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Bur n. 2 del 05 gennaio 2007


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 179 del 14 dicembre 2006

Individuazione delle zone idonee, e non idonee (ossia da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l’anno 2007, ai sensi del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente

Visto il Dpr 8 giugno 1982 n. 470, che all’articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alle Regioni il compito di individuare (annualmente) le zone idonee (e conseguentemente le zone non idonee) alla balneazione ricadenti nei propri territori, sulla base dei risultati delle analisi (routinarie) effettuate dalle ARPA-APPA, nonché di darne comunicazione ai Comuni interessati, almeno un mese prima dell’inizio della nuova stagione balneare, ed al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, entro la fine dell’anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999 n. 362;

Visto il Dpr 8 giugno 1982 n. 470, che all’articolo 7, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, dispone il divieto di balneazione (per almeno 6 mesi ovvero per l’intera durata del periodo di campionamento dell’anno successivo) per le zone che presentino non idoneità per due stagioni balneari (consecutive) oppure quando in una stagione balneare si ha non idoneità per un numero di campioni routinari non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati o per un numero di campioni routinari inferiore a quello minimo di legge previsto (almeno 12 per punto in esame);

Visto il Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 maggio 2003 n. 121, che all’articolo 1, lettera b), prevede che le zone individuate dalle Regioni come non idonee, ai sensi del Dpr n. 470/1982 e s.m.i., potranno essere riaperte alla balneazione, a seguito dell’esito favorevole di 2 analisi “routinarie” (consecutive) effettuate a partire dal mese precedente l’inizio della nuova stagione balneare ed eventualmente essere dichiarate nuovamente non idonee, a seguito dell’esito non favorevole di 2 analisi “routinarie” (anche non consecutive) effettuate dopo il ripristino dell’idoneità;

Visti gli articoli 8-1 del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e 83-2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che demandano alle Regioni la competenza di comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prima dell’inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità e alle eventuali misure di miglioramento che intendono adottare per i punti non idonei alla balneazione;

Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota indirizzata alle Regioni di prot. n. 21839/CDV/DI (PRO) del 21 dicembre 2004, evidenziava l’opportuna necessità di far pervenire all’APAT i dati sulle misure di miglioramento in tempi utili per l’elaborazione dei dati e per la predisposizione di una relazione nazionale sullo stato dei lavori e il successivo inoltro alla UE, entro il 31 dicembre di ogni anno, così come riportato nella decisione 92/446/EEC e richiesto dalla Commissione europea con nota del 15 novembre 2004 prot. ENV.D.2/BB/rl/D (2004) 522643;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3003 del 4 agosto 1998, con la quale sono stati trasferiti, tra l’altro, all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) gli adempimenti in materia di qualità delle acque di balneazione previsti dal Dpr n. 470/1982, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all’adozione dei provvedimenti amministrativi finali;

Vista la Convenzione tra la Regione del Veneto e l’A.R.P.A.V. stipulata in data 2 ottobre 1998, che demanda a quest’ultima, tra l’altro, il compito di elaborare proposte di provvedimenti regionali in materia di qualità delle acque di balneazione;

Visto il proprio Decreto n. 35 del 14 marzo 2006 che, al punto 4.3.16 dell’allegato A allo stesso Decreto, prevede che l’Osservatorio Alto Adriatico-Polo Regionale Veneto afferente alla Direzione Area Tecnico Scientifica dell’A.R.P.A.V., predisponga entro la metà del mese di dicembre 2006 una proposta di provvedimento regionale, di individuazione delle zone idonee, e non idonee (ossia da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l’anno 2007, da inviare tempestivamente alla competente Direzione Regionale;

Vista la proposta dell’A.R.P.A.V., pervenuta in allegato alla nota prot. n. 156818 del 5/12/2006, di individuazione delle zone idonee, e non idonee (ossia da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l’anno 2007, così come indicato rispettivamente nelle tabelle 2-3 (zone idonee al 1° aprile), tabelle 4-5 (zone non idonee al 1° aprile) e tabelle 6-7 (zone non idonee dal 1° aprile al 30 settembre), dell’ allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso, di far propria la succitata proposta dell’A.R.PA.V.,

Decreta

  1. di individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone idonee alla balneazione all’inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2007), così come indicato nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Per le suddette zone la stagione balneare potrà iniziare regolarmente subordinatamente all’esito favorevole delle analisi (routinarie ed eventuali suppletive) effettuate a partire dal mese di aprile 2007;
  2. di individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non idonee (ossia da vietare) alla balneazione all’inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2007), così come indicato nelle tabelle 4 e 5 dell’allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Le suddette zone potranno essere riaperte alla balneazione, a seguito dell’esito favorevole di 2 analisi “routinarie” (consecutive) effettuate a partire dal mese di aprile 2007 ed eventualmente essere dichiarate nuovamente non idonee, a seguito dell’esito non favorevole di 2 analisi “routinarie” (anche non consecutive) effettuate dopo il ripristino dell’idoneità, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121;
  3. di individuare, ai sensi dell’articolo 7-1 del Dpr 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non idonee (ossia da vietare) alla balneazione per l’intera durata del prossimo periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2007), così come indicato nelle tabelle 6 e 7 dell’allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Dette zone potranno essere riaperte alla balneazione nell’anno 2008, subordinatamente all’adozione di adeguate misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell’inquinamento, nonché all’esito favorevole delle analisi (routinarie) effettuate nell’anno 2007 secondo i criteri di cui all’articolo 6 del suddetto Dpr;
  4. di dare atto che ai Comuni interessati compete di delimitare, mediante adeguata segnaletica, le zone non idonee alla balneazione di cui ai punti 2 e 3, nonché di trasmettere tempestivamente copia delle proprie ordinanze sindacali al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione del Veneto e all’A.R.P.A.V., per il seguito degli adempimenti di rispettiva competenza;
  5. di inviare copia del presente Decreto al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, nonché ai Comuni interessati e all’A.R.P.A.V., entro e non oltre il 31 marzo 2007;
  6. di comunicare, entro il 31 dicembre 2006 e comunque non oltre il 31 marzo 2007, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell’art. 8-1 del Dpr n. 470/1982 e dell’art. 83-2 del D. Lgs n. 152/2006, le eventuali misure di miglioramento previste nell’anno 2007 per le zone non idonee alla balneazione di cui ai punti 2 e 3.

 Fior

(seguono allegati)

Allegato A_parte 1_194381.pdf

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