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Bur n. 11 del 31 gennaio 2006


Materia: Opere e lavori pubblici

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 18 del 25 gennaio 2006

Accordo di programma tra la Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro e il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE). Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. 35/2001.

Il Presidente

La società Terminale GLN Adriatico s.r.l., già Edison Gas s.p.a. e Edison s.p.a. è titolare di un progetto per la realizzazione di un nuovo terminale di rigassificazione da collocare in mare Adriatico, in un'area di mare territoriale prospiciente la Regione Veneto, da collegare tramite una condotta alla già esistente rete di trasporto nazionale.
Premesso che l'opera:
- è stata oggetto di decreti di compatibilità ambientale del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999, decreto n. DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 e DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 con i quali è stato espresso il giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in questione, compreso il gasdotto di collegamento del terminale con la rete nazionale dei gasdotti;
- è stata inclusa nel programma delle opere strategiche nel settore del gas naturale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 con deliberazione del CIPE n. 121 del 2001;
- il Ministero per le attività produttive, con decreto 445775 del 25 marzo 2002, ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
- è stata individuata quale progetto di interesse comune con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254, così come modificata con decisioni n.1047 del 29 maggio 1997 e n. 1741 del 29 luglio 1999;
- è stata definitivamente approvata con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 17282 dell'11.11.2004.
Considerato che la fase di realizzazione della parte di progetto riguardante il tratto Porto Viro-Cavarzere necessitava ancora di alcuni provvedimenti di competenza regionale e di altri Enti Locali, con nota del 9 novembre 2005, la soc. Terminale GNL Adriatico srl ha fatto istanza al Presidente della Regione del Veneto per l'avvio di una procedura di cui all'art. 32 della LR n. 35/2001;
Rilevato che con nota prot. n. 783047/57.00 del 16.11.2005 il Presidente della Giunta Regionale, ha ritenuto applicabile l'art. 32 della LR n. 35/2001 ed ha individuato nella Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la struttura competente all'attivazione del procedimento finalizzato alla definizione dell'accordo di programma relativo al collegamento del terminale GLN off shore prospiciente Porto Levante per l'approvazione dei provvedimenti non ancora rilasciati.
Visto che con nota prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 è stato avviato il procedimento per l'accordo di programma in oggetto (tratto Porto Viro-Cavarzere) nei confronti dei seguenti enti: Ente parco regionale Delta del Po, Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco, Comune di Porto Viro, Comune di Cavarzere, soc. Terminale GNL Adriatico srl, nonché Genio Civile Regionale di Rovigo;
Preso atto che:
- il giorno 24 novembre 2005, presso la Regione del Veneto, presenti i rappresentanti dei suddetti enti nonché i rappresentanti di ARPAV si è tenuta la conferenza dei servizi istruttoria;
- il giorno 6 dicembre 2005 si è tenuta un'ulteriore riunione tecnica alla quale erano stati invitati anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e l'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo per l'espressione dei pareri di competenza;
- il giorno 12 dicembre 2005 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria;
Preso atto altresì che in data 12 dicembre è stato verificato dal responsabile del procedimento, appositamente delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005, il consenso unanime dei soggetti interessati alla stipula dell'accordo di programma ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001 e che tale accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento che doveva essere reso dalle amministrazioni che lo sottoscrivono e comporta anche la variazione integrativa allo strumento urbanistico del Comune di Cavarzere senza necessità di ulteriori adempimenti, come previsto dall'art. 32, comma 4 della L.R. n. 35/2001;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 4339 del 30 dicembre 2005 con la quale è stato approvato lo schema dell'accordo di programma tra la Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro e il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ed è stato delegato alla firma dello stesso il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, ing. Roberto Casarin;
Preso atto che in data 12 gennaio 2006 è stato sottoscritto l'accordo di programma;
Vista la L.R. n. 35/2001;
Vista la D.G.R. n. 4339 del 30 dicembre 2005;
Vista la L.R. n. 14/89;

decreta

1. l'accordo di programma intervenuto tra la Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro e il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE), è esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, della L.R. 35/2001;
2. di pubblicare sul B.U.R.V. l'Accordo di Programma di cui al punto precedente, come previsto dell'art. 32, comma 4, della L.R. 35/2001 sopra citata.

