Padiglione Geronazzo” che rende senza effetto quanto previsto nella perizia di stima di ottobre 2002 allegata all’“Accordo n. 428/03”. A tal fine è stata redatta una nuova perizia di stima (Allegato A1) per la vendita dall’Ulss agli Istituti dell’area destinata alla realizzazione della “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa”, perizia che viene allegata al presente atto per divenire parte integrante dello stesso “Accordo n. 428/03”, unitamente a quella (Allegato A2) relativa al “Padiglione Direzione”, edificio che viene ora venduto dall’Ulss agli Istituti in luogo del demolendo “Padiglione Geronazzo” per conservare il quadro economico previsto nell’originario “Accordo n. 428/03”.

I corrispettivi, come da perizie di stima, derivanti dalle alienazioni previste nel presente accordo saranno reinvestiti dall’Ulss negli edifici che restano in proprietà e oggetto degli interventi edilizi in applicazione della Dgrv n. 391/2005, del progetto preliminare.

Visto l’art. 5 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni che ha stabilito il trasferimento alle Aziende Ulss dei beni immobili in precedenza trasferiti dall’art. 66 della L 23 dicembre 1978, n. 833, al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle Ulss.

Viste le Llrr 14 settembre 1994 n. 55 e n. 56, riguardanti le norme regionali di attuazione del Dlgs. n. 502/92 di riordino del Ssn.

Vista la Dgr del 16 maggio 1995, n. 2752, relativa al trasferimento all’Ulss n. 8 di Asolo, istituita con Lr n. 56/1994, dei beni immobili, mobili ed attrezzature che alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 502/92 facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione a favore della disciolta Ulss n. 13.

Vista la Legge Regionale del Veneto 16 agosto 2002, n. 22, e le successive deliberazioni attuative della Giunta regionale del Veneto;

Vista la Dgr 10 luglio 2007, n. 2.136, con cui approva la proposta di Ulss, Istituti e Comune di eliminare la previsione contenuta nell’“Accordo n. 428/03”, all’art.7, di accensione di ipoteca legale a garanzia del pagamento da parte degli Istituti del prezzo di compravendita degli immobili prevedendo l’autorizzazione prevista in capo all’Ulss di trattenere, in sede di pagamento degli acconti mensili, le quote individuali di assistenza sanitaria;

Ritenuto di approvare e sottoscrivere il presente accordo di aggiornamento e integrazione dell’Accordo programma anno 2003 per la realizzazione di un progetto di un sistema integrato di servizi assistenziali in Valdobbiadene negli immobili della dismessa sede ospedaliera ai sensi delquarto comma dell’art. 34 del Dlgs. 267/2000.

Viste la nuova perizia di stima collegiale giurata (Allegato A1), che integra quella di ottobre 2002 sul patrimonio immobiliare dell’Azienda Ulss sito in Comune di Valdobbiadene, firmata in data 3 agosto 2007 per il terreno individuato nei mappali n. 1487, 2381, 521,dove sorgerà la nuova “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa”, dall’arch. Giuseppe Cinel per l’Ulss e dall’ing. Sebastiano Favero per gli Istituti, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché quella firmata in data 2 marzo 2007 per il “Padiglione Direzione” (Allegato A2), dall’arch. Giuseppe Cinel per l’Ulss e dall’ing. Sebastiano Favero per gli Istituti.

Per quanto sopra esposto

  • la Regione del Venetodi seguito denominata Regione, C.F. 80007580279 e P.I. 02392630279, in persona del Presidente della Giunta regionale del Veneto, legale rappresentante pro-tempore, on. dott. Giancarlo Galan, nato a adova il 10 settembre 1956, domiciliato per la carica presso la Giunta regionale del Veneto, Palazzo Balbi – Venezia.
  • l'Azienda Ulss n. 8 di seguito denominata Ulss, C.F. e P.I. 00896810264, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Gino Redigolo, nato a Ponte di Piave (Tv) il 28 luglio 1944, domiciliato per la carica presso la sede in via Forestuzzo n. 41 – 31011 Asolo (Tv).
  • l'Ipab "San Gregorio" di seguito denominati Istituti, C.F. 83003170269 e P.I. 01550560260, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, prof. Antonio Raia, nato a Lanciano (Ch) il 5 aprile 1948, domiciliato per la carica presso la sede in via Dei Cappuccini n. 2 – 31049 Valdobbiadene (Tv).
  • il Comune di Valdobbiadenedi seguito denominato Comune, C.F. 83004910267 e P.I. 00579640269, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, dott. Pietro Giorgio Davì, nato a Feltre (Bl) il 10 febbraio 1960, domiciliato per la carica presso la sede in piazza Marconi n. 1 – 31049 Valdobbiadene (Tv).
Convengono

