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Bur n. 8 del 24 gennaio 2006


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE n. 424 del 16 dicembre 2005

Individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l'anno 2006, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, che all'articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alle Regioni il compito di individuare (annualmente) le zone idonee (e conseguentemente le zone non idonee) alla balneazione ricadenti nei propri territori, sulla base dei risultati delle analisi (routinarie) effettuate dalle ARPA-APPA, nonché di darne comunicazione ai Comuni interessati, almeno un mese prima dell'inizio della nuova stagione balneare, ed al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro la fine dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999 n. 362;
Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, che all'articolo 7, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, dispone il divieto di balneazione (per almeno 6 mesi ovvero per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo) per le zone che presentino non idoneità per due stagioni balneari (consecutive) oppure quando in una stagione balneare si ha non idoneità per un numero di campioni routinari non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati o per un numero di campioni routinari inferiore a quello minimo di legge previsto (almeno 12 per punto in esame);
Visto il Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 maggio 2003 n. 121, che all'articolo 1, lettera b), prevede che le zone individuate dalle Regioni come non idonee, ai sensi del D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i., potranno essere riaperte alla balneazione, a seguito dell'esito favorevole di 2 analisi "routinarie" (consecutive) effettuate a partire dal mese precedente l'inizio della nuova stagione balneare ed eventualmente essere dichiarate nuovamente non idonee (fino al termine della stagione balneare), a seguito dell'esito non favorevole di 2 analisi "routinarie" (anche non consecutive) effettuate dopo il ripristino dell'idoneità;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3003 del 4 agosto 1998, con la quale sono stati trasferiti, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) gli adempimenti in materia di qualità delle acque di balneazione previsti dal D.P.R. n. 470/1982, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti amministrativi finali;
Vista la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'A.R.P.A.V. stipulata in data 2 ottobre 1998, che demanda a quest'ultima, tra l'altro, il compito di elaborare proposte di provvedimenti regionali in materia di qualità delle acque di balneazione;
Visto il proprio Decreto n. 79 del 16 marzo 2005, che al punto 3.3.9 dell'allegato allo stesso Decreto prevede che l'Osservatorio Alto Adriatico-Polo Regionale Veneto afferente alla Direzione Area Tecnico Scientifica dell'A.R.P.A.V., predisponga per l'inizio del mese di dicembre 2005 una proposta di provvedimento regionale, di individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l'anno 2006, da inviare tempestivamente alla competente Direzione Regionale;
Vista la proposta dell'A.R.P.A.V., pervenuta in allegato alla nota di prot. n. 84443 del 05/12/2005, di individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l'anno 2006, così come indicato rispettivamente nelle tabelle 2-3 (zone idonee al 1° aprile), tabelle 4-5 (zone non idonee al 1° aprile) e tabelle 6-7 (zone non idonee dal 1° aprile al 30 settembre), dell'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso, di far propria la succitata proposta dell'A.R.PA.V.,

decreta

1) di individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone idonee alla balneazione all'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2006), così come indicato nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Per le suddette zone la stagione balneare potrà iniziare regolarmente subordinatamente all'esito favorevole delle analisi (routinarie ed eventuali suppletive) effettuate nel mese di aprile 2006;
2) di individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione all'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2006), così come indicato nelle tabelle 4 e 5 dell'allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Le suddette zone potranno essere riaperte alla balneazione, a seguito dell'esito favorevole di 2 analisi "routinarie" (consecutive) effettuate a partire dal mese di aprile 2006 ed eventualmente essere dichiarate nuovamente non idonee (fino al termine della stagione balneare), a seguito dell'esito non favorevole di 2 analisi "routinarie" (anche non consecutive) effettuate dopo il ripristino dell'idoneità, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121;
3) di individuare, ai sensi dell'articolo 7-1 del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione per l'intera durata del prossimo periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2006), così come indicato nelle tabelle 6 e 7 dell'allegato A al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Dette zone potranno essere riaperte alla balneazione nell'anno 2007, subordinatamente all'adozione di adeguate misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nonché all'esito favorevole delle analisi (routinarie) effettuate nell'anno 2006 secondo i criteri di cui all'articolo 6 del suddetto D.P.R.;
4) di dare atto che ai Comuni interessati compete di delimitare, mediante adeguata segnaletica, le zone non idonee alla balneazione di cui ai punti 2 e 3, nonché di trasmettere tempestivamente copia delle proprie ordinanze sindacali al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione del Veneto e all'A.R.P.A.V., per il seguito degli adempimenti di rispettiva competenza;
5) di inviare copia del presente Decreto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, nonché ai Comuni interessati e all'A.R.P.A.V., entro e non oltre il 31 marzo 2006.

