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Bur n. 1 del 03 gennaio 2006


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, DELEGHE ISTUZIONALI E CONTROLLO ATTI n. 164 del 28 novembre 2005

"Regola di Montanes", con sede in Chies d'Alpago (BL). Ricostituzione della Regola e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 2, 3 e 16 della L.R. n. 26/1996 e art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.

Il Dirigente

Premesso che:

1. l'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 prevede che le Regole che intendono ricostituirsi producano documentata istanza alla Regione la quale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi-famiglia ed ai beni oggetto della gestione comunitaria, provvede a conferire alle stesse la personalità giuridica di diritto privato in sede di loro ricostituzione;
2. in data 8 maggio 2003 il sig. De Vettori Paolo, Presidente della Società Civile che cura la strada di Montanes _ Stabilì _ Venal e il pascolo di Monte Degnona e Presidente dell'associazione di fatto (Comitato promotore per la ricostituzione della Regola) tra i discendenti degli antichi originari dell'antica Regola di Montanes, chiedeva con formale istanza la ricostituzione e il conferimento della personalità giuridica di diritto privato della Regola suddetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 26/1996;
3. a corredo dell'istanza sopra citata il sig. De Vettori presentava i seguenti documenti:
· estratti dal libro "L'Alpago", 1984, Nuovi Sentieri Editore Belluno, relativi a "Regole e beni comunali" e "Regola di Montanes possede";
· ricerche e trascrizioni eseguite presso l'Archivio di Stato di Venezia da Francesca Sardi e Evelina Zanon, marzo-giugno 2002;
· copia dichiarata conforme all'originale del documento storico conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia intitolato "Regola di Montanes possede" con rapportate figure mappali;
· fascicolo composto da n. 18 fogli contenente documenti descrittivi di attività relative alla Regola e ai Regolieri di Montanes, risalenti agli anni 1781, 1782, 1783;
· visura partita catastale 1693 del 10.06.1996 ed elenco beni;
· visura per partita, situazione degli atti informatizzati al 17.04.2000, n. 6 pagine;
riservandosi tuttavia di depositare, a perfezionamento della pratica, l'elenco dei fuochi-famiglia regolieri e lo Statuto dopo l'effettuazione dell'Assemblea dei regolieri alla presenza del Notaio;

4. con raccomandata prot. n. 5037/41.03, del 04.06.2003, la scrivente Direzione regionale Enti Locali e Persone Giuridiche (di seguito sempre denominata Direzione) notiziava il Presidente del Comitato promotore dell'avvenuto deposito dell'istanza di ricostituzione della Regola di Montanes e della necessità, per il corretto svolgimento del procedimento di ricostituzione, che fossero trasmessi i documenti specificamente indicati nell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/1996; veniva comunque segnalata la disponibilità, da parte degli Uffici regionali, ad esaminare anche una copia informale o bozza del Laudo-Statuto prima della formalizzazione innanzi al Notaio, bozza che perveniva alla Direzione successivamente, in data 28 ottobre 2003;
5. in data 4 novembre 2003 la Direzione trasmetteva alla Direzione regionale Foreste ed Economia Montana copie dell'istanza di ricostituzione e della bozza di Laudo-Statuto della Regola con invito a far conoscere il proprio avviso al riguardo e con la precisazione che alla medesima Direzione Foreste ed Economia Montana sarebbero poi stati trasmessi gli atti formali di cui all'art. 3, L.R. n. 26/1996, non appena fosse stata comunicata l'approvazione degli stessi in presenza del Notaio;
6. con raccomandata datata 5 febbraio 2004 la Direzione _ acquisito, il 4 dicembre 2003, il parere della Direzione Foreste ed Economia Montana _ comunicava alla Regola alcune osservazioni sull'organizzazione interna dell'ente, con particolare riferimento all'ipotesi di ammissione di nuovi regolieri;
7. successivamente alla trasmissione, in data 25 febbraio 2004, di nuova bozza dello Statuto riveduta e corretta la Direzione richiedeva, con nota prot. 206213/41.03 del 23 marzo 2004, alcuni minori aggiustamenti pronunciando, per contro, parere generalmente favorevole all'approvazione della nuova versione dello Statuto;
8. con nota pervenuta in data 25 giugno 2004, il Comitato promotore inviava n. 26 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai regolieri di Montanes con le quali si attestava che i pascoli del Monte Degnona _ attualmente intestati alla "Società civile per la strada di Montanes-Stabalì-Venal di Chies d'Alpago" per effetto della compravendita conclusa nel 1954 con la Mensa Vescovile di Belluno e oggi rivendicati dal Comitato promotore, nell'ambito del presente procedimento per la ricostituzione della Regola, quali beni appartenenti al patrimonio antico _ erano stati sempre di pertinenza dei capi-famiglia regolieri di Montanes e dunque anche, in particolare, alla data del 31 dicembre 1952 cui fa riferimento l'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 26/1996;
9. in data 26 giugno 2005 si svolgeva, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della L.R. n. 26/1996, l'assemblea generale dei regolieri per la ricostituzione della Regola di Montanes, assemblea che _ con atto a rogito del Notaio Augusto Vallunga, stessa data, rep. n. 34955 _ approvava in via definitiva il Laudo-Statuto della Regola, procedeva all'elezione dei componenti della Commissione Amministrativa e del Collegio Sindacale, accettava la proposta irrevocabile di cessione gratuita, da parte della "Società civile per la strada di Montanes-Stabalì-Venal di Chies d'Alpago", dei terreni ab origine costituenti patrimonio antico della Regola, approvava conseguentemente la planimetria generale del patrimonio antico, approvava l'elenco dei fuochi-famiglia regolieri;
10. con nota pervenuta alla scrivente in data 6 settembre 2005 il Presidente del Comitato promotore depositava, ad integrazione della domanda già presentata il giorno 8 maggio 2003, copia autentica dell'atto notarile di cui al punto precedente;
11. con regionali del 27 settembre 2005 (rispettivamente prot. n. 660369/41.03 e n. 660408/41.03) la Direzione trasmetteva copie del suddetto atto notarile (con i relativi allegati) alla Direzione regionale Foreste ed Economia Montana per eventuali ulteriori osservazioni di competenza, e al Comune di Chies d'Alpago con l'invito a far conoscere ogni notizia utile in merito ai rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Comitato promotore, nonché in ordine al regime di beni dichiarati dalla ricostituenda Regola come appartenenti al patrimonio antico ed eventualmente intestati catastalmente a favore dello stesso Comune;
12. con comunicazioni pervenute, nell'ordine, il 21 e il 24 ottobre 2005 la Direzione regionale Foreste ed Economia Montana e il Comune di Chies d'Alpago dichiaravano che non risultava nulla da eccepire o da osservare in merito alla documentazione loro inviata;
13. con atto del 18 novembre 2005, pervenuto alla scrivente Direzione in data 22 novembre, il funzionario responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Chies d'Alpago dichiarava la discendenza dalle antiche famiglie regoliere di Chies d'Alpago dei capifamiglia regolieri inclusi nell'elenco allegato all'atto Notaio Vallunga del 26 giugno 2005;
14. con lettera giunta in data 25 novembre 2005 il Presidente del Comitato promotore comunicava l'indirizzo della sede della Regola, assicurando altresì che l'indicazione della stessa sarà formalizzata con successivo atto notarile.

