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Bur n. 101 del 25 ottobre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE n. 422 del 29 settembre 2005

Piano di intervento straordinario per il controllo delle aflatossine negli stabilimenti di produzione e lavorazione del latte alimentare.

La Dirigente

Visto il Regolamento n.466/01/CE e successive modifiche, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari e fissa i limiti dell'Aflatossina M1 nel latte destinato al consumo umano.
Visto il D.P.R.14 gennaio 1997, n. 54 regolamento recante attuazione delle Direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
Visto il D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155, attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
Visto il D.\Lgs. 10 maggio 2004 n. 149, attuazione della direttiva 2001/101/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Vista la L. 15 febbraio 1963, n. 281 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
Visto il D. Lgs 17 giugno 2003, n. 223 attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
Considerata la particolare situazione stagionale che ha determinato fattori favorenti la crescita di funghi microscopici produttori di metaboliti tossici (micotossine) nelle materie prime destinate all'alimentazione animale.
Considerato che a seguito del monitoraggio eseguito in autocontrollo è stato riscontrata la presenza di micotossine, ed in particolare di aflatossina B1, negli alimenti destinati alle bovine da latte e del suo metabolita M1 presente nel latte vaccino, è necessaria l'adozione di particolari misure di controllo da parte dei produttori primari, degli stabilimenti di produzione di alimenti destinati agli animali e stabilimenti di lavorazione e trasformazione del latte, nonché da parte degli organi ufficiali di controllo.
Vista le note della Direzione per la Prevenzione n. 52622 del 04 novembre 2003 e n. 54559 del 13 novembre 2003 con le quali venivano emanate disposizioni urgenti in materia di controlli per la presenza di Aflatossine M1 nel latte prodotto e lavorato.
Visto il Decreto della Direzione per la Prevenzione del 20 novembre 2003, n. 460, e successivo Piano di vigilanza emanato con nota della Direzione n. 58411/50.03.60 del 5 dicembre 2003.
Visto la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, art. 28, 2° comma, che demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 3157 del 29.09.2000, applicativa della L.R.n. 1/1997.
Vista la D.G.R. n. 400 dell'8 febbraio 2000, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali.
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 e delle disposizioni della Direzione per la Prevenzione, emanate con DGR n. 3846/2004, Piano Triennale per la Sicurezza Alimentare e Piano Triennale di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per la Sorveglianza Epidemiologica.
In considerazione del riemergere della presenza di Micotossine M1 nel latte ad uso alimentare per livelli superiori a quanto previsto della normativa vigente.
Ritenuto, quindi, necessario reiterare le disposizioni impartite nel 2003, con gli appropriati correttivi.
Su conforme proposta del Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Dirigente del Servizio di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