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e integrano quelle dell’Accordo n. 428/03.

2. La Regione è individuata quale soggetto istituzionale attuatore del presente accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000.

3. Il presente accordo viene assunto per l’aggiornamento e l’integrazione dell’Accordo di programma approvato con Dgrv 8 aprile 2003, n. 428, sottoscritto tra le parti l’11 marzo 2003 – di seguito denominato “Accordo n. 428/03” – e le nuove prescrizioni saranno approvate, ai sensi del comma 4° dell'art. 34 del Dlgs 267/2000, con atto formale del Presidente della Regione e saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La formale approvazione regionale è adempimento necessario e vincolante per gli enti sottoscrittori per l’attuazione dell’“Accordo n. 428/03” e delle sue modifiche e integrazioni.

5. La mancata adesione al presente accordo da parte anche di un solo ente costituirà condizione risolutiva del presente accordo senza che gli enti interessati possano far valere reciproche pretese.

Articolo 2

1. L’art. 4 dell’“Accordo n. 428/03”, è così modificato:

a) nella seconda riga del primo periodo le parole “nella allegata perizia di stima” sono sostituite dalle seguenti: “nelle allegate perizie di stima”;

b) i seguenti periodi che seguono la voce all’Ipab “San Gregorio”:

le porzioni immobiliari e le aree di pertinenza qui di seguito riportate, come indicate nella planimetria (Allegato B1)

-   edificio A) “padiglione Geronazzo” (schede n. 1a e n. 1b nell’Allegato “A” alla perizia di stima);

-   area di pertinenza, comprensiva del sedime dei fabbricati, per circa mq ______ .

i seguenti altri immobili:

-  edificio 1) obitorio (scheda n. 3 nell’Allegato “A” alla perizia di stima);

-  edificio 2) chiesa (scheda n. 2 nell’Allegato “A” alla perizia di stima).

sono così sostituiti:

le porzioni immobiliari e le aree qui di seguito riportate, come indicate nella planimetria (Allegato B1):

-   area di mq. 16.849, contraddistinta dal n. 9 nell’Allegato B1 (mappali n. 1487, 2381, 521) di cui alla Perizia di Stima in data 03.08.2007 (Allegato A1);

-   edificio Obitorio ed area di pertinenza, contraddistinti dal n. 7 nell’Allegato B1 di cui alla Perizia di Stima in data 03.08.2007 (Allegato A1);

-   edifico Chiesa ed area di pertinenza, contraddistinti dal n. 8 nell’Allegato B1di cui alla Perizia di Stima in data 03.08.2007 (Allegato A1);

-   Padiglione Direzione ed area di pertinenza, contraddistinto da n. 6 nell’Allegato B1 di cui alla Perizia di Stima in data 02.03.2007 (Allegato A2)

c) nel terzultimo paragrafo dell’art. 4 dell’“Accordo n. 428/03” le parole “alla perizia di stima” sono sostituite dalle seguenti: “alle perizie di stima”;

d) nel penultimo paragrafo dell’art. 4 dell’“Accordo n. 428/03” le parole “nella perizia di stima allegata” sono sostituite dalle seguenti: “nelle perizie di stima allegate”;

