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Bur n. 85 del 28 settembre 2007


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 415 del 13 settembre 2007

Influenza aviaria a bassa patogenicità Regione Lombardia. Misure di restrizione delle movimentazioni di volatili.

Il Dirigente

Vista la Dgr 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

Vista la Dgr 508/2007 “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000 “Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria”;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

Viste le risultanze dell’Unità di Crisi Centrale per l’influenza aviaria tenutasi il 29 agosto 2007 e della riunione tenutasi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il 30 agosto u.s.;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia, nel cui territorio è stata confermata la presenza di un virus influenzale a bassa patogenicità, sottotipo H7N3;

Considerato che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata il provvedimento più efficace per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

Considerato che il Ministero della Salute ha emesso il provvedimento dirigenziale n. prot. n. prot. DGSA.III/10168/P-I.8.d/108 dell’11 settembre 2007;

Ritenuto pertanto necessario modificare i provvedimenti adottati per proteggere gli allevamenti della Regione Veneto, al fine di uniformarli al sopraccitato disposto ministeriale;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Tenuto conto delle problematiche di benessere animale;

Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Decreta

Art. 1

Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

È vietata la movimentazione di volatili vivi, uova da cova e uova da consumo dalla Regione Lombardia verso il territorio della Regione Veneto.
 

Art. 2

Deroghe alla movimentazione

In deroga a quanto disposto al precedente articolo 1, è autorizzata la movimentazione di:

a) Uova da consumo

È consentita la spedizione di uova da consumo verso stabilimenti che si trovano nel territorio della Regione Veneto, a condizione che:

  • siano utilizzati imballaggi a perdere;
  • siano inviate in centri di imballaggio o impianti di sgusciatura non annessi ad allevamenti;
  • i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico.

b) Uova da cova

È consentita la spedizione di uova da cova verso incubatoi che si trovano nel territorio della Regione Veneto, a condizione che:

  • siano effettuati controlli, con esito negativo, su 10 campioni di sangue prelevati da non oltre 20 giorni negli allevamenti da riproduzione di provenienza delle uova;
  • i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico;
  • sia effettuata la disinfezione delle uova;
  • l’incubatoio garantisca la netta separazione e la rintracciabilità delle uova incubate.

c) Volatili vivi, inclusi i pulcini di un giorno, ad esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo:

è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia, ad eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che:

  • i volatili siano accasati in un allevamento o in un capannone, adeguatamente separato, in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;
  • i pulcini di un giorno provengano da uova da cova nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera b);
  • i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico.

d) Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE, dalle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera c), è possibile autorizzare l’invio di volatili vivi, ad esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che siano effettuati i controlli sierologici e virologici in tutte le aziende delle zone sopra menzionate, a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e previo accordo col Servizio Veterinario della Regione Veneto, sentito il parere del CREV.

e) Pollastre da riproduzione, pollastre per la produzione di uova da consumo e pulcini di un giorno della specie tacchino:

è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia, ad eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, verso il territorio della Regione Veneto, alle seguenti condizioni:

  • per i pulcini di un giorno della specie tacchino, l’accasamento è consentito su tutto il territorio della Regione Veneto ad esclusione della zona della provincia di Verona a sud dell’autostrada A4. L’accasamento deve essere effettuato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia rispettato il periodo di vuoto sanitario.
  • per le pollastre da riproduzione e le pollastre per la produzione di uova da consumo è consentito l’accasamento su tutto il territorio della Regione Veneto, a condizione che venga effettuato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia rispettato il periodo di vuoto sanitario.
  • venga effettuata una prenotifica, via fax, al Servizio Veterinario dell’Az-Ulss di destino almeno 48 ore prima della partenza;
  • ogni unità produttiva venga sottoposta ad ispezione clinica non oltre 72 ore prima della partenza;
  • i pulcini di un giorno provengano da uova da cova nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera b);
  • per le pollastre, vengano prelevati, con esito favorevole, 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali nell’azienda di origine entro 72 ore dal carico.

f)   Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE, dalle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera e), è possibile autorizzare l’invio di pollastre da riproduzione e pollastre per la produzione di uova da consumo verso il territorio della Regione Veneto, a condizione che siano effettuati i controlli sierologici e virologici in tutte le aziende delle zone di cui sopra, a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e previo accordo col Servizio Veterinario della Regione Veneto, sentito il parere del CREV.

g) Pollame da macello:

è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia alle seguenti condizioni:

  • i tacchini posso essere destinati unicamente al macello PAI SRL (bollo CE 081M) di Campiglia dei Berici (VI) o al macello AGRICOLA TRE VALLI SCARL (Bollo CE 0851M) di Nogarole Rocca (VR);
  • la macellazione di pollame diverso dal tacchino può avvenire in tutti gli altri impianti della Regione Veneto;
  • la macellazione di tutte le specie di volatili è condizionata dall’approvazione da parte del Servizio Veterinario regionale del protocollo di separazione funzionale di cui al successivo articolo 3.
  • Deve essere effettuata una prenotifica via fax al Servizio Veterinario dell’Az-Ulss di destino almeno 48 ore prima della partenza;
  • ogni unità produttiva deve essere sottoposta ad ispezione clinica non oltre 72 ore prima della partenza;
  • oltre a quanto previsto ai precedenti punti, per i tacchini da carne, riproduttori e galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, devono essere effettuati 10 tamponi tracheali e 10 campioni di sangue, con esito negativo, non oltre 72 ore prima del carico, da ripetersi ogni 3 giorni fino alla fine del carico.
Art.3

Regole per l’accasamento di tacchini sul territorio regionale

1.      L’accasamento di pulcini di un giorno della specie tacchino è consentita su tutto il territorio della regione Veneto con esclusione della zona della provincia di Verona a sud dell’autostrada A4.

2.      In deroga a quanto disposto al precedente punto 1 del presente articolo 3:

  • potrà essere effettuato l’accasamento nelle aree omogenee e con la tempistica riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.
 

Art. 4

Separazione funzionale 

Tutte le movimentazioni di cui al presente provvedimento sono autorizzate a condizione che le imprese del settore avicolo assicurino una adeguata separazione delle attività, del personale e dei mezzi operanti. Tali imprese devono predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente sottoposto ad approvazione dal Servizio Veterinario della Regione Veneto.

 

Art. 5

Monitoraggio regionale 

Su tutto il territorio della Regione Veneto si applicano, dalla data di promulgazione del presente Decreto e fino a nuove disposizioni emanate dalla Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, le seguenti misure:

a)      L’autorizzazione all’invio di tacchini al macello è concessa a condizione che gli animali siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione.

b)      Oltre a quanto disposto al precedente comma, la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'Az-Ulss, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

·        ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico;

·        prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale, nei 3 giorni precedenti il primo carico;

·        sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca dei sottotipi H5 e H7.

 

Art. 6

Ulteriori misure restrittive 

a)    Dalla data di promulgazione del presente decreto e per un periodo di tempo da stabilirsi con apposito provvedimento, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l’accasamento a sessi misti, presenti sul territorio della Regione Veneto, pertanto il carico per l’invio al macello dovrà essere completato nell’arco di 10 giorni.

b)    In deroga al precedente punto a), esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni alle seguenti condizioni:

1.      i Servizi veterinari delle Az-Ulss trascorsi 10 giorni dall’inizio del carico della femmine effettuino 10 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenza su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall’inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento;

2.      per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell’arco massimo di una settimana lavorativa;

3.      i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall’inizio del carico;

4.      sia per i maschi che per le femmine, all’interno della microarea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti, dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni

5.      le squadre di carico al macello dovranno essere preventivamente identificate e notificate al servizio veterinario dell’Az-Ulss

6.      gli automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento

7.      le misure di biosicurezza dovranno essere rigorosamente rispettate.

 

Art. 7 

Nel territorio della provincia di Verona a sud dell’autostrada A4, è vietata l’immissione di fauna selvatica appartenente al gruppo degli Anseriformi.

Art. 8

Disposizioni finali

 

In caso di riscontro di positività agli esami previsti dal presente Decreto saranno attuate le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

 

Art. 9

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle misure sanitarie disposte dal presente Decreto si applica quanto previsto all’art. 16 del D.L.vo 9 luglio 2003, n. 225.
 

Art. 10

È abrogato il Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 404 del 30 Agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende Ulss ed ai Comuni interessati dal presente provvedimento ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Vincenzi

Allegato A

Tempistica apertura aree omogenee in Provincia di Verona

AREA OMOGENEA
TACCHINI MASCHI
TACCHINI FEMMINE
DATA APERTURA
DATA CHIUSURA
DATA APERTURA
DATA CHIUSURA
AREA 13
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17 settembre 2007
9 ottobre 2007
AREA 15
25 settembre 2007
15 ottobre 2007
07 ottobre 2007
28 novembre 2007
AREA 18
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17 settembre 2007
9 ottobre 2007
AREA 19
17 settembre 2007
9 ottobre 2007
31 ottobre 2007
21 novembre 2007
AREA 21
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24 settembre 2007
15 ottobre 2007
AREA 31
10 settembre 2007
29 settembre 2007
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AREA 33
17 settembre 2007
9 ottobre 2007
31 ottobre 2007
21 novembre 2007
AREA 33B
17 settembre 2007
9 ottobre 2007
31 ottobre 2007
21 novembre 2007

 

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