Costantini


DIREZIONE AREA TECNICO SCIENTIFICA
OSSERVATORIO ALTO ADRIATICO-POLO REGIONALE VENETO

ALLEGATO A

Oggetto: Individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l'anno 2006, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

RELAZIONE

1. Introduzione

2. Individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione all'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2006)

3. Individuazione delle zone non idonee (ovvero da vietare)
alla balneazione per l'intera durata del prossimo periodo
di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2006)

ELABORATI

Tabella N. 1 Qualità delle acque di balneazione nell'anno 2005

Tabella N. 2 Zone idonee alla balneazione al 1° aprile 2006 (elenco)

Tabella N. 3 Zone idonee alla balneazione al 1° aprile 2006 (coordinate geografiche e lunghezza)

Tabella N. 4 Zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione al 1° aprile 2006 (elenco)

Tabella N. 5 Zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione al 1° aprile 2006 (coordinate geografiche e lunghezza)

Tabella N. 6 Zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione dal 1° aprile al 30 settembre 2006 (elenco)

Tabella N. 7 Zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione dal 1° aprile al 30 settembre 2006 (coordinate geografiche e lunghezza)

Tabella N. 8 Anagrafica dei punti di prelievo per l'anno 2005 (elenco)

Tabella N. 9 Zone di pertinenza dei punti di prelievo per l'anno 2005 (coordinate geografiche degli estremi e lunghezza) " 25


1. Introduzione

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 79 del 16 marzo 2005 come modificato dal Decreto Regionale n. 105 del 6 aprile 2005 (esclusione del punto 455 del laghetto Antille in comune di Treviso) e dal Decreto Regionale n. 132 del 3 maggio 2005 (esclusione del punto 52 del mare Adriatico in comune di Venezia) è stato attivato il programma di controllo della qualità delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005. Tale programma si è articolato su un totale di 165 punti di prelievo, così distribuiti per corpo idrico indagato: 91 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 3 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago di Santa Maria (nuovo) ed 1 sullo specchio nautico di Albarella.
Da evidenziare che nell'anno 2005, per quanto riguarda il mare Adriatico, i punti 522-523 e 524 in comune di Chioggia sono stati eliminati dall'elenco dei punti di balneazione essendo stati ricompresi in zone di non balneazione ovvero vietate permanentemente alla balneazione, mentre sono stati aggiunti, sempre in comune di Chioggia, i punti 528 e 529 (più il punto 530 a scopo "conoscitivo") in base alle determinazioni di cui al Decreto Regionale n. 79/2005.
Oltre ai suddetti punti di campionamento, sono stati assoggettati nell'anno 2005 ai controlli previsti dal D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, anche i punti 63 e 64 del comune di Chioggia (mare Adriatico) vietati nell'anno 2005 (per l'intera durata del periodo di campionamento), ai sensi della Legge 29 dicembre 2000 n. 422 e per effetto della classificazione delle acque di cui al Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 465 del 17 dicembre 2004 come modificato dal Decreto Regionale n. 79/2005.
Con quest'ultimi atti sono stati peraltro individuati complessivamente 6 punti non idonei alla balneazione (al 1° aprile 2005), di cui 4 ricadenti nel mare Adriatico (2 in comune di Caorle, 1 in comune di Chioggia e 1 in comune di Porto Tolle) ed i restanti 2 punti nel lago di Garda (1 in comune di Lazise e 1 in comune di Peschiera del Garda).
Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 125 del 22 aprile 2005 sono stati dichiarati nuovamente idonei per la stagione balneare 2005 i punti non idonei (al 1° aprile 2005) del comune di Porto Tolle; con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 137 del 6 maggio 2004 sono stati dichiarati nuovamente idonei i punti non idonei (al 1° aprile 2005) del comune di Caorle; con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 145 del 11 maggio 2005 sono stati dichiarati nuovamente idonei i punti non idonei (al 1° aprile 2005) dei comuni di Lazise e Peschiera del Garda, ed infine, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 179 del 7 giugno 2005 sono stati dichiarati nuovamente idonei i punti non idonei (al 1° aprile 2005) del comune di Chioggia. Tali provvedimenti sono stati adottati a norma della Legge 30 maggio 2003 n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51 (idoneità per almeno 2 campioni routinari consecutivi effettuati a partire dal mese di aprile).
All'attuazione del programma di controllo della qualità delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005 (esecuzione dei campionamenti di acqua e delle relative analisi, comunicazioni ai Comuni e alla Regione) hanno provveduto i Dipartimenti Provinciali dell'ARPAV competenti per territorio, come previsto dal Decreto Regionale n. 79/2005.