2. Sono confermate le restanti previsione dell’art. 4 dell’“Accordo n. 428/03”.

Articolo 3

1. L’art. 5 dell’“Accordo n. 428/03”, è sostituito dal seguente:

Le porzioni immobiliari contraddistinte nell’allegata planimetria (Allegato C) con i numeri 2, 3, 4, 5, 10 e 11 sono mantenute in proprietà dall’Azienda Ulss n. 8 con la seguente precisazione:

a) l’edificio contraddistinto dal numero “2” Padiglione Vigilanza e Piastra Connettiva è destinato ad attività poliambulatoriali e distrettuali;

b) l’edificio contraddistinto dal numero “3” denominato “Padiglione Piva” è destinato a Ctrp e Cim;

c) l’edificio contraddistinto dal numero “10” “monoblocco Padiglione degenze” è destinato ad ospitare temporaneamente, durante i lavori di ristrutturazione del “Padiglione Vigilanza”, le attività distrettuali previste per quest’ultimo, nonché un numero di ospiti, oggi in gestione agli Istituti, funzionale per i lavori di ristrutturazione del “Padiglione Fabris”, secondo intese organizzative che saranno assunte dall’Azienda Ulss n. 8 e dall’Ipab “San Gregorio”. L’area occorrente sarà messa a disposizione degli Istituti con contratto di comodato;

d) l’immobile contraddistinto dal numero “4” “Padiglione Fabris”, destinato alla attuale sede della Rsa psichiatrica di base, sarà ristrutturato secondo gli standard indicati per le Rsa dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

e) gli immobili contraddistinti dal numero “5” sono destinati a sede di servizi generali (centrale termica, centrale idrica, centrale elettrica, deposito, ecc.) come definiti in sede di progetto definitivo degli interventi di riconversione;

f) l’immobile contraddistinto dal numero “11” “Padiglione Geronazzo”, viene concesso agli Istituti in comodato d’uso in applicazione dell’atto contrattuale vigente, fino alla costruzione e attivazione della nuova struttura per non autosufficienti.

g) gli edifici contraddistinti dal n. 11 “Padiglione Geronazzo” e dal n. 10 “monoblocco Padiglione degenze”, sono demoliti successivamente agli interventi edilizi previsti nel presente Accordo.

Articolo 4

1. L’art. 6 dell’“Accordo n. 428/03” è soppresso.

Articolo 5

1. L’art. 7 dell’“Accordo n. 428/03”, è sostituito dal seguente:

Le somme dovute per l’acquisto degli immobili da parte degli enti acquirenti, nei valori indicati nelle perizie di stima (Allegati A, A1, A2) e con gli importi definiti dopo i frazionamenti, saranno versate all’Azienda Ulss n. 8:

a) dal Comune di Valdobbiadene all’atto del rogito notarile;

b) dall’Ipab “San Gregorio” in ragione dell’importo corrispondente a n. 8,5 (otto e mezzo) quote individuali di assistenza socio sanitaria per anziani non autosufficienti (intensità ridotta) determinate annualmente in sede di rendicontazione alla Regione per n. 10 anni (dieci annualità). Inoltre l’Ipab “San Gregorio” verseranno all’Azienda Ulss n. 8 l’importo pari alla differenza tra il valore di stima del “Padiglione Direzione” e dell’area di mq. 16.849 contraddistinta dal mappali n. 1487, 2381, 521 e il valore di stima del demolendo “Padiglione Geronazzo”.

A garanzia del buon fine del pagamento del corrispettivo a carico degli Istituti e ai sensi di quanto previsto con Dgrv 10 luglio 2007, n. 2.136, si concorda di autorizzare l’Ulss a trattenere le corrispondenti quote individuali di assistenza sanitaria, in sede di liquidazione e/o pagamenti degli acconti mensili dovuti dalla medesima Ulss agli Istituti per l’assistenza erogata agli anziani non autosufficienti (intensità ridotta).

Articolo 6

1. L’art. 8 dell’“Accordo n. 428/03”, è aggiunta la seguente voce:

  • (Allegato C n. 9) Area di cui ai mappali 1487, 2381, 521, da convertire, con variante al Prg per permettere la realizzazione della nuova “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa” e della nuova “Piastra connettiva” e dei conseguenti collegamenti con il “Padiglione Fabris” e il “Padiglione Vigilanza”

Articolo 7

1. Il secondo paragrafo dell’art. 9 dell’“Accordo n. 428/03”, è soppresso.

Articolo 8

1. I primi due periodi dell’art. 10 dell’“Accordo n. 428/03”, sono così sostituiti:

L’Ipab “San Gregorio” e l’Azienda Ulss n. 8 si impegnano a realizzare gli interventi edilizi previsti nel presente Accordo entro cinque anni dalla stipula del rogito notarile.

