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Bur n. 81 del 14 settembre 2007


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 404 del 30 agosto 2007

Influenza aviaria a bassa patogenicità Regione Lombardia. Ulteriori provvedimenti.

Il Dirigente

Vista la Dgr 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse

veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

Vista la Dgr 508/2007 “Sorveglianza epidemiologica e strategia d’intervento per il controllo e l’eradicazione dell’influenza aviaria in Regione Veneto”;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000 “Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria”;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

Visto il Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 390 del 23 Agosto 2007.

Visto il provvedimento dirigenziale n. prot. DGSA.III/9573/P-I.8.d/108 del 24 agosto 2007;

Visto le risultanze dell’Unità di Crisi Centrale per l’influenza aviaria tenutasi il 29 agosto 2007;

Visto il provvedimento dirigenziale n. prot. DGSA.III/9762/P-I.8.d/108 del 30 agosto 2007;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia;

Considerato che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata il provvedimento più efficace per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

Considerato che il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, ha emesso il citato provvedimento dirigenziale n. prot. DGSA.III/9573/P-I.8.d/108 del 24 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni, che uniforma le misure di controllo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità;

Ritenuto necessario modificare i provvedimenti adottati per proteggere gli allevamenti della regione Veneto, al fine di uniformarli al disposto ministeriale;

Ritenuto necessario proseguire il monitoraggio capillare e su vasta scala degli allevamenti avicoli, al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Tenuto conto delle problematiche di benessere animale con particolare riguardo ai pulcini di un giorno in incubatoio e al pollame destinato alla macellazione;

Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria;

Decreta

Art.1

Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

1.      Le movimentazioni di volatili vivi provenienti da allevamenti e incubatoi presenti sul territorio della Regione Lombardia verso allevamenti e macelli presenti sul territorio della Regione Veneto sono disciplinate dalle misure di cui al provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute n. prot. DGSA.III/9573/P-I.8.d/108 del 24 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.2

Regole per l’accasamento di tacchini sul territorio regionale

1.      In base a quanto previsto al punto 2 del provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute n. prot. DGSA.III/9762/P-I.8.d/108 del 30 agosto 2007, l’ accasamento di pulcini di un giorno della specie tacchino è consentita su tutto il territorio della regione Veneto con esclusione della zona della provincia di Verona a sud dell’autostrada A4.

2.      In deroga a quanto disposto al precedente punto 1 del presente articolo 2:

  • potrà essere completato l’accasamento degli allevamenti Cod. N. 041VR088 e 040VR506 situati rispettivamente nell’area omogenea 28 e nell’area omogenea 13;
  • é consentito il completamento dell’accasamento delle aeree omogenee 13, 21, 38, 45 e 48 solo con femmine della specie tacchino.
Art.3

Macelli designati alla macellazione di pollame provenienti dalla regione Lombardia

Il pollame vivo proveniente dalla Regione Lombardia deve essere macellato negli impianti elencati in allegato I. La macellazione del pollame in tali impianti è condizionata all’approvazione del protocollo operativo di cui al successivo articolo 5 del presente provvedimento.

Art.4

Monitoraggio regionale

Su tutto il territorio della Regione Veneto si applicano, per 15 giorni dalla data di promulgazione del presente Decreto, le seguenti misure:

a)      L’autorizzazione all’invio di tacchini al macello è concessa a condizione che gli animali siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione;

b)      Oltre a quanto disposto al precedente comma, la concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'Az-Ulss, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

  • ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;
  • prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale, nei 3 giorni precedenti il carico;
  • sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca dei sottotipi H5 e H7;

c)      entro il 3 settembre p.v. dovrà essere concluso il monitoraggio, da parte del Servizio Veterinario dell'Az-Ulss, eventualmente in collaborazione con i veterinari aziendali, di tutti gli allevamenti intensivi di seguito elencati, con prelievo di:

  • allevamenti di tacchini da carne, allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo e allevamenti di riproduttori: 10 tamponi tracheali e 10-20 campioni di sangue in base alla consistenza dell’allevamento, sui quali dovrà essere effettuato il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca dei sottotipi H5 e H7;
  • allevamenti di oche e anatre 40 campioni di sangue;
  • svezzatori: 10 campioni di sangue.

Tali campioni dovranno essere inviati direttamente all’IZS delle Venezie, sede di Legnaro, o alla sezione territoriale di Verona.

Art.5

Separazione funzionale

Le Aziende avicole presenti sul territorio regionale, dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi operanti tra la Regione Veneto e la Regione Lombardia.

Le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario regionale.

L’attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all’acquisizione del succitato parere favorevole.

Art.6

Ulteriori misure restrittive

Dalla data di promulgazione del presente decreto e per un periodo di tempo da stabilirsi con apposito provvedimento, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l’accasamento a sessi misti, presenti sul territorio della Regione Veneto, pertanto il carico per l’invio al macello dovrà essere completato nell’arco di 10 giorni.

In deroga al precedente punto, esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni a condizione che:

1.      i Servizi veterinari delle Az-Ulss trascorsi 10 giorni dall’inizio del carico della femmine effettuino 10 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenza su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall’inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone e 10 tamponi tracheali per allevamento;

2.      per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell’arco massimo di una settimana lavorativa;

3.      i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall’inizio del carico;

4.      sia per i maschi che per le femmine, all’interno della microarea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti, dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni

5.      le squadre di carico al macello dovranno essere preventivamente identificate e notificate al servizio veterinario dell’Az-Ulss

6.      gli automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento

7.      le misure di biosicurezza dovranno essere rigorosamente rispettate.

Art. 7

Disposizioni finali

In caso di riscontro di positività agli esami previsti dal presente Decreto saranno attuate le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Art. 8

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle misure sanitarie disposte dal presente Decreto si applica quanto previsto all’art. 16 del D.L.vo 9 luglio 2003, n.225.

Art.9

È abrogato il Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 390 del 23 Agosto 2007.

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende Ulss ed ai Comuni interessati dal presente provvedimento ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Vincenzi

Allegato A

Impianti autorizzati alla macellazione di tacchini provenienti dalla Regione Lombardia

ASL
Bollo CE
Comune
Provincia
Ditta

06

081

M

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

PAI SRL

22

0851

M

NOGAROLE ROCCA

VR

AGRICOLA TRE VALLI SCARL

Impianti autorizzati alla macellazione di pollame diverso dal tacchino provenienti dalla Regione Lombardia

Tutti gli altri impianti della regione Veneto autorizzati alla macellazione di pollame di specie diversa dal tacchino

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