Ai sensi del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 luglio 2004 n. 192, che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legge 13 aprile 1993 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 1993 n. 185, la Regione del Veneto (Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 80 del 16 marzo 2005) si è avvalsa nell'anno 2005, per le sole acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, della deroga ai valori limite imposti dal D.P.R. n. 470/1982 per il parametro "ossigeno disciolto" (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno, anziché da 70% a 120%), avendo attuato su detti corpi idrici i programmi di sorveglianza algale, di cui al Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, datato 17 giugno 1988, tramite l'A.R.P.A.V. (Osservatorio Alto Adriatico-Polo Regionale Veneto e Dipartimenti Provinciali competenti per territorio) in collaborazione con il Dipartimento Risorse Naturali dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN), relativamente alle indagini svolte sul lago di Garda.

2. Individuazione delle zone idonee, e delle zone non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione all'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2006)

In base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, le Regioni devono provvedere (annualmente) all'individuazione delle zone idonee alla balneazione (e conseguentemente delle zone non idonee ovvero da vietare alla balneazione) ricadenti nei propri territori, sulla base dei risultati delle analisi (routinarie) e delle eventuali ispezioni eseguite dalle ARPA-APPA, nonché di darne comunicazione ai Comuni interessati, almeno un mese prima dell'inizio della nuova stagione balneare, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro la fine dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 ottobre 1999 n. 362.
Il predetto D.P.R., all'art. 6, detta i criteri di valutazione della qualità delle acque di balneazione ai fini del giudizio di idoneità (e conseguentemente del giudizio di non idoneità) all'inizio del periodo di campionamento dell'anno successivo, a cura delle Regioni.
In particolare, le acque si considerano idonee alla balneazione quando nel periodo di campionamento le analisi dei campioni bimensili (routinari) indicano che per i parametri delle acque in questione sono conformi ai corrispondenti limiti tabellari di cui all'allegato 1 del citato D.P.R. per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori.
Più in particolare, per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto non si applica detta limitazione del 50%; inoltre per i parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri coliformi totali e coliformi fecali vengano superati i valori rispettivamente di 10.000 ufc/100 ml e 2.000 ufc/100 ml la percentuale dei campioni per detti parametri è aumentata al 95%, in base all'art. 18, comma 1, lettera e), della Legge 29 dicembre 2000 n. 422.
Ai fini della classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2006 da parte della Regione, sono state considerate pertanto le sole analisi routinarie effettuate da ARPAV da aprile a settembre 2005.
Ad eccezione dei dati relativi al parametro "ossigeno disciolto" che sono stati valutati rispetto ai valori limite di deroga richiamati al punto 1 relativamente alle sole acque del mare Adriatico e del lago di Garda, tutti i restanti parametri d'indagine previsti sono stati valutati rispetto ai relativi limiti tabellari di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i.
La valutazione ha interessato tutti i punti di prelievo esaminati nell'anno 2005 avendo gli stessi presentato un numero di analisi routinarie pari o superiore al numero minimo di analisi richiesto dalla legge. In particolare, nei punti idonei (al 1°aprile) si sono avute almeno 12 analisi routinarie, mentre nei punti non idonei (al 1°aprile) si sono registrate almeno 15 analisi routinarie e ciò in osservanza della menzionata Legge n. 121/2003, che dispone l'intensificazione dei controlli (da 2 a 3 al mese per punto ovvero ogni 10 giorni) durante il periodo di massimo affollamento (per il Veneto: dal 15 giugno al 15 settembre).