Considerato che:
a) sono stati regolarmente prodotti i documenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. n. 26/1996;
b) a supporto dell'istanza di ricostituzione della Regola e a dimostrazione dell'antica esistenza della stessa, il Comitato promotore ha prodotto (oltre a copie di documenti vari attestanti attività contenziosa e non relativa alla Regola e ai regolieri e ad estratti di pubblicazioni sul territorio dell'Alpago e sugli oronimi bellunesi a cura della Comunità Montana e della Fondazione G. Angelini _ Centro Studi sulla Montagna): copia dichiarata conforme all'originale conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia del documento "Regola di Montanes possede" (e relativa trascrizione) attestante i possedimenti riconosciuti alla Regola di Montanes dai pubblici periti incaricati (negli anni 1621, 1647, 1648 e 1649) per le registrazioni "del cattastico de' beni communali" di Belluno e contenente anche i disegni degli appezzamenti della Regola con ampia descrizione dei territori e dei confini; trascrizione di copia dichiarata conforme all'originale, dal responsabile dell'Archivio storico del Comune di Belluno, di estratto della "Investitura beni comunali Regola di Montanes (1789-1800)" documento che, rinnovando "l'antico privileggio autentico" assegnato alla Regola, in quanto "logoro e lacero", ribadisce contenuto ed estensione dei diritti spettanti a coloro che "hanno loco et foco in detta villa [Comun di Montanes, Pieve d'Alpago sopra Tesa, dentro gli infrascritti confini] ma non da quelli che abitano fuori di detta villa" (investitura rilasciata in data 20/03/1789);
c) sono sussistenti i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 in ordine ai beni oggetto della gestione comunitaria atteso che:
- ai sensi del primo comma dell'art. 5 della Legge regionale costituiscono patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali che, ancorché non intavolati o iscritti nel Registro immobiliare a nome della stessa, "risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari". Che i beni di cui all'allegato B al presente Decreto sono sempre stati goduti ed amministrati dalle famiglie regoliere di Montanes _ le quali, pur non vantandone una titolarità formale, ne hanno sempre avuto di fatto la disponibilità, anche alla data del 31/12/1952 _ è affermazione non solo sostenuta dalla ricostituenda Regola con l'allegazione della documentazione citata (in particolare, il testo denominato "Investitura beni comunali Regola di Montanes" fa riferimento a toponimi corrispondenti oggi ai terreni rivendicati dalla Regola in località "Degnona") e con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al punto 8 della premessa, ma anche confermata dalla "Società civile per la strada di Montanes-Stabalì-Venal di Chies d'Alpago" _ soggetto formalmente intestatario, alla data del 26 giugno 2005, dei terreni de quibus e sostanzialmente rappresentativo dei regolieri medesimi in quanto costituitosi, come era uso comune nel bellunese, con lo scopo pratico della "costruzione e manutenzione di una strada interpoderale per collegare la frazione di Montanes con i pascoli e boschi di proprietà dei soci" per sopperire all'assenza di disposizioni di legge specificamente indirizzate alla tutela e alla gestione della proprietà collettiva regoliera _ nonché, ancor prima, condivisa dalla Mensa Vescovile di Belluno, a sua volta dante causa della predetta Società: in vista dell'alienazione degli immobili a quest'ultima (16/01/1954), infatti, tale Istituzione riconosceva la storica spettanza di questi beni agli abitanti della frazione di Montanes in Comune di Chies d'Alpago i quali perpetuavano l'esercizio del diritto di pascolo sui terreni dell'Ente ecclesiastico a fronte della mera corresponsione di un canone irrisorio dunque simbolico, e dava così ragione del fine ultimo della compravendita, vale a dire l'adeguamento di una consolidata situazione di fatto alla corrispondente situazione di diritto;
- l'elenco dei beni rivendicati dalla Regola è stato pubblicato per i tempi di legge all'albo del Comune di Chies d'Alpago, senza che alcuna osservazione pervenisse al Comitato promotore per il tramite della segreteria del citato Ente Locale;
d) si ritengono sussistenti i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 in ordine ai fuochi-famiglia, in quanto:
- non è stata mossa alcuna opposizione od osservazione in ordine all'elenco delle famiglie pubblicato agli albi comunali ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. n. 26/1996;
- il competente Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Chies d'Alpago, con atto del 18 novembre 2005, attestava, verificate le risultanze dei registri in dotazione all'Ufficio, che l'attuale elenco dei regolieri della ricostituenda Regola rispecchia la discendenza dalle antiche famiglie originarie;
e) lo Statuto approvato in data 26 giugno 2005 è compatibile con la vigente normativa in materia agro-silvo-pastorale e può, quindi, procedersi alla ricostituzione della Regola con conferimento della personalità giuridica di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato,
- vista l'istanza per la ricostituzione e il conferimento della personalità giuridica alla Regola di Montanes, presentata dal Presidente del Comitato promotore in data 8 maggio 2003 e la documentazione anche successivamente allegata;
- considerata la corrispondenza richiamata in premessa, in particolare le note regionali;
- visto l'atto a rogito del dr. Augusto Vallunga, Notaio del Collegio Notarile del Distretto di Belluno, datato 26 giugno 2005, n. rep. 34955;
- vista la L.R. n. 26/1996;
- visto il D.P.R. n. 361/2000;
- visto l'art. 28, comma 2, L.R. 10.01.97 n. 1 e la conseguente D.G.R. n. 400/2000;
- vista la D.G.R. n. 112/2001, istitutiva del Registro regionale delle Persone Giuridiche e la successiva D.G.R. n. 3898/2003;
- visto, infine, l'art. 17, comma 32, L. 15.05.1997 n. 127;