decreta

I. Ogni cisterna di latte, solo se composta dal medesimo "giro di raccolta", conferita ai centri di raccolta, ai centri di standardizzazione e agli stabilimenti di trattamento e trasformazione della Regione Veneto, deve essere sottoposta ad un esame in autocontrollo secondo la seguente frequenza minima:
a) quindicinale per il latte con presenza di aflatossina M1 inferiore a 30 ppt (ng/Kg);
b) settimanale per il latte con presenza di aflatossina M1 tra i 30 e 50 ppt (ng/Kg).
II. Qualora, invece, la cisterna di latte, conferita ai centri di raccolta, ai centri di standardizzazione e agli stabilimenti di trattamento e trasformazione della Regione Veneto, non fosse omogenea per composizione (conferenti che variano di volta in volta), essa deve essere sottoposta ad un esame in autocontrollo secondo la seguente frequenza minima:
a) settimanale per il latte con presenza di aflatossina MI inferiore a 30 ppt (ng/Kg);
b) due volte la settimana per il latte con presenza di aflatossina M1 tra i 30 e 50 ppt (ng/Kg).
III. Ai fini della ricerca di aflatossina M1 nel latte, il metodo ELISA è utilizzato come test di screening, mentre, per la conferma dei valori ottenuti, deve essere utilizzato il metodo HPLC.
IV. II latte controllato presso le strutture di primo ricevimento può essere lavorato in attesa dell'esito delle analisi purché sia assicurata la tracciabilità dei prodotti. Il latte e i relativi prodotti non potranno comunque essere esitati al consumatore finale fino a quando non si dispone dell'esito favorevole di tale controllo;
V. In caso di superamento del limite di 50 ppt (ng/Kg) il latte e i prodotti ottenuti devono essere distrutti, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002, come materiale di categoria 1;
VI. Dovranno essere soggette a verifica in autocontrollo aziendale, secondo le modalità di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) anche le partite di latte provenienti da tutti gli altri stabilimenti, compresi quelli non nazionali;
VII. Qualora la cisterna controllata presenti valori riferibili al punto 1) e 2) lettera b) o superiori a 50 ppt (ng/kg) il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica del latte presso le singole aziende che costituiscono il lotto della cisterna di raccolta;
VIII. Con cadenza almeno settimanale, il responsabile delle strutture di cui al punto 1) e 2), o, su specifica delega, il responsabile del laboratorio accreditato che effettua le analisi per l'autocontrollo, comunica al C.R.E.V. - Centro Regionale per l'Epidemiologia Veterinaria, e/o l'I.Z.S - Legnaro (PD), e contestualmente al Servizio Veterinario competente per territorio, il numero di campioni analizzati con i metodi ELISA e HPLC, nonché le positività riscontrate sia con il metodo ELISA, sia con il metodo HPLC (secondo l' "Allegato A");
IX. Entro le 24 ore dal ricevimento di un esito positivo al test HPLC, il responsabile delle strutture di cui al punto 1) e 2), o, su specifica delega, il responsabile del laboratorio accreditato che effettua le analisi per l'autocontrollo, comunica al C.R.E.V. - Centro Regionale per l'Epidemiologia Veterinaria, e/o l'I.Z.S - Legnare (PD), e contestualmente al Servizio Veterinario competente per territorio, l'esito della positività, nonché i nominativi delle aziende risultate positive alla conferma con il metodo HPLC (secondo l'"Allegato B");
X. II Servizio Veterinario, sulla base delle analisi comparative dei risultati dell'autocontrollo aziendale effettuate dal C.R.E.V., attiva gli specifici interventi di controllo ufficiale presso le strutture di cui il punto 1) e 2);
XI. Nei centri di raccolta e di standardizzazione, negli stabilimenti di trattamento e trasformazione di latte, i servizi veterinari delle Az.ULSS del Veneto verificano con frequenza almeno settimanale, rapportata comunque ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. 54/97, l'attività di autocontrollo mirata alla verifica della presenza di aflatossina M1 nel latte. In caso di assenza delle procedure di autocontrollo da parte degli stabilimenti autorizzati, il Servizio Veterinario applica il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. 54/97 (eliminazione carenze riscontrate - sospensione - revoca del riconoscimento comunitario) e, in caso di mancato rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, provvedere ad effettuare i controlli secondo le modalità di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e secondo le vigenti tariffe previste ai sensi della DGR 31.12.2001, n.3888, (Prestazione: Cod.4.1-n.39) ;
XII. Con successivo provvedimento potranno essere fornite specifiche ulteriori disposizioni integrative in merito alle normali attività di vigilanza presso le strutture di allevamento e di preparazione degli alimenti per l'alimentazione animale;
XIII. Le previsioni del presente provvedimento decorrono dal 1 ottobre 2005 fino al 31 dicembre 2005.
XIV. Il presente provvedimento sostituisce il precedente Decreto della Direzione per la Prevenzione 20 novembre 2003, n. 460.

Niero

(seguono allegati)

DP422_ALL_A_B_184109.pdf

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