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Bur n. 71 del 14 agosto 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 138 del 24 luglio 2007

Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. Art. 33: tabelle perimetrali

Il Presidente

Visto l’art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, che detta disposizioni in ordine alle tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime e fa carico al Presidente della Giunta regionale di stabilire il modello delle tabelle;

Considerato che devono ritenersi sottoposte a particolare regime i territori ricompresi:

a)      nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna (art. 9 Lr 50/93);

b)      nelle oasi di protezione istituite dalle Province (art. 10 Lr 50/93);

c)      nelle oasi di protezione costituite all’interno delle aziende faunistico-venatorie (art. 29 comma 5 Lr 50/93);

d)      nelle zone di ripopolamento e cattura (art.11 Lr 50/93);

e)      nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (art. 13 Lr 50/93);

f)        nelle zone di addestramento e allenamento dei cani (art. 18 Lr. 50/93);

g)      negli ambiti territoriali di caccia (art. 21 Lr 50/93);

h)      nelle aree di rispetto all’interno degli ambiti territoriali di caccia (art. 21 comma 13 Lr 50/93);

i)        nella zona faunistica delle Alpi (art. 23 Lr 50/93);

j)        nei comprensori alpini (art. 24 comma 8 Lr 50/93);

k)      nel territorio lagunare e vallivo (art. 25 Lr 50/93);

l)        nei fondi chiusi (art. 27 comma 2 Lr 50/93);

m)    nelle Aziende faunistico-venatorie (art. 29 comma 5 Lr 50/93);

n)      nelle aziende agri-turistico-venatorie (art. 30 comma 8 Lr 50/93);

o)      nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 31 comma 6 Lr 50/93);

Ritenuto di dover provvedere anche al modello di tabella per la perimetrazione:

a)      dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, ai sensi e per i fini di cui all’art. 15 comma 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

b)      dei giardini, dei parchi pubblici e privati, dei parchi storici ed archeologici nonché dei territori adibiti ad attività sportive, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 21 comma 1lettera a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

c)      delle foreste demaniali, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 21 comma 1 lettera c) della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

d)      delle opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare di cui all’articolo 21 comma 1 lettera d) della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

e)      degli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché dei canali delle valli da pesca, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 21 comma 1 lettera s) della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

Preso atto del nuovo assetto territoriale individuato dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007. n. 1;

Ritenuto opportuno prevedere, per le tabelle perimetrali di cui trattasi, due colorazioni alternative in funzione del contenuto informativo recato dalle medesime (colore bianco con dicitura in nero per le tabelle aventi funzione esclusiva di delimitazione; colore giallo ocra con dicitura in nero per le tabelle aventi funzione di delimitazione di area preclusa all’esercizio venatorio);

 

Dato attoO che al fine di delimitare le aree Zps soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee e 92/43/Cee, deve farsi riferimento al Dpgr n. 194 del 10 agosto 2006;

Su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta

1. I modelli da apporsi secondo le modalità stabilite dall’art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” al fine di delimitare aree soggette a particolare regime, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33 larghezza;

b) recare al centro la scritta relativa alla tipologia di istituto o di regime previsto e l’articolo normativo di riferimento:

i. per l’individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia la tabella dovrà riportare: Ambito territoriale di caccia, la sigla della provincia e numero così come individuato nell’allegato B alla Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1 – Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012);

ii. per l’individuazione dei comprensori alpini la tabella dovrà riportare: Comprensorio alpino, la sigla della provincia e una numerazione stabilita a livello provinciale che rappresenti un inequivocabile riferimento al singolo comprensorio.

c) essere predisposta in colore bianco con dicitura in nero per:

 

 

Zona allenamento e addestramento cani

Art. 18 Lr 50/93

 

 

 

Ambito territoriale di caccia

(sigla provincia- numero)

Art. 21 Lr 50/93

 

 

Zona faunistica delle Alpi

Art. 23 Lr 50/93

 

 

 

 

 

 

Comprensorio alpino

( sigla provincia – numero )

Art. 24 Lr 50/93

 

 

 

Ambito territoriale di caccia

(sigla provincia – numero )

Territorio lagunare e vallivo

Art. 25 Lr 50/93

 

 

 

Azienda faunistico-venatoria

Art. 29 Lr 50/93

 

 

 

Azienda agri-turistico-venatoria

Art. 30 Lr 50/93

 

 

d) essere predisposta in colore giallo ocra con dicitura in nero per:

 

 

Divieto di caccia

Valico montano

Art. 21 c.3 L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Oasi di protezione

Art. 21 c. 1 lett. c) L. 157/92

 

 

 

 

 

 

Divieto di caccia

Zona di ripopolamento e cattura

Art. 21 c. 1 lett. c) L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Centro pubblico di riproduzione

della fauna selvatica

Art. 21 c. 1 lett. c) L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Ambito territoriale di caccia

( sigla provincia – numero)

Area di rispetto

Art. 21 c. 13 Lr. 50/93

 

 

 

Divieto di caccia

Fondo chiuso

Art. 15 c. 8 L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Azienda faunistico-venatoria

Oasi di protezione

Art. 29 c. 5 Lr 50/93

 

 

 

Divieto di caccia

Centro privato di riproduzione

della fauna selvatica

Art. 21 c. 1 lett. c) L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Fondo sottratto alla gestione programmata

Art. 15 c. 3 L. 157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Giardini, parchi, attività sportive

Art. 21 c.1 lett.a) L. 157/92

 

 

Divieto di caccia

Opere di difesa dello Stato

Art. 21 c. 1 lett. d) L.157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Foresta demaniale

Art. 21 c. 1 lett.c) L. 157/92

 

 

 

Divieto di caccia

Valle da pesca

Art. 21 c. 1 lett. s) L.157/92

 

2. è revocato il precedente Dpgr n. 1493 del 6 agosto 1996;

3. l’utilizzo dei modelli di cui al precedente punto 1. deve intendersi obbligatorio a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

4.si dà atto che al fine di delimitare le aree Zps soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee e 92/43/Cee deve farsi riferimento al Dpgr n. 194 del 10 agosto 2006;

5. copia del presente decreto verrà trasmesso alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni Venatorie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché sarà trasmesso alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza.

Galan

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