Galan


ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
La Regione Veneto, rappresentata dall'ing. Roberto Casarin, Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, delegato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4339 in data 30 dicembre 2005;
Il Comune di Porto Viro, rappresentato da Geremia Giuseppe Gennari, in qualità di vice-sindaco;
Il Comune di Cavarzere, rappresentato da dott.ssa Piera Bumma, in qualità di Commissario prefettizio;
Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, rappresentato da ing. Giancarlo Mantovani , in qualità di vice-direttore;
premesso

. che la società Terminale GLN Adriatico s.r.l. (già Edison Gas s.p.a., Edison T&S s.p.a., Edison s.p.a. e Edison LGN s.p.a), d'ora in poi Società, è titolare di un progetto per la realizzazione di un nuovo terminale di rigassificazione da collocare in mare Adriatico, in un'area di mare territoriale prospiciente la Regione Veneto, da collegare tramite una condotta alla già esistente rete di trasporto in Minerbio;
. che il 14 marzo 2000 è stato stipulato un accordo tra la Società e la Regione Veneto ove la Regione si è impegnata ad intervenire presso tutti gli enti locali per lo snellimento e il coordinamento delle varie procedure autorizzatorie da attivare prima dell'avvio dei lavori (art. 4);
. che è stata acquisita la nota dell'Ispettorato interregionale del Corpo Nazionale VV.FF. del Veneto e del Trentino Alto Adige n. 7618 del 19 luglio 1999;
. che l'opera è stata inclusa, con deliberazione del CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere strategiche nel settore del gas naturale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001;
. che tale opera, inizialmente prevista tra Porto Viro e Cavarzere, è stata oggetto di un decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 con il quale è stato espresso il giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in questione, compreso il gasdotto di collegamento del terminale con la rete nazionale dei gasdotti;
. che il Ministero per le attività produttive, con decreto 445775 del 25 marzo 2002, ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 164 del 2000 del metanodotto Porto Viro-Cavarzere;
. che la costruzione in Italia di un terminale di rigassificazione di GNL "offshore"è stato individuato quale progetto di interesse comunitario con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254, così come modificata con decisioni n.1047 del 29 maggio 1997 e n. 1741 del 29 luglio 1999;
. che parallelamente si svolgeva anche il procedimento relativo alla concessione demaniale per l'occupazione dello specchio d'acqua e degli altri beni immobili statali interessati dall'opera (concessione e relativa convenzione approvate - ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento del Codice della Navigazione - con decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 16 ottobre 2002);
. che con decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 6 agosto 2002, inoltre, è stata rilasciata alla Società, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001, l'autorizzazione per l'importazione del GNL destinato ad alimentare l'impianto;
. che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto proposto dalla società Edison T&S s.p.a. per la realizzazione del "Metanodotto Porto Viro _ Cavarzere- Minerbio" con decreto DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003, con il quale si esprime un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativa alle opere di adeguamento del metanodotto del progetto stesso, con prescrizioni, valutando altresì le osservazioni formulate dalla Provincia di Venezia e da alcuni Comuni interessati e nonché dal Coordinamento dei comitati per l'ambiente della provincia di Rovigo e del Comitato Basso Palesano contro il Terminal e preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 3.7.2003, n. ST/103/23236;
. che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Società per l'incremento della capacità di rigassificazione del terminale con decreto DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004, con cui si esprime un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto stesso, integrando e modificando le prescrizioni contenute nel precedente decreto di VIA n. 4407 del 31 dicembre 1999, valutando altresì le osservazioni, tra gli altri, della Provincia di Rovigo a cui aderiscono i comuni di Cavarzere e Adria;
. che con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 17282 dell'11.11.2004 il progetto è stato definitivamente approvato;
. che la Società, ai sensi del D.M. delle attività produttive n.17282 dell'11 novembre 2004 è obbligata ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle stabilite con i decreti di pronuncia di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 e decreto DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004;
. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia, ha rilasciato (in data 1 agosto 2005) alla società in parola. il proprio parere tecnico favorevole (ai sensi degli articoli 12 e 46 del Regolamento Codice della Navigazione) alla realizzazione e al posizionamento del realizzando terminale su un fondale di m 30 prospiciente Porto Levante;
. che, con nota del 28 luglio 2005, la Società ha presentato alla Regione del Veneto i documenti relativi a quanto stabilito dal decreto del 6 ottobre 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali per gli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come da elaborati n. LA-E-82018 "Caratterizzazione faunistica e vegetazionale" e n. LA-E-82018 "Progetto di ripristino ambientale";
