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Bur n. 101 del 21 novembre 2006


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 241 del 02 novembre 2006

Ditta: Toson Ilario ed altri .Concessione di acqua termale denominata ”Toson” in comune di Abano terme (Pd). Approvazione della variante al Programma annuale lavori per il 2006 (art. 18, Lr 40/1989).

Il Presidente

(omissis)

Decreta

  1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la variante al Programma annuale dei lavori per il 2006, richiesta dalla ditta “Toson Ilario ed altri”, con sede ad Abano Terme (Pd), in via Santuario 84, titolare della concessione di acqua termale denominata “Toson”, in comune di Abano Terme, relativa alla perforazione di un nuovo pozzo denominato “n. 9”, che servirà a somministrare acqua allo stabilimento termale “San Lorenzo” sito in comune di Abano Terme (Pd);
  2. di stabilire che il nuovo pozzo dovrà essere ubicato all’interno della concessione, sul mapp. 64, foglio 5, del comune di Abano Terme come individuato nella planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000 allegate all’istanza;
  3. di stabilire inoltre che, una volta ultimate con successo le operazioni di perforazione del nuovo pozzo e comunque non oltre trenta giorni dalla realizzazione dello stesso, il pozzo denominato n. 7, andrà chiuso mediante cementazione, alla presenza di un funzionario della Regione Veneto;
  4. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta a osservare tutte le prescrizioni contenute nel Dm 27.9.1958 di rilascio e nelle Ddggrr. n. 2114 del 9.6.1976, n. 3423 del 5.7.1983 e n. 3289 del 31.10.2003;
  5. di ricordare alla ditta l’obbligatorietà del rispetto delle norme di cui al Dpr 128/1959 e del D.Lgs. 624/1996; 
  6. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare, ai sensi della Lr 40/1989 la decadenza della concessione;
  7. di precisare che l’approvazione dei lavori riguarda esclusivamente l’aspetto minerario, fermo restando la necessità di ogni autorizzazione o nulla osta eventualmente necessario e che il presente provvedimento è accordato senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
  8. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della Lr 1.9.1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10.12.1973, n. 27.

Galan

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