Interventi per la Salvaguardia di Venezia e la sua laguna. Fognatura a Pellestrina e San Pietro in Volta. “Risanamento igienico di San Pietro in Volta a Pellestrina. Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi”. Progetto definitivo. L. 05.02.1992, n. 139, art. 5; L.R. 16.04.1985, n. 33 e SS.MM.II. Importo del progetto definitivo: € 4.168.069,57. Finanziamento dell’opera.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
Art. 2. E’ finanziato il progetto definitivo denominato “Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi”, composto da 47 elaborati, datato novembre 2002, dell’importo complessivo di € 4.168.069,57 sulla scorta del seguente quadro economico riassunto nella Tabella B):
Tabella B)
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
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A
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LAVORI
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€
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€
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1
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Economie, noli e forniture
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59.779,07
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2
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Collettore principale sulla strada della laguna
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1.706.486,62
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3
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Collettori di trasferimento agli impianti di pompaggio
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218.722,67
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4
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Impianti di pompaggio
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447.703,94
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5
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Oneri per la sicurezza
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97.307,69
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TOTALE A) IMPORTO LAVORI
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2.530.000,00
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B
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SOMME A DISPOSIZIONE
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1
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Indagini
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60.000,00
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2
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Imprevisti
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210.000,00
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3
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Sottoservizi
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195.000,00
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4
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Spese tecniche (progettazione, D.L., etc.)
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673.455,57
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5
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Spese per appalto
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31.000,00
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6
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Spese Per collaudi
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22.500,00
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7
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I.V.A.
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446.114,00
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TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
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1.638.069,57
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TOTALE COMPLESSIVO A) + B)
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4.168.069,57
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Art. 3. Sono a carico del Comune di Venezia gli adempimenti relativi a:
a) acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero, eventualmente, previste dall’ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità;
b) garantire in ogni fase di utilizzo delle opere in argomento l’assoluta sicurezza per la salute dei cittadini e per l’ambiente.
Art. 4. La Regione Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall’esercizio delle opere in argomento.
Art. 5. I lavori e le relative espropriazioni sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ed il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta ammissibile a contributo, è stabilito in cinque anni dalla data del presente provvedimento. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, ai sensi dell’art. 54, c.6, della L.R. n°. 27/2003.
Art. 6. L’erogazione dei fondi avverrà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. 07.11.2003, n. 27, all’art. 54, comma 4, dove il soggetto gestore del programma e Comune di Venezia, beneficiario finale del finanziamento, risultano coincidenti. Conseguentemente, come previsto al comma 2 del medesimo articolo, l’emissione del finanziamento è determinata a favore del Comune di Venezia fino al 90 % del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifica richiesta del beneficiario stesso, attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. L’erogazione del saldo, infine, avviene previa acquisizione della Deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dall’art. 54, comma 5 lettera a), dell’anzidetta L.R. n. 27/2003.
Art. 7. E’ impegnata, ai sensi della Legge n. 798/1984, la somma di € 4.168.069,57 a valere sul Capitolo n. 100683 – Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi straordinari nel settore delle opere igieniche, salvaguardia di Venezia (art. 5, lett. A), L. 29.11.1984, n. 798 –, Codice Scheda 1/3.6.A (Legge n. 798/84, esercizi 1984 – 1985 – 1986) del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2006, a favore del Comune di Venezia;
Art. 8. Il presente provvedimento va trasmesso al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, alla società INSULA S.p.A. – Dorsoduro, 2050, 30123 Venezia –, all’Ufficio periferico regionale del Genio Civile di Venezia ed alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi – Servizio Rendicontazione e Monitoraggio per gli adempimenti di pertinenza.