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Bur n. 93 del 27 ottobre 2006


Materia: Bonifica

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 230 del 18 ottobre 2006

Legge regionale 12 agosto 2005, n.13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n.79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/Cee”.Art. 4: adozione di ulteriore provvedimento di limitazione dei prelievi in deroga autorizzati (stagione venatoria 2006/2007).

Il Presidente

Vista la legge regionale 12 agosto 2005, n.13 dal titolo “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n.79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/Cee”;

Richiamato l’art.1 comma 2 della Lr n.13/2005, che affida alla competente Struttura regionale la verifica annuale della compatibilità dei prelievi in deroga autorizzati dalla legge regionale medesima;

Richiamata la nota prot. 62399/48.17 del 31.01.2006 con la quale è stata richiesto il parere dell’Istituto nazionale per la Fauna Selvatica (Infs) in ordine all’applicazione della Lr n. 13/2005 nel corso della stagione venatoria 2006/2007;

Preso atto del parere formulato con nota n. 3203/T-A61 del 12.04.2006 con il quale l’Infs riferisce in ordine all’asserita attuale insufficienza di dati tecnico-scientifici che consentano la formulazione di un parere favorevole, tenuto conto anche dell’interlocuzione in atto presso la Commissione europea nel merito della metodologia adottata dall’Istituto medesimo ai fini del calcolo delle “piccole quantità” assoggettabili a prelievo (art. 9 c. 1 lett. C della Direttiva 79/409/Cee);

Richiamato il precedente decreto n.140 del 20.06.2006 con il quale, in relazione al citato parere dell’Infs n. 3203/T-A61 del 12.04.2006 nonché a fini cautelativi nelle more degli ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici che competono all’Infs ai sensi del vigente ordinamento e della definizione della procedura di infrazione n. 2004/4926 (avente per oggetto la legge regionale richiamata in epigrafe), sono state disposte per la stagione venatoria 2006/2007:

  • la sospensione cautelativa dei prelievi venatori in deroga autorizzati dalla Lr n.13/2005 ai sensi e per i fini di cui all’art.9, c.1 lettera a) della citata Direttiva n. 79/409/Cee (prelievi venatori in deroga finalizzati al contenimento dei danni arrecati alle coltivazioni);
  • la riduzione dei carnieri stagionali autorizzati dalla legge regionale in oggetto avuto riguardo alle specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs), e ciò pur in presenza di riferimenti tecnico-scientifici che, al di là della questione attinente all’attendibilità delle metodiche di rilievo e di calcolo sollevate dalla Commissione europea, attestano in ordine alla situazione favorevole delle popolazioni maggiormente interessate allo specifico prelievo (per le specie fringuello e peppola vedasi, in proposito, Birds in Europe - Population estimates, trends and conservation status; Ed. Birdlife International 2004);

Dato atto dell’interlocuzione in atto tra Regione Veneto ed i competenti Servizi della Commissione Europea volti ad una chiusura favorevole della richiamata procedura di infrazione n.2004/4926, da perseguire per il tramite di una rivisitazione della Legge regionale in oggetto che, in recepimento dei rilievi mossi dalla Commissione medesima ed in linea con i sia pur decaduti indirizzi di cui al Decreto-Legge 16 agosto 2006 n.251 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/Cee in materia di conservazione della fauna selvatica”, introduca, tra l’altro, idonei meccanismi di monitoraggio numerico dei prelievi in deroga realizzati “in piccola quantità” ai sensi dell’art. 9, comma 1 letta c) della Direttiva 79/409/Cee e relativa Guida Interpretativa al fine di garantire il rispetto della quota di carniere nazionale che compete al Veneto;  

Dato atto che la caccia praticata a fini ricreativi può costituire, a determinate condizioni, un “impiego misurato” ai fini dell’art.9, c.1 lettera c della Direttiva 79/497/Cee (Corte di Giustizia Europea – Sentenza relativa alla causa C-182/02);

Richiamato il rilievo culturale delle plurisecolari tradizioni venatorie venete aventi per oggetto le specie che possono essere oggi sottoposte a prelievo venatorio in regime di deroga;

Ritenuto che, nelle more dei richiamati approfondimenti tecnico-scientifici in capo all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e della conseguente auspicata riattivazione della procedura di riparto regionale prevista dal protocollo di intesa sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 29.04.04, possa ritenersi compatibile l’applicazione della Lr 13/2006 nel corso della stagione venatoria 2006/2007 a condizione che vengano introdotte le seguenti ulteriori limitazioni su base cautelativa: 

1. sospensione dell’applicazione della Legge Regionale n.13/2005 alle specie passero (passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), tortora dal collare (Streptopelia decaocto), cormorano (Phalacrocorax carbo), specie per le quali non è comunque possibile procedere, sulla base dei dati disponibili, ad una autonoma stima quantitativa prudenziale dei prelievi realizzabili a livello regionale;

2. definizione, per i prelievi in deroga applicati alle specie storno (Sturnus vulgaris), peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs), di carnieri regionali massimi non superabili, calcolati sulla base dei dati disponibili secondo il procedimento riportato nel prospetto facente parte integrante del presente decreto quale Allegato C, così quantificati:

  • storno (Sturnus vulgaris) 205.798 capi;
  • peppola (Fringilla montifringilla) 128.811 capi
  • fringuello (Fringilla coelebs) 390.398 capi;

3. effettuazione di un monitoraggio rigoroso dei prelievi realizzati da attuarsi mediante la scheda di rilevazione facente parte integrante del presente decreto quale Allegato A secondo gli indirizzi applicativi e gli adempimenti di cui al prospetto facente parte integrante del presente decreto quale Allegato B;

Visto l’art. 4 comma 1 della Lr 13/2005,

Decreta

1. ai sensi e per i fini di cui all’art. 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n.13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n.79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/Cee”, sono disposte, per le motivazioni di cui alle premesse nonché limitatamente alla stagione venatoria 2006/2007, le seguenti ulteriori limitazioni ai prelievi venatori in deroga autorizzati dalla medesima Lr. 13/2005:

  1. è sospesa l’applicazione della Legge Regionale n.13/2005 alle specie passero (passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), tortora dal collare (Streptopelia decaocto), cormorano (Phalacrocorax carbo);
  2. i prelievi in deroga realizzati ai sensi dell’art.9, comma 1 lettera c) della Direttiva n.79/409/Cee, applicabili alle sole specie storno (Sturnus vulgaris), peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs), sono ammessi nei limiti dei seguenti carnieri regionali:   storno (Sturnus vulgaris) : 205.798 capi;    peppola (Fringilla montifringilla) 128.811 capi;   fringuello (Fringilla coelebs) 390.398 capi;
  3. i prelievi in deroga realizzati in applicazione della Lr n.13/2005 sono ammissibili a condizione che venga attuato un monitoraggio rigoroso dei prelievi medesimi da attuarsi mediante la scheda di monitoraggio facente parte integrante del presente decreto quale allegato A, da utilizzare secondo gli indirizzi applicativi e gli adempimenti di cui al prospetto facente parte integrante del presente decreto quale Allegato B.

2. Sono fatte salve le limitazioni disposte con Decreto del Presidente n. 140 del 20.06.2006.

Il presente Decreto sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Copia del medesimo sarà trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie riconosciute.

 
Galan

(seguono allegati)

allegato A DPGR_192605.pdf
allegato B DPGR_192605.pdf

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