. che, con nota del 9 novembre 2005, la Società ha fatto istanza al Presidente della Regione del Veneto per l'avvio di una procedura di cui all'art. 32 della LR n. 35/2001, rappresentando la necessità del rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del metanodotto di competenza dell'amministrazione regionale e di altri enti locali e loro Consorzi;
. che, con nota prot. n. 783047/57.00 del 16.11.2005 il Presidente della Giunta Regionale, ha ritenuto applicabile l'art. 32 della LR n. 35/2001 ed ha individuato nella Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la struttura competente all'attivazione del procedimento finalizzato alla definizione dell'accordo di programma relativo al collegamento del terminale GLN off shore prospiciente Porto Levante per il rilascio dei provvedimenti non ancora rilasciati, ma necessari alla realizzazione del progetto;
. che, con nota prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 è stato avviato il procedimento per l'accordo di programma di cui all'art. 32 della LR n. 35/2001 nei confronti dei seguenti enti: Ente parco regionale Delta del Po, Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco, Comune di Porto Viro, Comune di Cavarzere, la Società, nonché per gli aspetti di competenza dell'Ufficio del Genio Civile Regionale di Rovigo;
. che, con nota prot. n. 785865/57.00 del 17 novembre 2005, è stata convocata la conferenza istruttoria, che si è tenuta il giorno 24 Novembre 2005 presso la Regione Veneto, presenti i rappresentanti dei suddetti enti nonché il comune di Loreo, i rappresentanti di Arpav e della Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi e l'unità di progetto distretto bacino idrografico Delta Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco, nella quale sono state fissate un riunione tecnica per il giorno 6 dicembre 2005 e la data della conferenza decisoria da tenersi il 12 dicembre 2005;
. che con successiva nota di convocazione della riunione tecnica del 6 dicembre 2005, prot. n. 810028/5700, sono stati invitati, oltre alle Amministrazioni e Enti summenzionati, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e l'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo;
premesso altresì che in sede di conferenza istruttoria è stato verificato che:
. il Comune di Loreo ha provveduto al rilascio del permesso di costruire di propria competenza con atto n. 06 del 14 aprile 2005;
. Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha provveduto al rilascio di concessioni a titolo precario di propria competenza il 24.2.2004 prot. n. 1310/1 e il 26.5.2004 prot. n. 4260/1;
. Il Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ha provveduto al rilascio di concessione di propria competenza il 15.4.2004 rep. n. 2230;
. non è stato ancora rilasciato il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro;
. l'Ente Parco Regionale Delta del Po, non ha ancora rilasciato il nulla-osta paesaggistico di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 64 della LR. n. 11/2001 e dell'art. 159 del d. lgs. n. 42/2004, nonché il nulla-osta relativi ai vincoli idrogeologico e forestale ai sensi dell'art. 13, comma 1, della LR n. 36/1997;
. relativamente invece al tratto di metanodotto e stazione di misura cadente nel territorio del Comune di Cavarzere, il Comune ha dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21.11.2002 ha espresso parere positivo al progetto subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni formulate nel documento allegato alla deliberazione stessa, ma ha rilevato di non aver potuto provvedere al rilascio del relativo permesso a costruire in quanto l'opera è in variante urbanistica;
. per gli aspetti di competenza della Regione devono essere rilasciati:
- provvedimenti relativi all'attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell'argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all'argine destro al fiume Po di levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell'omonimo centro abitato, ai sensi della LR n. 41/1988, della LR n. 27/2003 e del RD n. 523/1904;
- parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ai sensi della LR n. 52/1978 e approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
- approvazione della variante urbanistica per il Comune di Cavarzere relativa alla stazione di misura;
· tutta la documentazione relativa ai provvedimenti sopra citati e sostituiti dal presente accordo, è depositata agli atti degli enti sottoscrittori dello stesso.
dato atto che in sede di conferenza decisoria del 12 dicembre 2005:
· sono risultati presenti la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, il Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, mentre l'Ente Parco Delta Po ha comunicato, con nota del Commissario Straordinario pervenuta in data 12.12.2005, di non partecipare alla conferenza e di essere in procinto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'area di pertinenza dell'Ente Parco;
· è stato acquisito il parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12.12.2005;
. è stata acquisita la nota del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige prot. n. 10019 del 12.12.2005 con la quale sono confermate le concessioni rilasciate, con ulteriori precisazioni;
. l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo si è espresso in senso favorevole per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica;
. l'Unità Periferica e il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ha espresso il proprio nulla-osta relativamente ai movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori, per quanto di competenza; nonché per le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli elaborati di progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale;
. è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, espresso con nota prot. n. 15755 del 9.12.2005, ai sensi dell'art. 159 del d. lgs. N. 42/2004;
preso altresì atto che:

· l'Ente Parco Delta Po il 12 dicembre 2005 ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio prot. n. 5295 "PRAT. n. 19/05 Metanodotto Porto Viro _ Cavarzere _ Minerbio. Collegamento del terminale GNL _ Off-shore prospiciente Porto Levante (Ro) alla stazione di misura di Cavarzere (Ve). Autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale, nulla osta ai sensi della L. 394/1991", inviato nella stessa data alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo;
· il Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo ha confermato, con nota prot. n. 849631/4800 del 15.12.2005, il parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente ai movimenti di terra necessari alla realizzazione di lavori di cui trattasi, nonché a tutte le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli allegati progettuali esaminati;
· l'Ufficio del Genio Civile Regionale di Rovigo ha confermato, attraverso le risultanze dell'adunanza della Commissione tecnica regionale decentrata in materia di LL.PP. del 16.12.2005 voto n. 188, che possa essere accolta, ai soli fini idraulici l'istanza presentata dalla Società, intesa ad ottenere le concessioni idrauliche per i lavori di cui trattasi;

considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, deve ritenersi acquisito il consenso unanime degli enti interessati alla stipula del presente accordo di programma

si conviene:

Art. 1. Premesse e oggetto.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma limitatamente al primo tratto del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (RO) da Porto Viro alla stazione di misura di Cavarzere (VE).
Il presente accordo di programma, che autorizza tali opere è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle amministrazioni che lo sottoscrivono nei confronti della società "Terminale GLN Adriatico s.r.l.".
Gli atti che il presente accordo sostituisce sono:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro (ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della L.R. n. 61/85 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/01);
b) la variante urbanistica (ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/01) e i permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della L.R. n. 61/85 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/01);
c) i provvedimenti relativi all'attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell'argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all'argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell'omonimo centro abitato (ai sensi della L.R. n. 41/1988, della L.R. n. 27/2003 e del R.D. n. 523/1904);
d) l'approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto del 6 ottobre 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali.
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo (ai sensi del RDL n. 3267/1923; art. 20 RDL n. 1126/1926; L.R. n. 52/1978 artt. 53 e 54; D.G.R. n. 4808 del 30 dicembre 1997 allegato "C").
Art. 2 . Prescrizioni in materia ambientale.
Con il presente accordo di programma si approva il progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, di cui agli elaborati n. LA-E-82018 "Caratterizzazione faunistica e vegetazionale" e n. LA-E-82018 "Progetto di ripristino ambientale", presentati alla Regione del Veneto, con nota del 28 luglio 2005, dalla società Terminale GLN Adriatico srl, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni assunte dagli Enti interessati e il monitoraggio venga esteso da tre a cinque anni, nonché lo stato di avanzamento dei lavori sia effettuato ogni due anni, d'intesa con la Regione Veneto- Servizio Forestale di Padova e Rovigo e con l'Ente parco Delta del Po.
Si prescrive altresì che il materiale di risulta dello scavo della traccia sia caratterizzato e, conseguentemente, destinato secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 3. Permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro.
E' rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società "EDISON LNG s.p.a" registrata agli atti del Comune di Porto Viro con prot. n. 16142 del 2 agosto 2004, avente per oggetto la realizzazione del primo tronco del metanodotto Porto Viro-Cavarzere denominato "Spiaggiamento Porto Viro (località Foce Po di Maistra)-Cavarzere" su terreni precisati negli elaborati allegati alla domanda medesima.
Art. 4. Variante urbanistica e permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (VE).
E' approvata la variante urbanistica del comune di Cavarzere (VE) che cambia la zonizzazione dell'area interessata dalla stazione di misura da zona agricola "E2" in zona per servizi tecnologici "F2" come rappresentata nell'elaborato grafico sub 1 al presente accordo.
E' rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società "EDISON LNG s.p.a" registrata agli atti del Comune di Cavarzere con prot. n. 13462/AT/04, e successiva integrazione del 10.12.2005, prot. n. 15860, avente per oggetto la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere- primo tronco a partire dal confine con il comune di Loreo, fino alla stazione di misura esclusa, in località "Grignella", su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappali nn. 81, 113, 112, 111, 114, 64, 83, 6.
E' rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società "EDISON LNG s.p.a" registrata agli atti del Comune di Cavarzere (VE) con prot. n. 13462/AT/04, e successive integrazioni 1.6.2005, n. 7095 e 23.12.2005, n. 16511, avente per oggetto la realizzazione della stazione di misura ubicata nel territorio di Cavarzere (VE) e relativa al metanodotto Porto Viro-Cavarzere, su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappale n. 6, fermo restando che va acquisito inoltre acquisito dalla Società il nulla osta dell'Azienda Ulss n. 14 prima di avviare i lavori per l'intervento della predetta stazione di misura.
Art. 5. Prescrizioni relative ai permessi di costruire.
I permessi di costruire indicati agli articoli 3 e 4 devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. i lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ultimati entro 36 mesi dall'inizio degli stessi;
b. deve essere prodotta denuncia scritta dell'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'esecuzione dei lavori e con l'obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corsa d'opera;
c. il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia di cui alla lettera "b", comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza del permesso di costruire;
d. nel cantiere dovrà esser esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi del presente accordo di programma e dei nominativi dell'intestario, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, dei responsabili della sicurezza e della data di inizio dei lavori;
e. prima dell'inizio dei lavori si dovrà depositare in comune, qualora richiesti: denuncia delle opere in cemento armato per le costruzioni eseguite con cemento armato o in ferro ai sensi dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086; progetto per impianto e isolamento termico ai sensi della Legge n. 10/1991;
f. l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al comune per iscritto; in caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesto un nuovo titolo edilizio per la parte non ultimata;
g. il permesso di costruire rilasciato con il presente accordo è trasferibile ai successori o aventi causa;
h. l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire che sia in contrasto con le prescrizioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data dell'inizio;
i. il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
j. il titolare del permesso di costruire deve evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici, e adottare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o a cosa;
k. dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
l. il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con adeguata segnalazione, anche luminosa del cantiere durante l'orario della pubblica illuminazione stradale;
m. per eventuali occupazioni di opere stradali deve essere richiesta la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'amministrazione comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato.
Art. 6. Parere idraulico e idrogeologico-forestale.
La ditta Terminale GNL Adriatico, in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale è autorizzata a effettuare i lavori relativi alla realizzazione collegamento del terminale GNL _ off-shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE).
Sono autorizzati, inoltre, gli attraversamenti della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell'argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, del Po di Levante e del canale Po Brondolo, del canale di Loreo nonché il parallelismo all'argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca.
Le suddette autorizzazioni sono da intendersi integrate con le indicazioni del Ufficio del Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige di seguito riportate.
In merito alla tracciabilità del percorso, ovvero l'individuazione del percorso stesso, è opportuno vengano apposti adeguati segnalatori in corrispondenza delle strutture e/o delle pertinenze idrauliche.

