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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 221 del 22 novembre 2007
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina. Istituzione della Consulta del Mare. (Art. 3 Lr 12 luglio 2007, n.15).
Il Presidente
Premesso che in data 12 luglio 2007 il Consiglio regionale ha promulgato la legge regionale 15/2007, finalizzata alla salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attraverso l’istituzione di zone di tutela biologica e la diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo;
Visto che l’articolo 3 della citata legge regionale stabilisce l’istituzione della consulta del mare, organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere;
Visto che l’1 agosto 2007 si è provveduto trasmettere la nota prot. 433391/57.01 ai soggetti individuati dalla Lr 15/2007, con la richiesta di individuazione di un rappresentante nell’ambito della consulta, richiesta di individuazione sollecitata con nota n.581804/57.01 del 18 ottobre scorso;
Viste le designazioni pervenute qui di seguito riportate, ai sensi dell’articolo 3 comma 4:
Dato atto che il Presidente dell’Ente Gestore di cui all’art.9 della legge in oggetto, che è componente della consulta del mare ai sensi dell’articolo 3 della legge stessa, sarà nominato non appena l’Ente sarà istituito;
Decreta
1. di istituire, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2007 n.15, la consulta del mare, quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi in materia di tutela, promozione e sviluppo della zona costiera del Veneto, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere, così composta:
a. il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato in qualità di Presidente;
b. gli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;
c. il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
d. il Presidente dell’ente gestore di cui all’articolo 9 della citata legge regionale 15/2007;
e. i soggetti delegati a rappresentare enti e organizzazioni di cui all’articolo 3 comma 4 della legge, qui di seguito riportati:
2. che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della stessa legge regionale, ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;
Galan
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