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Bur n. 69 del 07 agosto 2007


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 56 del 18 luglio 2007

Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2007. Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

  1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2007/2008, decorrere dal 1° agosto 2007 sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2007 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;
  2. Di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
  3. Di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2007, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di “vini spumanti”, “vini frizzanti”, vini leggermente frizzanti o vivaci e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successive frizzantature;
  4. Di consentire, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all’articolo 1, lettera a), la pratica delle fermentazioni e delle rifermentazioni fino al 31 marzo 2008, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

“Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona”   fino al 31 agosto 2008

“Recioto e Amarone della Valpolicella” nonché per il “rigoverno” (ripasso) dei vini  Valpolicella sulle vinacce residue di produzione dei vini Recioto e Amarone della Valpolicella fino al 30 aprile 2008

“Recioto di Soave”     fino al 30 aprile 2008

“Gambellara Recioto e Vinsanto”      fino al 30 aprile 2008

5.      Di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché a quanto riportato in merito nella nota Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – Dipartimento-, prot. 391, pos. L, del 5 aprile 2006.

Comacchio

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