decreta

1. è ricostituita la Regola di Montanes, con sede in Chies d'Alpago (BL), Frazione di San Martino, via Don E. Barattin n. 21, come da verbale di Assemblea datato 26 giugno 2005 a rogito del dr. Augusto Vallunga, Notaio in Puos d'Alpago (BL), rep. n. 34955;

2. è approvato lo Statuto allegato al rogito sopra citato consistente in n. 81 (ottantuno) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento sub allegato A;

3. si da atto, ai sensi dell'art. 5 e seguenti della L.R. n. 26/1996, della consistenza del patrimonio antico della Regola - quale risulta approvato dall'Assemblea dei regolieri con rogito del 26 giugno 2005 - come da elenco sub allegato B al presente provvedimento, composto da un foglio;
4. sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi nonché, ai sensi della L.R. n. 31/1994, eventuali diritti di uso civico, in futuro accertati sui beni di cui al punto 3 del presente dispositivo;
5. si da atto della consistenza dei fuochi-famiglia della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Assemblea dei regolieri con rogito del 26 giugno 2005, elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento sub allegato C, composto da n. 5 (cinque) fogli;
6. si iscrive in data odierna e con effetto costitutivo, comportante il conferimento della personalità giuridica di diritto privato, la ricostituita Regola di Montanes al nr. 345 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
7. si invita la Regola di Montanes _ a norma dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 26/1996 _ a provvedere alla prima annotazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale, sui beni elencati sub allegato B al presente Decreto, entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento

Boaretto

(L'allegato statuto, rep. n. 34955 del 26 giugno 2005, notaio dr. Augusto Vallunga di Puos d'Alpago (BL), di cui si omette la pubblicazione, è depositato presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche _ sito in Mestre (VE), via Poerio n.34, Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti _ e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, ndr).

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