Nel caso in cui non fosse possibile garantire il rispetto del termine predetto, l’Azienda Ulss n. 8 e l’Ipab “San Gregorio”, esaminata la situazione, definiranno un nuovo termine di ultimazione dei lavori e, se necessario, del contratto di comodato d’uso del “Padiglione Geronazzo”.

2. Il terzo periodo dell’art. 10 dell’“Accordo n. 428/03”, è soppresso.

3. Il quarto periodo dell’art. 10 dell’“Accordo n. 428/03”, è così sostituito.

Durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della “Struttura residenziale per non autosufficienti e Rsa” viene assicurata la potenzialità assistenziale degli Istituti, mantenendo il numero di posti letto autorizzati.

4. Il quinto periodo dell’art. 10 dell’“Accordo n. 428/03”, relativo alla ristrutturazione del “Padiglione Geronazzo”, è soppresso.

5. Sono confermate le restanti previsioni dell’art. 10 dell’“Accordo n. 428/03”.

Articolo 9

1. Gli Allegati B1 e C, all’Accordo n. 428/03, sono sostituiti dalla nuova versione B1 e C allegati al presente documento.

2. Sono inseriti i seguenti nuovi allegati: A1, A2, C1 e C2.

Allegati:

A1 Perizia di Stima giurata dell’area dove sorgerà la “Struttura residenziale per non autosufficienti e R.S.A.”; 

A2 Perizia di Stima giurata del Padiglione Direzione;

B1, C, C1 e C2 Planimetrie

Planimetrie (omissis)

Allegato B

Modifica dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto, Ulss n. 8, Comune di Valdobbiadene e Ipab “S. Gregorio” per la riconversione e l’utilizzo del dismesso ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, sottoscritto in data 11 marzo 2003.

Verbale della riunione

L’anno duemilasette (2007), il giorno dieci (10) del mese di dicembre, alle ore 10:00, presso al sede della Segreteria Sanità e Sociale, Palazzo Molin in Venezia, a seguito di convocazione indetta nei modi e nei termini di legge, si sono riuniti i legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma, di seguito individuati:

Regione Veneto Il Segretario Sanità e Sociale, Dott. Giancarlo Ruscitti

 Per delega del Presidente

Ulss n. 8 Asolo Il Direttore Generale          Dott. Gino Redigolo

Comune di Valdobbiadene Il Sindaco Dott. Pietro Giorgio Davì

Istituti S. Gregorio Il Presidente Prof. Antonio Raia

Allegato C

Oggetto: Delega per la firma della modifica dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto, Comune di Valdobbiadene, Ulss n. 8 Asolo e Ipab “San Gregorio“ per la riconversione e l’utilizzo del dimesso ospedale di Valdobbiadene.

Il sottoscritto On. Dott. Giancarlo Galan, nato a Padova il 10.09.1956, in qualità di Presidente della Giunta Regionale del Veneto,

-     Vista la Dgrv 3462 del 30 ottobre 2007, con la quale è stata approvata la modifica all’accordo di programma tra Regione Veneto, Comune di Valdobbiadene, Ulss n. 8 Asolo e Ipab “San Gregorio“ per la riconversione e l’utilizzo del dimesso ospedale di Valdobbiadene, sottoscritto in data 1l marzo 2003, autorizzato ex. Dgrv 133/2003;

-     Considerato l’art. 34 del Dlgs 267/2000;

-     Valutato che ai sensi della Lr Regione del Veneto 35/01 art. 32 il Presidente della Regione è titolato per la stipula di Accordi di Programma;

-     Vista la competenza per materia Segretario Regionale Sanità e Sociale dott. Giancarlo Ruscitti;

delega

Il Segretario Regionale Sanità e Sociale Dott. Giancarlo Ruscitti per la firma della modifica dell’Accordo di programma, come previsto dalla Dgrv 3462 del 30 ottobre 2007, sopra richiamata.

On. Dott. Giancarlo Galan

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