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Bur n. 80 del 12 settembre 2006


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 73 del 31 agosto 2006

Vino DOC “Conegliano-Valdobbiadene”. Aumento della resa di prodotto certificabile vendemmia 2006. Legge 164/92, articolo 10, comma 1, lettera c).

Il Dirigente

Vista la Legge n. 164 del 10 febbraio 1992, “nuova disciplina della denominazioni di origine dei vini;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 1, lett. c) della summenzionata Legge n. 164/92, che stabilisce che le Regioni, su proposta dei Consorzi volontari di tutela e sulla base dei riscontri effettuati dall’Ispettorato repressioni delle frodi sulla compatibilità tra il titolo alcolometrico volumico minimo naturale e la produzione unitaria di uva, possono annualmente, in annate climaticamente favorevoli, aumentare fino ad massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare di produzione;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole n. 256, del 4 giugno 1997 “Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l’attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali della denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1969, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata di vini “Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 2000 che ha modificato la denominazione di origine controllata di detti vini in “Conegliano-Valdobbiadene”
Visto il disciplinare di produzione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 2000, ed in particolare l’articolo 4, comma 6, che stabilisce che la resa di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di o. c. “Conegliano-Valdobbiadene” non deve essere superiore a tonnellate 12, pari ad un massimo di 84 ettolitri per ettaro;
Visto il Decreto n. 65818 del 3 settembre 2004 concernente il conferimento al Consorzio di tutela del vino DOC Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene dell’incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal D.M. 29 maggio 2001 per la DOC “Conegliano-Valdobbiadene”;
Vista la nota del Consorzio di tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene pervenuta l’8 agosto 2006 con la quale detto organismo chiede alla Regione l’aumento delle rese di uva certificabile dalle 12 ton di uva/ha, così come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione in questione (art. 4 punto 6), alle 13 ton di uva/ha certificabili, raccolte nella vendemmia 2006, da destinare alla produzione del vino a Doc Conegliano-Valdobbiadene con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze, tutto ciò in considerazione del favorevole andamento climatico nonché del perdurare della congiuntura positiva di mercato dei vini in questione;
Vista la relazione tecnico viticola riferita al ciclo vegeto-produttivo dell’annata 2006, nonché delle informazioni in merito agli scambi commerciali sia in volume che in valore riferiti alle annate 2004/2005;
Preso atto che in data 27 luglio 2006 si è svolto presso la sede del predetto Consorzio di tutela una riunione nella quale erano presenti i rappresentanti degli organismi di rappresentanza degli operatori della filiera interessata alla produzione dei vini della denominazione in oggetto, i quali si sono espressi favorevolmente alla presentazione della richiesta di aumento dei quantitativi certificabili per le produzioni ottenibili dalla vendemmia 2006;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 27 luglio 2006 ha deliberato in merito alla richiesta in oggetto ed ha incaricato il Presidente di detto organismo di presentare l’apposita istanza all’organismo competente;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 18 agosto 2006 nel quale è stato pubblicato il comunicato relativo alla richiesta in oggetto precisando che eventuali controdeduzioni all’istanza inerente all’aumento delle rese certificabili doveva pervenire alla Direzione produzioni agroalimentari entro il 26 agosto 2006;
Tenuto conto che già in data 8 agosto 2006 la Direzione produzioni agroalimentari con nota prot. 472963/48.25/2 ha portato a conoscenza la Camera di Commercio di Treviso, le organizzazioni sindacali economiche trevigiane e i sindaci dei comuni interessati dalla denominazione Conegliano-Valdobbiadene dell’iniziativa promossa dal Consorzio di tutela;
Tenuto conto che in data 28 agosto 2006 la Direzione produzioni agroalimentari ha chiesto, con nota n. 499.819/48.25/5 al Consorzio di tutela se permangono le condizioni che hanno indotto il predetto organismo ad avanzare la richiesta di aumento delle rese certificabili;
Tenuto conto che sempre in data 28 agosto 2006 con nota prot. n. 500.098/48.25/5 è stato chiesto all’Ispettorato centrale repressione frodi - ufficio di Conegliano – se sussistono le condizioni per acconsentire all’aumento delle rese certificabili ad ettaro, giusto quanto previsto dalla vigente normativa (art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 164/92);
Preso atto che in data 28 agosto 2006 il Consorzio di tutela in merito alla richiesta in questione ha confermato che permangono le condizioni che hanno indotto alla presentazione dell’istanza, ribadendo che l’andamento climatico del mese di agosto ha favorito ulteriormente l’aumento dei quantitativi;
Visti i dati analitici trasmessi in data 29 agosto 2006 e riferiti ai giorni 21 e 28 agosto relativi alle curve di maturazione di ben 17 aree campione confrontati, con i medesimi parametri delle annate precedenti dal 2002 al 2005;
Visto il Decreto del Dirigente della Struttura periferica Avepa di Treviso n. 158 del 29 agosto 2006 avente per oggetto “determinazione delle rese massime delle denominazione di origine controllata della provincia di Treviso per la vendemmia 2006 - L. n. 164/92”, che al punto 2 stabilisce “che qualora in alcune zone le produzioni di uva si presentassero superiori, entro i limiti del 20% ai massimali di cui sopra, le quantità di prodotto raccolto devono essere riportare entro i limiti certificabili, previsti dal presente atto, attraverso un’accurata cernita delle uve.”;
Vista la comunicazione dell’Ispettorato centrale repressione frodi - ufficio di Conegliano - prot. n. 16438 del 30 agosto 2006 con la quale ha comunicato che non sussistono elementi ostativi all’aumento della resa certificabile, tenuto conto che il titolo alcolometrico volumico minimo naturale riferito all’attuale stato di maturazione delle uve, raffrontato con i dati delle annate precedenti, risulta essere in linea e talvolta superiore alle serie storiche;
Vista la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la deliberazione n. 375 del 12 febbraio 1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture direzionali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti definitivi del procedimento, espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 2974 dell’11 ottobre 2005 relativa alla costituzione delle Direzioni regionali e Unità di progetto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 della LR 1/97;
Vista la deliberazione n. 3609, del 22 novembre 2005, relativa all’assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto;
Considerato che nel corso dell’estate 2006 si sono verificate condizioni climatiche favorevoli che hanno portato ad una produzione superiore a quella prevista attualmente dal disciplinare di produzione con parametri analitici tali da assicurare una produzione dal punto di vista qualitativo superiore agli standard alle medie delle annate precedenti e tenuto conto che dai risultati di attività di vigilanza esperite dal Consorzio volontario di tutela ai sensi del D.M. 29 maggio 2001 la situazione congiunturale mercantile risulta positiva e tale da poter assorbire anche i quantitativi ottenuti dall’aumento della resa certificabile senza peraltro possa verificarsi un deprezzamento dei prezzi all’origine;