Dall'esame dei dati riportati nella tabella 1, tenuto conto di quanto sopra evidenziato nonché della dislocazione dei punti di prelievo e delle zone di non balneazione di cui al Decreto Regionale n. 79/2005, discende l'individuazione delle zone idonee e delle zone non idonee alla balneazione (ovvero da vietare alla balneazione) nella Regione del Veneto all'inizio del prossimo periodo di campionamento (1°aprile 2006), così come illustrato rispettivamente nelle tabelle 2-3 e 4-5.
In particolare, le zone idonee (tabella 3) e non idonee (tabella 5) sono individuate, a mezzo di coordinate geografiche calcolate secondo il Sistema Italiano (Roma-Monte Mario) e relative lunghezze in metri, così come previsto dal Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 29 gennaio 1992.
In sintesi, sono risultati non idonei al 1° aprile 2006 complessivamente 5 tratti costieri (per un totale di 6 punti di balneazione) di cui 2 ricadenti nel mare Adriatico (comune di Chioggia: punti 62-528 e punto 529), 2 nel lago di Santa Croce (comune di Farra d'Alpago: punto 25 e punto 375) ed 1 nel lago del Mis (comune di Sospirolo: punto 301).
In base a quanto stabilito dalla Legge n. 121/2003 le suddette zone non idonee (al 1° aprile 2006) potranno essere riaperte nella stagione balneare 2006, a seguito dell'esito favorevole di 2 analisi "routinarie" (consecutive) effettuate a partire dal mese di aprile 2006 ed eventualmente essere dichiarate nuovamente non idonee (fino al termine della stagione balneare 2006), a seguito dell'esito non favorevole di 2 analisi "routinarie" (anche non consecutive) effettuate dopo il ripristino dell'idoneità.

3. Individuazione delle zone non idonee (ovvero da vietare) alla balneazione per l'intera durata del prossimo periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2006)
Il D.P.R. n. 470/1982, all'articolo 7-1, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, dispone quanto segue :
"Quando per 2 stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi 6 mesi distribuiti anche in 2 periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)".
Considerato che nell'applicazione di detta norma il Ministero della Salute tiene conto giustamente dei risultati ottenuti durante il periodo di campionamento (e non della stagione balneare) così come previsto per la classificazione regionale delle acque di balneazione per l'anno successivo, si è ritenuto opportuno uniformarsi alla valutazione ministeriale considerando quindi i dati relativi al periodo di campionamento (e non della stagione balneare) degli anni 2005 e 2004 per l'applicazione della prima parte o caso A della norma in questione.
Dall'esame dei dati riportati in tabella 1 e come evidenziato nelle tabelle 6-7 risultano non idonei alla balneazione (ovvero da vietare alla balneazione) nella Regione del Veneto per l'intera durata del prossimo periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2006), complessivamente 3 tratti costieri (per un totale di 5 punti di balneazione) di cui 2 ricadenti nel mare Adriatico (comune di Chioggia: punti n. 63_64 e punti 65-66) ed 1 tratto nel lago di Santa Croce (comune di Farra d'Alpago: punto 22).
In base alla normativa vigente in materia, le suddette zone non idonee alla balneazione (dal 1° aprile al 30 settembre 2006) potranno essere riaperte nella stagione balneare 2007, subordinatamente all'adozione nell'anno 2006 di misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento (da comunicare a cura della Regione del Veneto, entro e non oltre il 31 marzo 2006, al Ministero della Salute nonchè al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 8-1 del D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i. e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.), nonché all'esito favorevole delle analisi (routinarie) effettuate nell'anno 2006.

(segue Allegato A)

DGAE424_ALL_A_186218.pdf

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