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Bur n. 103 del 01 novembre 2005


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, DELEGHE ISTUZIONALI E CONTROLLO ATTI n. 142 del 01 settembre 2005

Associazione Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, con sede in Venezia. Depubblicizzazione dell'ente ai sensi della L.R. n. 24/1993: iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche (artt. 1 e 2, D.P.R. n. 361/2000; D.G.R. n. 112 del 19/01/2001 e D.G.R. n. 3898/2003) e conseguente acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

Il Dirigente

Premesso che:
- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 79 del 23.05.2005 è stata disposta la perdita del regime pubblico di cui alla Legge n. 6972/1890 e il conseguente assoggettamento dell'IPAB _ Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia alla disciplina privatistica di cui agli artt. 12 e ss. del codice civile (come ora modificati dal D.P.R. n. 361/2000), con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per contestuale iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche;
- con documentata istanza presentata in data 21.07.2005, il Presidente dell'Associazione chiedeva, per il completamento del processo di "privatizzazione", l'iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, precisando che lo Statuto approvato con Regio Decreto del 5 giugno 1913, già agli atti in copia autentica, regolerebbe tuttora la vita dell'ente in quanto inefficace esclusivamente nelle parti che richiamano la normativa sulle IIPPAB.
Tutto ciò premesso:
- visto il Decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali n. 79 del 23.05.2005;
- vista l'istanza di iscrizione presentata in data 21.07.2005 e la documentazione agli atti;
- visto lo Statuto approvato con Regio Decreto del 5 giugno 1913;
- visti la L. n. 6972/1890, la L.R. n. 24/1993, l'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto l'art. 28, comma 2, L.R. 10.01.97 n. 1 e la conseguente D.G.R. n. 400/2000;
- vista la D.G.R. n. 112/2001, istitutiva del Registro regionale delle Persone Giuridiche e la successiva D.G.R. n. 3898/2003;
- visto, infine, l'art. 17, comma 32, L. 15.05.1997 n. 127;

decreta

1. di iscrivere l'Associazione Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco con sede in Venezia, S.Polo 3052, nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 339, dando atto che la stessa è attualmente retta dallo Statuto approvato con Regio Decreto del 5 giugno 1913, consistente in n. 50 (cinquanta) articoli e che si allega al presente provvedimento sub Allegato A, da ritenersi inefficace nelle parti che richiamano la normativa di cui alla Legge n. 6972/1890;
2. di dare atto altresì che alla data del presente Decreto l'ente assume a tutti gli effetti la personalità giuridica di diritto privato di cui al Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.

Boaretto

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