Tenuto conto infine che alla Direzione produzioni agroalimentari non è pervenuta alla data odierna alcuna controdeduzione all’istanza presentata al Consorzio di tutela e tenuto conto infine che sono state esperite tutte le verifiche necessarie a valutare la congruità tecnico-amministrativa dell’istanza medesima;

Decreta

1.       di stabilire, ai sensi della Legge 164 del 10 febbraio 1992, art. 10, comma 1, lett. c) e per le motivazioni esposte in premessa, che la resa massima dell’uva ad ettaro certificabile, raccolta nella vendemmia 2006, da destinare alla produzione del vino a Doc Conegliano-Valdobbiadene con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze, (fatte salve le eventuali determinazioni di riduzione delle rese uva/ha per eventi climatici sfavorevoli) è aumentata da 12 a 13 tonnellate uva/ha;
2.       di stabilire, ai sensi della normativa vigente e tenuto conto del Decreto del Dirigente della Struttura periferica Avepa di Treviso n. 158 del 29 agosto 2006, che qualora le produzioni di uva si presentassero superiori alla resa massima di 13 ton/ha, così come stabilito al punto 1, gli eventuali quantitativi di prodotto fino ad un massimo del 20% (15,60 tonnellate uva/ha) devono essere prese in carico per la produzione unicamente di vino da tavola con o senza indicazione geografica, previa accurata cernita delle uve medesime;
3.       di stabilire che la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, nel rilasciare le ricevute di cui all’art. 16, punto 3 della Legge 164/92, a coloro che effettueranno la denuncia di rivendicazione delle uve raccolte nella vendemmia 2006, atte a produrre il vino Doc Conegliano-Valdobbiadene con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze, deve tenere conto della resa massima di uva/ha certificabile stabilita al punto 1.
 
Comacchio

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