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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 47 del 23 maggio 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 4 del 11 aprile 2006

Colpo di fuoco batterico delle rosacee, anno 2006. Istituzione e delimitazione zone tampone. Approvazione campi di produzione.

Il Dirigente

richiamato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"; richiamato il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il Colpo di fuoco batterico delle rosacee; richiamata la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 08 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", modificata, relativamente al riconoscimento temporaneo di "zone protette" dalla direttiva 2001/32/CE della Commissione e dalla direttiva 2006/36/CE della Commissione del 24 marzo 2006; considerato che la direttiva 2006/36/CE sopra richiamata prevede che fino al 31 marzo 2008 per la Regione del Veneto sia mantenuta l'attuale previsione di zona protetta, ad esclusione del territorio dei comuni di seguito elencati; - per la provincia di Rovigo i comuni: Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, S. Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; - per la provincia di Verona i comuni: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, - per la provincia di Padova i comuni: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; considerato che in accordo a quanto prescritto dalla Direttiva 2003/116/CE della Commissione del 4 dicembre 03, si intende determinare, nel raggio dei 500 metri dal vivaio, il limite territoriale da controllare due volte nella stagione, l'obbligo a svolgere analisi di laboratorio sul materiale asintomatico in produzione nei campi approvati ed il regime di lotta ufficialmente approvato cui sono sottoposte le piante ospiti presenti nelle zone tampone; acquisite le domande da parte dei vivaisti individuati nell'allegato C che, entro i termini fissati dall'UPER per i Servizi Fitosanitari, hanno fatto richiesta di riconoscimento dei campi di produzione; ritenuto importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo per il 2006: - l'individuazione e la perimetrazione delle "zone tampone" n. 1 e n. 2, definite negli allegati A (delimitazione zone tampone), B.1 (delimitazione cartografica della zona tampone n. 01) e B.2 (delimitazione cartografica della zona tampone n. 02), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - l'autorizzazione per le aziende vivaistiche, che ricadono all'interno delle zone tampone, di commercializzare con passaporto di tipo ZP i vegetali ottenuti nei campi individuati. Gli allegati C, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 e C.13, C14, C.15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, individuano le aziende vivaistiche e i campi in produzione approvati per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., con passaporto di tipo ZP, all'interno delle zone non più protette; - la determinazione del regime di lotta nei confronti dell' Erwinia amylovora di cui all'allegato D, da applicarsi nelle zone tampone istituite;

decreta

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di istituire le zone tampone n. 01 e n. 02, individuate e perimetrate negli allegati A (delimitazione zone tampone), B.1 (delimitazione cartografica della zona tampone n. 01) e B.2 (delimitazione cartografica della zona tampone n. 02); 3. di approvare gli allegati C, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C 14, C 15, C 16, C 17, C 18, C 19, C 20, C 21, C 22, C 23, C 24, C 25 e C26, che individuano le aziende vivaistiche e gli appezzamenti investiti a vivaio per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., con passaporto di tipo ZP, all'interno delle zone non più protette; 4. di approvare il regime di lotta all'Erwinia amylovora da applicarsi nelle zone tampone (allegato D); 5. di stabilire che le norme previste dal presente provvedimento hanno validità sino al 30 aprile 2007.

Zanini

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