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Bur n. 99 del 14 novembre 2006


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 10 del 24 ottobre 2006

Disposizioni per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

Il Dirigente

Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 che ha dato attuazione alla direttiva n. 2002/89/CE;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 37068 del 30 giugno 2004 “Misure fitosanitarie concernenti l’applicazione del decreto di lotta obbligatoria 2001 relativo all’organismo nocivo Diabrotica virgifera Le Conte”;

Visti i risultati del monitoraggio condotto nel 2006 dall’UPER per i Servizi Fitosanitari, in attuazione della Dgr n. 1314 del 10/05/2006, che ha accertato la presenza dell’insetto su ampie superfici e con diversi livelli di popolazione nelle province di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Treviso e Venezia;

Considerato che nonostante le misure adottate negli anni dal 1998 al 2006 dall’UPER per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto non sia più possibile procedere all’eradicazione del parassita, ma che sia ugualmente necessario attuare azioni di contenimento e controllo al fine di ostacolarne l’ulteriore diffusione;

Ritenuto che non sia possibile definire nuovi focolai, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 21 agosto 2001, nel territorio regionale dove è già stata accertata la presenza del parassita, ma anche nelle aree che si suppone attualmente ancora indenni, in considerazione della facilità di spostamento dell’insetto e del carattere epidemico delle popolazioni esistenti;

Ritenuto quindi che il concetto di focolaio risulti adeguato solo se riferito ad aree di prima introduzione o ritrovamento e che non trovi efficace applicazione nella situazione venutasi a creare in Veneto;

Ritenuto altresì necessario contrastare l’ulteriore espansione del parassita anche impedendo lo spostamento diretto di materiale vegetale allo stato fresco e di terreno potenzialmente infestati al di fuori del territorio regionale;

Visti gli articoli 23 e 24 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” che individuano le competenze dei dirigenti;

Decreta

  1. il territorio della Regione Veneto è riconosciuto, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 21 agosto 2001 e in applicazione della Circolare n. 37068 del 30 giugno 2004, zona d’insediamento dell’insetto Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  2. è vietato trasportare nelle regioni indenni e negli altri Paesi della Comunità, piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone di pannocchie;
  3. è vietato trasportare nelle regioni indenni e negli altri Paesi della Comunità granella di mais prima di venire essiccata;
  4. è vietato trasportare nelle regioni indenni e negli altri Paesi della Comunità, terreno che abbia ospitato mais nell’anno in corso o nell’anno precedente;
  5. eventuali deroghe ai punti 2, 3 e 4 potranno essere concesse dall’UPER per i Servizi Fitosanitari previo accertamento delle condizioni del materiale vegetale e nel rispetto delle finalità riportate nelle premesse del presente provvedimento.

 Zanini

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