Prima dell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà effettuare un accurato rilievo della zona per individuare l'esatta situazione di fatto e delle opere interessate nonché dei rami dei canali sublagunari attraversati.
Tali operazioni dovranno essere concordate e realizzate previa verifica delle modalità esecutive da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, sentito il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per le aree di competenza.
Attraversamento Scanno Cavallari - Po di Maistra
Prescrizioni per tale attraversamento sono state impartite dall' Ufficio del Genio Civile delle OO.MM. di Venezia con nota n. 1066 del 1.08.2005.
Attraversamento Scanno Cavallari _ Laguna Vallona
In corrispondenza dell'attraversamento dei canali sublagunari dovrà essere garantito un franco di almeno 3 metri tra l'estradosso superiore del tubo e la quota di fondo di progetto del canale sublagunare attraversato.
La ditta dovrà provvedere ad evidenziare una fascia di metri 10 lungo il tragitto del tubo mediante la posa di briccole in legno distanziate metri 50.
Le briccole dovranno riportare una targhetta quotata con indicazione della quota dell'estradosso della tubazione all'interno della sezione di fascia corrispondente alle briccole.
Dovrà essere ubicata una coppia di briccole sia in corrispondenza del cambio della quota dell'estradosso del tubo sul ciglio della sponda di progetto dei canali sublagunari sia in corrispondenza al piede della sponda stessa conseguente all'attraversamento della cunetta di fondo del canale sublagunare.
Dovrà essere garantita la manutenzione delle briccole e delle targhette segnalatrici per tutta la durata dell'officiosità del metanodotto.
In fase di esecuzione dei lavori di posa del tubo in corrispondenza dei canali sublagunari la ditta dovrà garantire il flusso dell'acqua lungo i canali stessi evitando la realizzazione della tura di contenimento in pali prima di aver realizzato idonei by-pass aventi le stesse dimensioni del canale da attraversare.
Attraversamento argine di prima difesa a mare in corrispondenza Valle Bagliona
Al fine di non lesionare la chiavica Bagliona, la prevista infissione delle palancole in prossimità della citata struttura idraulica dovrà avvenire con attrezzature atte a ridurre le vibrazioni (testata munita di vibratore ad alta frequenza a momento variabile).
Dette palancole a lavori ultimati dovranno essere rimosse e ripristinate le scarpate arginali.
La pendenza della scarpata arginale lato mare dovrà rispettare il rapporto altezza/lunghezza pari ad 1/3, mentre quella lato campagna dovrà essere conformata al rapporto ½.
La sommità arginale in corrispondenza all'attraversamento, conformemente alle dimensioni prescritte negli anni '60 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dovrà essere portata a quota + 4,00 m.s.l.m.m. mentre la relativa larghezza dovrà essere impostata a 5,00 m. Il conseguente allargamento, al fine di salvaguardare il tracciato della strada di servizio, dovrà pertanto avvenire verso mare. Il dosso stradale conseguente al posizionamento della tubazione dovrà essere raccordato alla superficie stradale esistente con rampe aventi pendenze non superiori al 3%, prestando attenzione di non creare situazioni di pericolo per l'attuale viabilità.
La tubazione lungo la scarpata arginale lato mare dovrà essere adagiata su idonea soletta in c.a. e protetta ai lati da pietrame.
Sulla strada di servizio, limitatamente ai tratti utilizzati per l'esecuzione dell'opera in questione, dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione e dovrà essere effettuato un puntuale ripristino a lavori ultimati.
Per tali tratti di strada e per le rampe necessarie all'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta apposita concessione la cui durata coinciderà con il periodo di utilizzo e per la quale dovrà essere versato apposito canone.
Sulla sommità arginale dovrà essere sempre garantita la continuità del transito dei mezzi d'opera ossia prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori di attraversamento.
Parallelismo argine destro fiume Po di Levante
Le palancole provvisionali dislocate sul lato nord del tracciato parallelo all'argine del fiume Po di Levante, a lavori ultimati, dovranno essere mantenute in loco, evitando nel modo più assoluto la loro rimozione.
Dovrà essere mantenuto pure il ricoprimento in terra lato fiume.
Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere presentati all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, per un'opportuna e puntuale valutazione, i particolari costruttivi inerenti il transito della tubazione attraverso la chiavica "Sacchetta".
Dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche (e/o l'eventuale funzione irrigua) attraverso l'attuale sistema di scolo, parzialmente interessato dai lavori di interrimento parallelamente l'argine destro del fiume Po di Levante.
Attraversamento argine seconda difesa a mare
La soluzione proposta (T.O.C.) rispetto quella dell'attraversamento a cavaliere d'argine è preferibile in quanto in tale ipotesi l'intervento non va ad interessare minimamente l'alveo e le strutture arginali.
Art. 7 Disposizioni finali.
Il presente accordo produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Venezia, 12 gennaio 2006
per la Regione Veneto
Roberto Casarin

per il Comune di Porto Viro
Geremia Giuseppe Gennari

per il Comune di Cavarzere
Piera Bumma

per il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Giancarlo Mantovani

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