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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 415 del 13 settembre 2007
Influenza aviaria a bassa patogenicità Regione Lombardia. Misure di restrizione delle movimentazioni di volatili.
Il Dirigente
Vista la Dgr 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
Vista la Dgr 508/2007 “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;
Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000 “Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria”;
Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;
Viste le risultanze dell’Unità di Crisi Centrale per l’influenza aviaria tenutasi il 29 agosto 2007 e della riunione tenutasi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il 30 agosto u.s.;
Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia, nel cui territorio è stata confermata la presenza di un virus influenzale a bassa patogenicità, sottotipo H7N3;
Considerato che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata il provvedimento più efficace per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;
Considerato che il Ministero della Salute ha emesso il provvedimento dirigenziale n. prot. n. prot. DGSA.III/10168/P-I.8.d/108 dell’11 settembre 2007;
Ritenuto pertanto necessario modificare i provvedimenti adottati per proteggere gli allevamenti della Regione Veneto, al fine di uniformarli al sopraccitato disposto ministeriale;
Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;
Tenuto conto delle problematiche di benessere animale;
Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.
Decreta
a) Uova da consumo
È consentita la spedizione di uova da consumo verso stabilimenti che si trovano nel territorio della Regione Veneto, a condizione che:
b) Uova da cova
È consentita la spedizione di uova da cova verso incubatoi che si trovano nel territorio della Regione Veneto, a condizione che:
c) Volatili vivi, inclusi i pulcini di un giorno, ad esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo:
è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia, ad eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che:
d) Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE, dalle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera c), è possibile autorizzare l’invio di volatili vivi, ad esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che siano effettuati i controlli sierologici e virologici in tutte le aziende delle zone sopra menzionate, a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e previo accordo col Servizio Veterinario della Regione Veneto, sentito il parere del CREV.
e) Pollastre da riproduzione, pollastre per la produzione di uova da consumo e pulcini di un giorno della specie tacchino:
è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia, ad eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, verso il territorio della Regione Veneto, alle seguenti condizioni:
f) Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE, dalle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera e), è possibile autorizzare l’invio di pollastre da riproduzione e pollastre per la produzione di uova da consumo verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che siano effettuati i controlli sierologici e virologici in tutte le aziende delle zone di cui sopra, a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e previo accordo col Servizio Veterinario della Regione Veneto, sentito il parere del CREV.
g) Pollame da macello:
è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia alle seguenti condizioni:
2. In deroga a quanto disposto al precedente punto 1 del presente articolo 3:
Tutte le movimentazioni di cui al presente provvedimento sono autorizzate a condizione che le imprese del settore avicolo assicurino una adeguata separazione delle attività, del personale e dei mezzi operanti. Tali imprese devono predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente sottoposto ad approvazione dal Servizio Veterinario della Regione Veneto.
Su tutto il territorio della Regione Veneto si applicano, dalla data di promulgazione del presente Decreto e fino a nuove disposizioni emanate dalla Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, le seguenti misure:
a) L’autorizzazione all’invio di tacchini al macello è concessa a condizione che gli animali siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione.
b) Oltre a quanto disposto al precedente comma, la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'Az-Ulss, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:
· ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico;
· prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale, nei 3 giorni precedenti il primo carico;
· sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca dei sottotipi H5 e H7.
a) Dalla data di promulgazione del presente decreto e per un periodo di tempo da stabilirsi con apposito provvedimento, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l’accasamento a sessi misti, presenti sul territorio della Regione Veneto, pertanto il carico per l’invio al macello dovrà essere completato nell’arco di 10 giorni.
b) In deroga al precedente punto a), esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni alle seguenti condizioni:
1. i Servizi veterinari delle Az-Ulss trascorsi 10 giorni dall’inizio del carico della femmine effettuino 10 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenza su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall’inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento;
2. per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell’arco massimo di una settimana lavorativa;
3. i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall’inizio del carico;
4. sia per i maschi che per le femmine, all’interno della microarea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti, dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni
5. le squadre di carico al macello dovranno essere preventivamente identificate e notificate al servizio veterinario dell’Az-Ulss
6. gli automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
7. le misure di biosicurezza dovranno essere rigorosamente rispettate.
Nel territorio della provincia di Verona a sud dell’autostrada A4, è vietata l’immissione di fauna selvatica appartenente al gruppo degli Anseriformi.
In caso di riscontro di positività agli esami previsti dal presente Decreto saranno attuate le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende Ulss ed ai Comuni interessati dal presente provvedimento ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Vincenzi
Allegato A
Tempistica apertura aree omogenee in Provincia di Verona
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