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Bur n. 101 del 25 ottobre 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE n. 409 del 20 settembre 2005

Autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari (art. 31 D. Lgs. 119/92 e art. 2 D.M. 306/01).

La Dirigente

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 "attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" il quale decreto disciplina, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;
Visto il d. m. 16 maggio 2001 n. 306 "regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche" ed in particolare l'art. 2 "condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso";
Vista la D.G.R. n. 1061 del 6 maggio 2002, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione veneto n. 59 dell'11 giugno 2002, con la quale la giunta regionale approva le linee applicative del D.M. 16.5.2001 n. 306;
Visto il decreto della direzione per la prevenzione n. 317 del 08/08/2002 che autorizza la ditta Nord Est Farma s.p.a. all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari (art. 31 D. Lgs. 119/92 e art. 2 D.M. 306/01) presso i magazzini siti in:
· Via Marconi _ Bolzano Vicentino (VI)
· Via del Perlar n. 31 _ Verona (VR)
· Via Emilia Romagna n. 34 _ Saonara (PD).
Vista la nota pervenuta in data 16/09/2005 con cui la ditta comunica che il nuovo legale rappresentante è la d.ssa Carla Doria C.F. drocrl43t64h214p, nata a Recoaro Terme (VI) il 24/12/1943 e residente a Vicenza, in via lodi n. 32, in sostituzione del dr. Alessandro Girotto.
Vista la nota pervenuta in data 16/09/2005 con cui la ditta comunica che a seguito di operazioni riguardanti l'aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica effettuate dal comune di Bolzano vicentino, a decorrere dal 21/12/2004, la sede legale ed il magazzino sono siti in Bolzano vicentino (VI) via Fusinieri n. 12.
Vista la nota pervenuta in data 16/09/2005 con cui la ditta comunica la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso il magazzino sito in via del Perlar n. 31 _ Verona.
Vista la nota pervenuta in data 29/08/2005 con cui la ditta comunica la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso il magazzino sito in via Emilia Romagna n. 34 _ Saonara (PD).
Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
Ritenuta altresì regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, come risulta dalla documentazione pervenuta a questa direzione.

decreta

I. La ditta Nord Est Farma S.P.A. con sede legale e magazzino siti in via Fusinieri n. 12 _ Bolzano Vicentino (VI) è autorizzata al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi del D. lgs. N. 119/92 e art. 2 del D.M. 306/01, sotto la responsabilità della D.ssa Adriana Terrin, Direttore Tecnico incaricato dalla società stessa, e negli orari preventivamente comunicati all'Azienda ULSS competente per territorio, dal titolare della ditta.
II. La presente autorizzazione sostituisce il precedente Decreto della Direzione per la Prevenzione n. 317 dell'8/8/2002.
III. Con il presente atto si revoca, per cessazione dell'attività, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi del D. Lgs. N. 119/92 e art. 2 del D.M. 306/01, rilasciata con Decreto della Direzione per la Prevenzione n. 317 dell'8/8/2002, relativamente ai magazzini siti in:
· Via del Perlar n. 31 _ Verona (VR)
· Via Emilia Romagna n. 34 _ Saonara (PD).
IV. La validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il Le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali delle strutture già autorizzate, devono essere trasmesse entro 30 giorni alla Direzione per la Prevenzione ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.
V. La validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il titolare non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a versare le spese relative al rilascio dell'atto medesimo.

Niero

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