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Bur n. 101 del 23 novembre 2007


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 511 del 09 novembre 2007

Influenza aviaria a bassa patogenicità Regione Lombardia. Modifica del decreto n. 415 del 13 settembre 2007. Ulteriori provvedimenti.

Il Dirigente

Vista la Dgr 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

Vista la Dgr 508/2007 “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. R. 14 settembre 1994, n. 56;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000 “Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria”;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

Visto il Decreto del Dirigente dell’unità di Progetto Sanità animale e Igiene alimentare n. 415 del 13 settembre 2007;

Considerato il modificarsi della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario pertanto modificare i provvedimenti adottati;

Ritenuto comunque necessario proseguire il monitoraggio degli allevamenti avicoli su tutto il territorio regionale;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Decreta

Art. 1

L’art. 3 del decreto regionale n. 415 del 13 settembre 2007 è abrogato. 

Art. 2

L’art. 4 del decreto regionale n. 415 del 13 settembre 2007 è così modificato:

Sul territorio della Regione Veneto, ad esclusione della zona sottoposta al Piano di Vaccinazione d’Emergenza (PVE), si attua il seguente piano di monitoraggio:

A cadenza trimestrale controlli al macello:

-        Capponi: 5 campioni di sangue;

-        Oche e anatre: 10 campioni di sangue.

A cadenza trimestrale controlli in allevamento:

-        Tacchini da carne, riproduttori, struzzi, selvaggina e galline ovaiole: 10 campioni di sangue.

Art. 3 

Il pollame da carne proveniente dalla Regione Lombardia può essere macellato in qualsiasi impianto presente in regione Veneto senza obbligo di prenotifica nelle 48 ore precedenti la spedizione.

La macellazione del pollame in tali impianti è condizionata all’approvazione del protocollo operativo di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 

Le Aziende avicole presenti sul territorio regionale, dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi operanti tra la Regione Veneto e la Regione Lombardia.

Le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario regionale.

L’attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all’acquisizione del succitato parere favorevole.

Art. 5 

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende Ulss ed ai Comuni interessati dal presente provvedimento ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Vincenzi

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