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Bur n. 18 del 21 febbraio 2006


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 1 del 01 febbraio 2006

Vincoli ad alcune pratiche agricole connesse alla maiscoltura in aree focolaio del parassita di quarantena Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (DM 21 agosto 2001 "Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais"). Determinazioni relative all'annata agraria 2006.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di determinare per l'annata agraria 2006, ai sensi della normativa di lotta obbligatoria alla Diabrotica Virgifera virgifera, le zone focolaio individuate negli allegati cartografici da 1 a 8, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che nelle zone focolaio individuate al punto 1 vengano applicati i seguenti obblighi e divieti:
a) divieto di procedere al ristoppio (monosuccessione) del mais. Detto divieto si ritiene rispettato nel caso in cui la semina del mais venga posticipata in epoca successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita, epoca individuato, in base alla verifica delle dinamiche di sviluppo del parassita, dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
o in alternativa
obbligo di effettuare, sugli appezzamenti a mais in ristoppio, n. 2 trattamenti insetticidi contro l'insetto adulto (con prodotto fitosanitario autorizzato per l'uso contro Diabrotica virgifera, alla dose massima indicata in etichetta), rispettivamente nei periodi 10/20 luglio e 10/20 agosto 2006, da registrarsi nell'apposito "Registro dei trattamenti fitosanitari", ai sensi del DPR 23 aprile 2001, art. 42;
b) divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1° ottobre;
c) divieto di trasportare nelle Regioni indenni e negli altri Paesi della Comunità piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il "pastone di pannocchie" senza specifica autorizzazione dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari;
d) divieto di spostare nelle Regioni indenni e negli altri Paesi della Comunità terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente senza specifica autorizzazione dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari;
3. la non ottemperanza a quanto disposto dal presente decreto viene sanzionata ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Zanini

ALLEGATI CARTOGRAFICI (omissis)

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